CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 25089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa a ottenere la sostituzione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello del 7 novembre 2023 e, con un unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen; ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché - come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione - al momento dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia il procedimento era pendente in grado di appello ed era dinanzi a quel Giudice che l'istanza doveva essere formulata; richiamato, sul punto, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02). rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore l