CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 18484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nello studio in viale [OSCURATO:PERSONA] n.27 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. 8003480167, in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], intimata OGGETTO: acquisto di cose mobiliex art. 1153 c.c R.G.1944/2019 C.C. 9-6-2023 avverso la sentenza n. 3626 della Corte d’appello di Roma depositata il 29-5-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 10 - 11 - 2005 [OSCURATO:SOCIETA]. convenne avanti il Tribunale di Roma il Comune di Bergamo e [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, esponendo di avere acquistato con scrittura privata del 13-6-2002 da [OSCURATO:PERSONA], erede del conte [OSCURATO:PERSONA], sei dipinti per la somma complessiva di Euro 87.000,00; il 28-10-2002 il legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bergamo aveva sporto denuncia per appropriazione indebita, sostenendo che l’Accademia era proprietaria delle opere per averle ricevute in legato dal conte [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di tale denuncia i dipinti erano stati sequestrati e affidati in custodia all’[OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, in attesa della soluzione in sede civile della controversia sulla proprietà; chies e che il Tribunale accertasse il suo diritto di proprietà dei sei dipinti in contestazione, ex art. 1153 cod. civ. e anche previa dichiarazione di nullità della disposizione testamentaria ai sensi dell’art. 692 ult. co. cod. civ., nonchécondannasse i convenuti al risarcimento dei danni. Si costituì il Comune di Bergamo chiedendo il rigetto delle domandee rimase contumace [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 22519/2010 rigettò le domande, compensando le spese di lite. 2. Proposto appello da [OSCURATO:SOCIETA]., resistito dal Comune di Bergamo anche con appello incidentale condizionato, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 3626 pubblicata il 29-5-2018 ha rigettato l’appello, confermando il rigetto delle domande di [OSCURATO:SOCIETA]. pronunciato dal giudice di primo grado. La sentenza della Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato che i dipinti acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. con la scrittura del 13-6-2002 facevano parte del legato istituito dal conte [OSCURATO:PERSONA] con il testamento olografo del 29-12- 1978 a favore di [OSCURATO:PERSONA] . Anche i n ordine all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1153 cod. civ.la sentenza ha confermato la sentenza di primo grado, secondo la quale doveva ritenersi esistente il titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, ma non sussisteva la buona fede della società acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. , considerato che si trattava di opere di particolare pregio artistico e l’attività della società attrice consisteva nella compravendita di tali categorie di beni; specificamentela Corte territoriale ha dichiarato che le circostanze valorizzate dal giudice di primo grado e in particolare la tipologia di attività svolta dalla società appellante specializzata in compravendita di opere d’arte, la sua specifica esperienza nel settore, l’avvenuta esposizione delle opere nella mostra organizzata a Bergamo dall’Accademia nel 1999 inducevano a ritenere insussistente il requisito della buona fede richiesto dall’art. 1153 cod. civ. al fine dell’acquisto a non domino. Ha evidenziato che non poteva sfuggire alla società appellante l’avvenuta esposizione delle opere in una mostra di particolare interesse soprattutto per gli addetti del settore, nonché il catalogo della mostra dal titolo “La quadreria [OSCURATO:PERSONA]”, nel quale erano rappresentanti, tra gli altri, i sei dipinti, indicati come acquisti dell’AccademiaCarrara di Bergamo in virtù di legato. Ha altresì escluso che la disposizione del testamento contenesse una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 692 cod. civ., in quanto la disposizione dell’attribuzione dell’usufrutto dei beni alla moglie del testatore LiselottaStern e della nuda proprietà ad [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo erano simultanee e non in ordine successivo. Ha altresì escluso che ad [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo potesse essere attribuita natura giuridica di ente non riconosciuto, in quanto si trattava di articolazione interna del Comune di Bergamo con gestione autonoma. 3. Con atto notificato il 31 - 12 - 2018 [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, censurandola con tre motivi. Si è costituito con controricorso il Comune di Bergamo, mentre [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il controricorrente Comune di Bergamo ha depositato memori a illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 9 - 6 - 2023 la Corte ha riservato il depositato dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , rubricato “ violazione e falsa applicazione degli artt. 654 codice di procedura penale, 1153 e 1147 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c.”, la società ricorrente lamenta che sia il Tribunale che la Corte d’appello abbiano totalmente ignorato, in violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., la sentenza definitiva della Corte d’appello di Roma n. 8631/2008che - assolvendo l’imputata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”-aveva definito il giudizio per appropriazione indebita dei dipinti in questione, nel quale era stata imputata [OSCURATO:PERSONA] e le parti offese Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. si erano costituite parti civili . La ricorrente sostiene che la completa istruttoria penale abbia accertato la buona fede della venditrice [OSCURATO:PERSONA], la buona fede di [OSCURATO:SOCIETA]. e la grave negligenza del Comune di Bergamo e di [OSCURATO:PERSONA].Quindi lamenta che la Corte d’Appello, non tenendo in alcun conto quanto accertato dal giudice penale, abbia ritenuto che la società SILME avesse agito con colpa grave, omettendo totalmente l’analisi del fatto storico relativo al definitivo accertamento penale. 1.1. Premesso che, d iversamente da quanto sostenuto in controricorso, non si applica l’art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. in quanto il giudizio di appello è stato introdotto prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il motivo è inammissibile per il fatto chenon è configura bile la violazione dell’art.654 cod. proc. pen. lamentata, in quantotale disposizione prevede che nei confronti della parte civile costituita nel processo penale (in questo caso [OSCURATO:SOCIETA].) la sentenza penale di assoluzione a seguito di dibattimento abbia efficacia nel giudizio civile «quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale».C iò significa che, per invocare l’efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile, sarebbe necessario che la sentenza penale avesse accertato la buona fede di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto è la buona fede della società elemento necessario ex art. 1153 cod. civ. per ritenere l’acquisto della proprietà a suo favore. La ricorrente valorizza che il giudice penale abbia accertato definitivamente che i dipinti non erano stati oggetto di notifica al Ministero per i [OSCURATO:PERSONA], non erano stati segnalati come rubati ai [OSCURATO:PERSONA], che la compravendita era avvenuta alla luce del sole, che l’Accademia di Carrara e il Comune di Bergamo avevano agito negligentemente, in quanto non avevano posto in essere nessuna attività per l’acquisizione delle opere. Diversamente, nella sentenza penale, così come trascritta nel ricorso per Cassazione, non sussistetale accertamento della buona fede della società acquirente, perché l’intera motivazione della sentenza penaleè svolta per esporre gli elementi che non consentivano di ritenere l’elemento soggettivo del dolo del delitto di appropriazione indebita in capo all’imputata [OSCURATO:PERSONA] e che hanno condotto alla sua assoluzione ex art. 530 co. 2 cod. proc. pen., senza esporre elementi specificamente indicanti la buona fede di [OSCURATO:SOCIETA]È evidente, e in effetti neppure la ricorrente lo sostiene,che l’esclusione dell’elemento soggettivo dell’appropriazione indebita in capo alla venditrice non proprietaria non è in sé elemento che dimostri la buona fede in capo all’acquirente a non domino, per cuigli argomenti svolti dalla ricorrente sulla base della sentenza penale non scalfiscono la valutazione delle risultanze istruttorie eseguita dalla Corte territoriale per escludere la buona fede di [OSCURATO:SOCIETA]. Non è configura bile neppure la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. lamentata nella rubrica del motivo, essendo acquisito il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione all’art. 115 cod. proc. civ., abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza secondo la quale il giudice, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30-9-2020 n. 20867;Cass, Sez. 3, 23 - 10 - 2018 n. 26769). Non sussiste neppure il vizio di cuiall’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. lamentat o , in quanto la disposizione, nella formulazione di cui all’art. 54 d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 conv. in legge 7 - 8 - 2012 n. 134 che si applica alla fattispecie,contempla unicamente il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e abbia carattere decisivo.Si esclude che il fatto storico decisivo possa essere costituito “dal definitivo accertamento penale”, perché l’accertamento penale offriva una serie di elementi probatori, che non erano neppure decisiv i , in quanto decisivo è esclusivamente u n fatto che, se fosse stato esaminato dal giudice, avrebbe ex se portato a una diversa soluzione della controversia. Invece, l’omesso esame di elementiistruttori non si risolve nella corretta prospettazione delvizio previsto d a ll’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel caso in cui i fatti storici (nella specie gli elementi di fatto dai quali valutare l’elemento soggettivo dell’acquirente a non domino) siano stati comunque presi in esame dalla sentenza impugnata. Il giudice di meritopuò attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli elementi probatori non recepiti, anche se allegati dalle parti; la valutazione degli esiti delle prove, come la sce lta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità quando -come nella fattispecie-siano esenti da vizi logici e giuridici. 2.Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 692 co.5, 697 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] con il suo testamento aveva nominato la moglie usufruttuaria dei beni da lui ricevuti per donazione del 7 - 6 - 1973 dal padre, chiedendole di “rispettare le condizioni a cui furono soggetti da mio padre quando me li donò”; sostiene che si trattava di una raccomandazione di carattere morale affidata alla valutazione discrezionale dell’usufruttuaria nominata, alla quale comunque era stata data la facoltà di vendere i beni legati in usufrutto; quindi sostiene che se il testatore, pur adoperando una terminologia corrispondente ad attribuzione separata di usufrutto e nuda proprietà, aveva conferitoalla moglie la possibilità di vendere i beni, incompatibile con la qualità di usufruttuaria, aveva previsto una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 692 co. 5 cod. civ., con la conseguenza che la moglie erede era proprietaria e aveva legittimamente venduto i quadri a [OSCURATO:SOCIETA].. Quindi l a ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia eseguito interpretazione della scheda testamentaria errata, laddove ha ritenuto che il rispetto delle condizioni previste nella donazione disposta nel testamento non potesseessere interpretato come attribuzione della facoltà di vendere i beni; ciò perché la donazione espressamente prevedeva che per trenta anni i quadri non fossero venduti, ma consentiva levendite tra i componentidella famiglia ed eventuali vendite a terzi con il consenso unanime dei tre fratelli. 2.1.Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una censura di interpretazione erronea della scheda testamentaria finalizzata a sostenere la correttezza di interpretazione diversa da quella data dal giudice di merito. È principio acquisito che l’interpretazione del testamento e perciò l’accertamento della volontà testamentaria si concretiin indagine di fatto riservata al giudice di merito, attualmente sindacabile in sede di legittimità solo per la violazione delle regole di ermeneuticalegali (cfr. Cass. sez. 2 28-7-2021 n. 21607, Cass, sez. 2 30-7-2019 n.20551, Cass. 31-5-2018 n.13868). N ella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso che la disposizione del testamento contenesse una sostituzione fedecommissaria nulla ex art. 692ult. co. cod. civ. sulla base della considerazione che la disposizione dell’attribuzione dell’usufrutto alla moglie del testatore [OSCURATO:PERSONA] e della nuda proprietà ad [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo erano simultanee e non in ordine successivo. La ricorrente non solo non ha specificato quali regole di ermeneutica sarebbero state violate da questa pronuncia della Corte territoriale, ma si è limitata a proporre una diversa interpretazione del testamento che non risulta neppure plausibile. Infatti, la sua tesi secondo la quale il richiamo nel testamento al rispetto delle condizioni della donazione comportasse l’attribuzione alla moglie nominata usufruttuaria del diritto di vendere i dipinti non si confronta con il dato che la condizione prima e fondamentaleposta dalla donazione era quella del divieto di vendita per trent’anni, mentre le prevision i della possibilità di vendit a all’interno della famiglia e con il consenso unanime dei tre fratelli costituivanoespresse e limitate derog he a quella condizion e. 3. Con il terzo motivo , la ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.”; evidenzia che in primo grado aveva chiesto il risarcimento del danno conseguito al comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Bergamo e lamenta che la sentenza della Corte d’Appello abbia totalmente omesso di pronunciarsi su tale domanda. 3.1.Anche questo motivo è inammissibile. La ricorrente, nella proposizione del motivo, non deduce di avere censurato la pronuncia di primo grado relativa alla sua domanda di risarcimento del danno, né proponendo motivo di appello avverso le ragioni di rigetto di quella domanda, né censurando la sentenza di primo grado per avere omesso la pronuncia su quella domanda. Infatti, nessuno dei motivi di appello trascritti nel ricorso per cassazione censura il rigetto o l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni, nonostante la domanda di risarcimento dei danni fosse riproposta nelle conclusioni dell’atto di appello. Quindi la domanda di risarcimento del danno era inammissibile in appello, per essere stata riproposta senza formulare motivo di appello ammissibile: seppure la riproposizione della domanda nelle conclusioni dell’atto d’appello esprimesse la parte volitiva dell’appello, in quanto finalizzata a ottenere l’accoglimento della domanda, mancava totalmente la parte argomentativa dell’appello , finalizzata a evidenziare e contrastare l’errore commesso dalla sentenza di primo grado per avere rigettato o non avere esaminato quella domanda(cfr. Cass. sez. un. 16-11 - 2017 n. 27199 n. 645991-01, per tutte, per la necessità, ai fini dell’ammissibilità d ell’appello , sia della parte volitiva che della parte argomentativa). Quindi, si configura omessa pronuncia su domanda inammissibile, che non costituisce vizio della sentenza e non rileva come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass. sez. 1 25-9-2018 n. 22784). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente è condannata alla rifusione a favore del Comune controricorrente delle spese di lite del grado, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, a favore del controricorrente , delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00per compensi, oltre accessori ex lege. Sussistono, ex art. 13 co . 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 11 5 , i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di co