CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25145/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. società francese, rappresentata e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n. 281; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.4; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 1 864 /20 2 0 , pubblicata il17 luglio 20 2 0 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione convenne in giudizio avanti il Tribunale di Novara la società francese [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiedendo il pagamento di Euro372.439,47 o la diversa somma che fosse ritenuta dovuta (oltre ad interessi) atitolo di rimborso delle anticipazioni e del compenso per il mandato asseritamente conferitole e comunque quale risarcimento danni per inadempimento dello stesso; espose a fondamento che aveva ricevuto incarico dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., alla stregua di mandato senza rappresentanza, di stampare (sulla base di disegni di [OSCURATO:PERSONA]) dei tessuti per abbigliamento da bagno e quindi di vendere tali prodotti semilavorati, con molteplici e ripetute operazioni, ad una terza società ([OSCURATO:SOCIETA].) che avrebbe provveduto a finalizzare la produzione dei capi (costumi) ordinati dalla mandante; non avendo la M.G.O. pagato il prezzo delle forniture , intese far valere l’esistenza del dedotto mandato per ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il rimborso delle anticipazioni sostenute ed il mancato guadagno derivante dalle vendite; nella resistenza della convenuta,il Tribunale di Como ( d avanti a l quale la causa era stata riassunta per ragioni di competenza) rigettò la domanda avendo ritenuto non provato e non plausibile l'asserito mandato, considerato che [OSCURATO:PERSONA] risultavaaver interamente pagato i prodotti finiti ─ comprensivi di tessuto, disegno ed elaborazione grafica ─alla predetta MGO, senza quindi che po te ss e in alcun modo giustificarsi un obbligo di pagamento (per la stampa di disegni sul tessuto) anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente duplicazione delle voci di spesa; in riforma di tale decisione la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1864/2020 del 17 luglio 2020, ha invece accolto la domanda e, per l’effetto, ha condannato l'appellata Na.Pali al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 372.439,47 oltre interessi legali dalladomanda al soddisfo ed oltre alle spese del doppio grado di giudizio; ha, infatti , ritenuto emergere « con sufficiente chiarezza dall'istruttoria svolta, nonché dalla documentazione prodotta (ivi compreso la scambio di mail) che l'operazione commerciale in essere [era] stata concepita da Na.Pali ne i termini e con le modalità prospettate dall'appellante [OSCURATO:SOCIETA]» e cioè come nascente da incarico di Na.Pali a [OSCURATO:SOCIETA] di sviluppare e produrre — sulla base delle sue puntuali indi cazioni (disegni, grafica e colori) — tessuti per costumi da bagno, da vendere poi (al prezzo stabilito dallastessa Na.Pali) alla MGO, che avrebbe confezionato il prodotto finito»: rapporti questi – ha soggiunto ─ «qualificabili in termini di cooperazione materiale - e quindi appalto conferito a [OSCURATO:SOCIETA] a realizzare i tessuti - e giuridica, cioè come mandato a venderli, una volta ultimati ed accettati, ad MGO; e precisamente mandato in rem propriam ossia anche nell'interesse del mandatario, in quanto legitti mato a trattenere l'incasso a ristoro dell'attività prestata»; ha osservato che, peraltro, «al medesimo risultato, si giungerebbe anche ad ipotizzare che il rapporto vada interpretato nel senso che Na.Pali abbia semplicemente promesso a [OSCURATO:SOCIETA] l'assunzione di una obbligazione da parte del terzo, ossia il futuro acquisto dei prodotti da parte di MGO: infatti inserendosi la promessa nel contesto di un contratto a prestazioni corrispettive, condizionandolo funzionalmente, l'autonomia dei due negozi viene meno, sicché l'inadempimento del terzo all'obbligazione assunta è inadempimento del promittente, conrisarcimento del dovuto»; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone ricorso per cassazione articolando nove motivi; vi resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. ln liquidazione depositando controricorso; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: in relazione all’ottavo motivo di ricorso, con il quale si denuncia «nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.: mancata comunicazione della data di udienza di precisazione delle conclusioni e violazione del contraddittorio » , attesone il rilievo preliminare e potenzialmente assorbente, si rende necessario: ─ acquisire a cura della cancelleria il fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello (n. 1246/2017 R.G.) definito dalla Corte d'appello di Milano con lasentenza n. 1864/2020; ─ acquisire inoltre informazioni, dalla cancelleria della predetta Corte d’appello, in ordine alla effettuazione della comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2020, nonché alle modalità della stessa ed al relativo esito; P.Q.M. manda alla Cancelleria di provvedere alla acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d'appello (n. 1246 /201 7 R.G.) definito dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 186 4/20 20 e di richiedere inoltre, alla Cancelleria della predetta Corte d’appello, le informazioni sopra indicate;rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di