CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03813/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 27 marzo 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile a causa della sua estrema genericità, sebbene la Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ne abbia richiamato la motivazione in cui si escludeva l'applicabilità delle attenuanti generiche in virtù, tra l'altro, dei precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12