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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 27963/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14981-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14981/2018 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 CC elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5246/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 1559/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 21 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] tà [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone,avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore degli istanti, tutti dirigenti medici presso la stessa AUSL, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione di incarichi dirigenziali aggiuntivi; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto che fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso erano sottratti soltanto gli “eventi straordinari della dinamica retributiva” e non l’ordinaria progressione di carriera,cui doveva ricondursi l’erogazione dell’indennità di esclusività prescindendo questa dall’attribuzione di un incarico dirigenziale aggiuntivo in esito alla verifica favorevole del precedente operato; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’AUSL di Frosinone; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, lamentano l’erroneità dell’interpretazione accolta d a lla Corte territoriale, volta ad escludere la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 anche con riferimento all’atto emanato dalla conferenza delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] n. 11/17CRO6/C1, i ricorrenti ribadiscono, facendo leva sull’atto sopra indicato, l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riferimento alla disciplina dell’indennità di esclusività; - che entrambi i motivi, i quali in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinariodella dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire diessi»; - che il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti idonei a provocare un ripensamento dell’orientamento già espresso, al quale va data continuità; -che il ricorso va, pertanto, rigettato con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della novità (al momento del deposito del ricorso) e della complessità della questione giuridica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14981-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14981/2018 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5246/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 1559/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 21 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] tà [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone,avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore degli istanti, tutti dirigenti medici presso la stessa AUSL, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione di incarichi dirigenziali aggiuntivi; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto che fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso erano sottratti soltanto gli “eventi straordinari della dinamica retributiva” e non l’ordinaria progressione di carriera,cui doveva ricondursi l’erogazione dell’indennità di esclusività prescindendo questa dall’attribuzione di un incarico dirigenziale aggiuntivo in esito alla verifica favorevole del precedente operato; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’AUSL di Frosinone; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria . CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, lamentano l’erroneità dell’interpretazione accolta d a lla Corte territoriale, volta ad escludere la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 anche con riferimento all’atto emanato dalla conferenza delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] n. 11/17CRO6/C1, i ricorrenti ribadiscono, facendo leva sull’atto sopra indicato, l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riferimento alla disciplina dell’indennità di esclusività; - che entrambi i motivi, i quali in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinariodella dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire diessi»; - che il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti idonei a provocare un ripensamento dell’orientamento già espresso, al quale va data continuità; -che il ricorso va, pertanto, rigettato con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della novità (al momento del deposito del ricorso) e della complessità della questione giuridica. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d
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