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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 40401/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 21/06/2021, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 08/11/2017 con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie (perché, con violenza consistita nel parcheggiare la propria autovettura in modo da impedire alle persone offese di muovere l'auto in uso dall'area di parcheggio in cui si trovava, li costringeva a non muoversi con la propria autovettura; fino al 07/11/2015; capo a) e del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (perché, al fine di esercitare il preteso diritto di proprietà sulla zona comune esistente tra la propria proprietà e quella di [OSCURATO:PERSONA], pur potendo ricorrere al giudice, si faceva giustizia da sé, usando violenza consistita nell'impedire l'uso dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] nella zona comune, posizionando vasi di fiori a chiusura della zona di accesso alle autovetture (il 2, 5 e 7/11/2015; capo b) e lo aveva condannato, con i doppi benefici, alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile liquidati in via equitativa in euro mille.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo a), nullità del decreto di citazione a giudizio, delineato in forma di contestazione "aperta" pur in relazione a un reato, come quello di violenza privata, a consumazione istantanea, sicché i vari fatti-reato dovevano essere specificamente contestati e collegati dal vincolo dell'unicità del disegno criminoso.

2.2. Il secondo motivo denuncia mancata corrispondenza tra l'imputazione sub a) e la sentenza.

Il Tribunale di Chieti ha fondato la propria decisione su fatti successivi a quelli genericamente contestati, richiamando anche fatti del dicembre del 2015, sicché, trattandosi di fatti nuovi, il pubblico ministero doveva procedere a nuova contestazione ovvero il giudicante doveva considerarli irrilevanti ai fini della decisione.

2.3. Il terzo motivo denuncia erronea qualificazione dei fatti di cui al capo a), che dovrebbe essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto l'agente ha agito nella convinzione di esercitare un diritto riconosciuto dal tribunale.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo a), fondata, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, su fatti successivi a quelli contestati.

Erroneamente la Corte di appello ritiene che il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta in un procedimento civile in cui l'imputato avrebbe ammesso di parcheggiare nella corte comune per periodi anche superiori alla mezz'ora rappresenta un atto probatorio idoneo a corroborare l'accusa, laddove lo scritto difensivo, al contrario, dimostra che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] fossero nell'assoluta convinzione della legittimità del loro contegno.

La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente non genuina, cadendo in una serie di contraddizioni, laddove l'imputato, attraverso i testi a discarico Tucci e Caldora, ha dimostrato che il 07/11/2015 si recava presso la loro abitazione.

2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'imputazione sub b).

La sentenza impugnata richiama le testimonianze a discarico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], trascurando la risposta della seconda lì dove riferiva che nell'area in questione si poteva girare perché molto larga.

Il convincimento della Corte di basa su fatti successivi a quelli contestati, su dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile e sulle dichiarazioni contraddittorie dei testi d'accusa, per poi affermare implicitamente che le dichiarazioni della teste Caldora non sono conformi all'atto di appello.

La presenza di vasi di fiori non impediva il transito delle vetture, come si desume implicitamente anche dai testi d'accusa, laddove la Corte di appello non tiene conto del fatto che la presenza dei vasi di fiori fa comunque venir meno l'elemento oggettivo della violenza, dovendo la condotta dell'agente concretizzarsi in un comportamento attivo.

La Corte di appello richiama poi il contenuto dell'ordinanza del Tribunale civile lì dove si parla della presenza di alcuni mattoni che impedivano il transito della persona offesa, laddove l'imputazione parla di vasi di fiori, mentre la posizione degli inerti sulla corte comune non avrebbe certo potuto contrastare l'esercizio del diritto in capo alla persona offesa.

Inoltre, il reato di cui all'imputazione sub b) doveva considerarsi assorbito in quello di cui all'imputazione di violenza privata.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, va ravvisata la nullità dell'imputazione per genericità e indeterminatezza quando la stessa sia carente di adeguata specificità circa i tratti essenziali del fatto di reato contestato (cfr. Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825), in modo da non consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090).

Di conseguenza, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato non costituisce vizio di "insufficiente motivazione" quando sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, anche attraverso il ricorso ad ulteriori elementi e richiami contenuti nel decreto o, eventualmente, anche in altri atti del processo, così da consentire all'imputato di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato (Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261147).

Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso si sottrae alla necessaria disamina critica degli atti e dell'iter processuali suscettibili di consentire comunque il pieno esercizio del diritto di difesa, laddove, come osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, «il contraddittorio dibattimentale ha avuto ad oggetto tutti i fatti commessi nel periodo di tempo, sì da escludere qualsivoglia compronnissione del diritto di difesa», tanto più che il ricorso svilisce la valenza dell'affermazione della sentenza di primo grado (pag. 5) lì dove indica nel novembre del 2015 il periodo di consumazione dei reati per i quali si procedeva (mentre, come subito si vedrà, altra valenza è rivestita dal riferimento a date diverse).

3. Il secondo motivo deve essere rigettato, poiché, come rilevato dai giudici di merito, i riferimenti temporali ad epoche diverse (in particolare, successive) a quella indicata nell'imputazione sono stati considerati come elemento di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa.

D'altra parte, la motivazione della commisurazione della pena dimostra inequivocabilmente che il reato di violenza privata è stato qualificato come un solo delitto, sicché anche sotto questo profilo, nessun effetto pregiudizievole si è prodotto per il ricorrente (il che priva di consistenza il riferimento, per il reato di violenza privata, all'istituto della continuazione svolto nel primo motivo).

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Su un piano generale, non sussiste un rapporto di concorso apparente di norme, poiché la fattispecie ex art. 610 cod. pen., prevede, quale elemento costitutivo, l'evento, mentre quella di cui all'art. 393 cod. pen. il dolo specifico, gli uni estranei all'altra, sicché deve escludersi che le due fattispecie si pongano in rapporto di specialità.

In altri termini, il reato di violenza privata è caratterizzato dall'evento incidente sulla libertà morale della vittima, mentre quello di ragion fattasi dal dolo specifico, sicché ciascuna è caratterizzata da elementi eterogenei rispetto all'altra.

Quanto alla fattispecie concreta, i giudici di merito hanno diffusamente delineato l'evento del reato, rappresentato dall'impedimento alla persona offesa di uscire con la propria auto, impedimento tanto più significativo in considerazione delle condizioni di salute della moglie.

Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorso è privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (in ordine, ad esempio, alla presenza in campagna dell'imputato, alle circostanze evidenziate a pag. 7 della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Del pari inammissibili sono le doglianze incentrate su alcune testimonianze, che, per un verso, involgono questioni di merito, chiedendo a questa Corte un'inammissibile rivisitazione della valenza conoscitiva dei vari dati probatori, mentre, per altro verso, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitano quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

6. Il quinto motivo, relativo all'imputazione sub b), non merita accoglimento.

Le plurime deduzioni ancorate alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inconferenti posto che tali testimonianze sono valutate dalla sentenza impugnata con riferimento all'imputazione di violenza privata, mentre solo nella successiva pag. 8, la motivazione del giudice di appello investe la seconda imputazione di ragion fattasi.

In tale parte, la Corte distrettuale richiama le dichiarazioni del (solo) teste Tucci, valutando come non dirimente quanto riferito in ordine alla circostanza che l'imputato gli aveva raccontato di aver apposto dei vasi ornamentali che non bloccavano il passaggio: il carattere de relato e l'individuazione della fonte originaria inducono appunto la sentenza impugnata a non considerare dirimente la testimonianza sul punto di Tucci, a fronte del racconto di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di un alterco tra le parti in quanto l'imputato aveva posizionato dei vasi di fiori che impedivano il passaggio.

Complessivamente valutata, la motivazione del giudice di appello non rivela cadute di consequenzialità logico-argomentativa, laddove il - frammentario e incompleto - discorso critico proposto dal ricorso si rivela inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Del tutto generici poi risultano i rilievi circa la valutazione incentrata (anche) su fatti successivi, posto che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la conferma del giudizio di condanna per i reati di cui al capo b) si basa largamente, come si è anticipato, sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], testimonianza non sottoposta a specifica disamina critica da parte del ricorso.

Quanto al riferimento al provvedimento reso in sede civile, è vero che esso - così descritto dalla sentenza impugnata - fa riferimento a mattoni e non a vasi di fiori, ma il dato non inficia il ragionamento del giudice di appello che a tale provvedimento ha fatto riferimento solo come elemento di conferma della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che essa offre un riscontro circa la condotta dell'imputato volta a impedire il transito.

Non sono fondate le doglianze relative al dedotto venir meno dell'elemento oggettivo della violenza.

Richiamando la Relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del Codice, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 28002701 - 05 ha rilevato come essa osservi che «la fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è "comprensiva d'ogni specie di violenza, fisica o morale", senza attribuire, quindi, alcuna rilevanza al quantum di violenza esercitata».

Il ricorso svilisce la riconducibilità nel genus violenza anche di quella meramente morale, che, come chiarito da questa Corte, «ricorre in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà» (Sez. 5, n. 14566 del 14/02/2005, Gulisano, Rv. 231354); il che esclude la fondatezza del motivo, in presenza di una condotta attiva consistita nella collocazione dei vasi.

Del pari infondata è la deduzione circa l'assorbimento del reato di ragion fattasi in quella di violenza privata, per le ragioni sopra indicate, che escludono che le due fattispecie si presentino in rapporto di specialità.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Non può darsi corso alla richiesta della parte civile di rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, posto che la relativa richiesta è stata depositata nella Cancelleria di questa Corte solo in data odierna e, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 21/06/2021, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 08/11/2017 con la quale il Tribunale di Chieti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie (perché, con violenza consistita nel parcheggiare la propria autovettura in modo da impedire alle persone offese di muovere l'auto in uso dall'area di parcheggio in cui si trovava, li costringeva a non muoversi con la propria autovettura; fino al 07/11/2015; capo a) e del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (perché, al fine di esercitare il preteso diritto di proprietà sulla zona comune esistente tra la propria proprietà e quella di [OSCURATO:PERSONA], pur potendo ricorrere al giudice, si faceva giustizia da sé, usando violenza consistita nell'impedire l'uso dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] nella zona comune, posizionando vasi di fiori a chiusura della zona di accesso alle autovetture (il 2, 5 e 7/11/2015; capo b) e lo aveva condannato, con i doppi benefici, alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile liquidati in via equitativa in euro mille. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento al capo a), nullità del decreto di citazione a giudizio, delineato in forma di contestazione "aperta" pur in relazione a un reato, come quello di violenza privata, a consumazione istantanea, sicché i vari fatti-reato dovevano essere specificamente contestati e collegati dal vincolo dell'unicità del disegno criminoso. 2.2. Il secondo motivo denuncia mancata corrispondenza tra l'imputazione sub a) e la sentenza. Il Tribunale di Chieti ha fondato la propria decisione su fatti successivi a quelli genericamente contestati, richiamando anche fatti del dicembre del 2015, sicché, trattandosi di fatti nuovi, il pubblico ministero doveva procedere a nuova contestazione ovvero il giudicante doveva considerarli irrilevanti ai fini della decisione. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea qualificazione dei fatti di cui al capo a), che dovrebbe essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto l'agente ha agito nella convinzione di esercitare un diritto riconosciuto dal tribunale. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo a), fondata, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, su fatti successivi a quelli contestati. Erroneamente la Corte di appello ritiene che il contenuto di una comparsa di costituzione e risposta in un procedimento civile in cui l'imputato avrebbe ammesso di parcheggiare nella corte comune per periodi anche superiori alla mezz'ora rappresenta un atto probatorio idoneo a corroborare l'accusa, laddove lo scritto difensivo, al contrario, dimostra che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] fossero nell'assoluta convinzione della legittimità del loro contegno. La testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] è chiaramente non genuina, cadendo in una serie di contraddizioni, laddove l'imputato, attraverso i testi a discarico Tucci e Caldora, ha dimostrato che il 07/11/2015 si recava presso la loro abitazione. 2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'imputazione sub b). La sentenza impugnata richiama le testimonianze a discarico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], trascurando la risposta della seconda lì dove riferiva che nell'area in questione si poteva girare perché molto larga. Il convincimento della Corte di basa su fatti successivi a quelli contestati, su dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile e sulle dichiarazioni contraddittorie dei testi d'accusa, per poi affermare implicitamente che le dichiarazioni della teste Caldora non sono conformi all'atto di appello. La presenza di vasi di fiori non impediva il transito delle vetture, come si desume implicitamente anche dai testi d'accusa, laddove la Corte di appello non tiene conto del fatto che la presenza dei vasi di fiori fa comunque venir meno l'elemento oggettivo della violenza, dovendo la condotta dell'agente concretizzarsi in un comportamento attivo. La Corte di appello richiama poi il contenuto dell'ordinanza del Tribunale civile lì dove si parla della presenza di alcuni mattoni che impedivano il transito della persona offesa, laddove l'imputazione parla di vasi di fiori, mentre la posizione degli inerti sulla corte comune non avrebbe certo potuto contrastare l'esercizio del diritto in capo alla persona offesa. Inoltre, il reato di cui all'imputazione sub b) doveva considerarsi assorbito in quello di cui all'imputazione di violenza privata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 2. Il primo motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, va ravvisata la nullità dell'imputazione per genericità e indeterminatezza quando la stessa sia carente di adeguata specificità circa i tratti essenziali del fatto di reato contestato (cfr. Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv. 265825), in modo da non consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090). Di conseguenza, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato non costituisce vizio di "insufficiente motivazione" quando sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, anche attraverso il ricorso ad ulteriori elementi e richiami contenuti nel decreto o, eventualmente, anche in altri atti del processo, così da consentire all'imputato di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato (Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Caputo, Rv. 261147). Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso si sottrae alla necessaria disamina critica degli atti e dell'iter processuali suscettibili di consentire comunque il pieno esercizio del diritto di difesa, laddove, come osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, «il contraddittorio dibattimentale ha avuto ad oggetto tutti i fatti commessi nel periodo di tempo, sì da escludere qualsivoglia compronnissione del diritto di difesa», tanto più che il ricorso svilisce la valenza dell'affermazione della sentenza di primo grado (pag. 5) lì dove indica nel novembre del 2015 il periodo di consumazione dei reati per i quali si procedeva (mentre, come subito si vedrà, altra valenza è rivestita dal riferimento a date diverse). 3. Il secondo motivo deve essere rigettato, poiché, come rilevato dai giudici di merito, i riferimenti temporali ad epoche diverse (in particolare, successive) a quella indicata nell'imputazione sono stati considerati come elemento di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa. D'altra parte, la motivazione della commisurazione della pena dimostra inequivocabilmente che il reato di violenza privata è stato qualificato come un solo delitto, sicché anche sotto questo profilo, nessun effetto pregiudizievole si è prodotto per il ricorrente (il che priva di consistenza il riferimento, per il reato di violenza privata, all'istituto della continuazione svolto nel primo motivo). 4. Il terzo motivo è inammissibile. Su un piano generale, non sussiste un rapporto di concorso apparente di norme, poiché la fattispecie ex art. 610 cod. pen., prevede, quale elemento costitutivo, l'evento, mentre quella di cui all'art. 393 cod. pen. il dolo specifico, gli uni estranei all'altra, sicché deve escludersi che le due fattispecie si pongano in rapporto di specialità. In altri termini, il reato di violenza privata è caratterizzato dall'evento incidente sulla libertà morale della vittima, mentre quello di ragion fattasi dal dolo specifico, sicché ciascuna è caratterizzata da elementi eterogenei rispetto all'altra. Quanto alla fattispecie concreta, i giudici di merito hanno diffusamente delineato l'evento del reato, rappresentato dall'impedimento alla persona offesa di uscire con la propria auto, impedimento tanto più significativo in considerazione delle condizioni di salute della moglie. Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato. 5. Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorso è privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (in ordine, ad esempio, alla presenza in campagna dell'imputato, alle circostanze evidenziate a pag. 7 della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Del pari inammissibili sono le doglianze incentrate su alcune testimonianze, che, per un verso, involgono questioni di merito, chiedendo a questa Corte un'inammissibile rivisitazione della valenza conoscitiva dei vari dati probatori, mentre, per altro verso, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitano quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). 6. Il quinto motivo, relativo all'imputazione sub b), non merita accoglimento. Le plurime deduzioni ancorate alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inconferenti posto che tali testimonianze sono valutate dalla sentenza impugnata con riferimento all'imputazione di violenza privata, mentre solo nella successiva pag. 8, la motivazione del giudice di appello investe la seconda imputazione di ragion fattasi. In tale parte, la Corte distrettuale richiama le dichiarazioni del (solo) teste Tucci, valutando come non dirimente quanto riferito in ordine alla circostanza che l'imputato gli aveva raccontato di aver apposto dei vasi ornamentali che non bloccavano il passaggio: il carattere de relato e l'individuazione della fonte originaria inducono appunto la sentenza impugnata a non considerare dirimente la testimonianza sul punto di Tucci, a fronte del racconto di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di un alterco tra le parti in quanto l'imputato aveva posizionato dei vasi di fiori che impedivano il passaggio. Complessivamente valutata, la motivazione del giudice di appello non rivela cadute di consequenzialità logico-argomentativa, laddove il - frammentario e incompleto - discorso critico proposto dal ricorso si rivela inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Del tutto generici poi risultano i rilievi circa la valutazione incentrata (anche) su fatti successivi, posto che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la conferma del giudizio di condanna per i reati di cui al capo b) si basa largamente, come si è anticipato, sulla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], testimonianza non sottoposta a specifica disamina critica da parte del ricorso. Quanto al riferimento al provvedimento reso in sede civile, è vero che esso - così descritto dalla sentenza impugnata - fa riferimento a mattoni e non a vasi di fiori, ma il dato non inficia il ragionamento del giudice di appello che a tale provvedimento ha fatto riferimento solo come elemento di conferma della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che essa offre un riscontro circa la condotta dell'imputato volta a impedire il transito. Non sono fondate le doglianze relative al dedotto venir meno dell'elemento oggettivo della violenza. Richiamando la Relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del Codice, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 28002701 - 05 ha rilevato come essa osservi che «la fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è "comprensiva d'ogni specie di violenza, fisica o morale", senza attribuire, quindi, alcuna rilevanza al quantum di violenza esercitata». Il ricorso svilisce la riconducibilità nel genus violenza anche di quella meramente morale, che, come chiarito da questa Corte, «ricorre in qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla vittima la capacità di determinarsi e agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà» (Sez. 5, n. 14566 del 14/02/2005, Gulisano, Rv. 231354); il che esclude la fondatezza del motivo, in presenza di una condotta attiva consistita nella collocazione dei vasi. Del pari infondata è la deduzione circa l'assorbimento del reato di ragion fattasi in quella di violenza privata, per le ragioni sopra indicate, che escludono che le due fattispecie si presentino in rapporto di specialità. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non può darsi corso alla richiesta della parte civile di rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, posto che la relativa richiesta è stata depositata nella Cancelleria di questa Corte solo in data odierna e, p
Decreto Cassazione n. 40401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris