CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1973
Cassazione n. 45075/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1973 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva con conseguente violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato e la sua spiccata proclività a delinquere, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati, dell'epoca di commissione degli stessi ed in considerazione del fatto che il reato per cui si procede è stato realizzato dall'imputato durante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza ed all'obbligo di presentazione alla P.G. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01) e che le avverse argomentazioni difensive risultano inidonee a rivelare aspetti di criticità nella motivazione offerta dalla Corte di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]