CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27925/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per il Lazio il 24 gennaio 2017, n. 115/17/2017; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 10 ottobre 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 24 gennaio 2017, n. 115/17/2017, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di iscrizione ipotecaria (l’una eseguita il 21 ottobre 2003 ai nn. 24410/90374; l’altra eseguita il 5 giugno 2008 ai nn. 70699/14384) coi nn. 11353 e 257425, in dipendenza di nove cartelle di pagamento, per l’importo complessivo di € 114.901,17, ha accolto l’appello proposto da l l’“ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” nei confronti dei medesimi a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 28 maggio 2015,n. 11728/63/2015, con co mpensazione delle spese giudiziali; 2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto i l ricorso originario - sul presupposto che l e cartell e di pagamento fosse ro stat e regolarmente notificate al contribuente e che , per conseguenza, la loro definitività comportasse la preclusione di ogni contestazione nel merito delle pretese impositive; 3.l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) è rimasta intimata; 4. il solo [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato atre motivi; 1.1 con il primo motivo, si denunciaviolazione degli artt. 139 cod. proc. civ., 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, 2697 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le prodromiche cartelle di pagamento fosse ro stat e ritualmente notificat e a mezzo del servizio postale, nonostante la consegna a persone diverse dai destinatari e senza la prova dell’invio a questi ultimi dell e raccomandate informativ e , da tale omissione derivando la nullità delle notifiche;al contempo, si sollecita la sospensione cautelare dell’esecutività degli atti impugnati ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e si solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e secondo comma, e 11, primo comma e secondo comma, Cost., nella parte in cui detta norma abilita il concessionario della riscossione alla notifica diretta senza intermediario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui detta norma non prevede che la notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel testo novellato dall’art. 36 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 1.2 con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 cod. proc. civ., 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado – nonostante l a reiterata eccezione in tal senso dei contribuenti in comparsa di costituzione e risposta - di dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione per la mancata attivazione dell’espropriazione forzata nel termine di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamentoe la conseguen te inidoneità del ruolo a valere come titolo esecutivo fino alla notifica dell’intimazione di pagamento, con la formazione del giudicato interno e la preclusione alla stessa proposizione del gravame; 1.3 con il terzo motivo, in ulteriore subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2947 cod. civ., 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata dichiarata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello, che non aveva investito il capo relativo alla prescrizione deicrediti sottes i alle iscrizioni ipotecarie, con la formazione del giudicato interno e la preclusione alla stessa proposizione del gravame; 2. il primo motivo è infondato; 2.1 preliminarmente, l’improprio richiamo al vizio previsto dal n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., può essere riqualificato d’ufficio – in base alla volontà manifestata dai ricorrenti – nella denuncia di una violazione di legge da ricondursi nel vizio previsto dal n. 3 del medesimo art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; invero, è pacifico che l'erronea intitolazione delmotivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione delmotivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2023, n. 2030; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12433; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3033); 2.2 ciò posto, i contribuent i ha nno errato nel sostenere l’invalidità delle notifiche avvenut e in modo diretto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , non seguite dall e successiv e raccomandat e informativ e , ritenendo applicabile l'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.; invero, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , mediante invio diretto dellaraccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successivaraccomandata informativa , in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario,e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. civ., Sez. 6 - 5, 10 aprile 2019, n. 10037 ; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2023, n. 24492;Cass., Sez. 5^ , 22 settembre 2023, n. 27101; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2023, n. 27983; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33236; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24694); né tale statuizione è stata superata dalla modifica legislativa di cui all'art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, novellando il testo dell’art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha reintrodotto l'obbligo per l'operatore postale della successiva raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, peraltro con disposizione che non ha efficacia retroattiva, in base al principio di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ. (non trattandosi di norma costituente attuazione di principi costituzionali) (Cass. civ., Sez. 6 - 5, 10 aprile 2019, n. 10037 ; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2023, n. 31708); 2.3 secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione eseguita mediantelettera raccomandatacon avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la suafirma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. c iv . , avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2020, n. 946; Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 2023, n. 1686; Cass., Sez. 5^, 26 agosto 2024, n. 23070);si ha, dunque , che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. c iv .) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n.4895; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2024, n. 4863); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura « meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890– alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 149 cod.proc. c iv . (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708); 2.4 in definitiva, la consegna dell’avviso di ricevimento a persona diversa del destinatario comporta, comunque, il perfezionamento dell’invio della raccomandata, essendo onere del destinatario provare, con la sola proposizione di querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avvisoalla propria sfera personale o familiare (in generale: Cass., Sez. 6^-5, 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass., Sez. 6^- 5, 11 ottobre 2019, n. 25641; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5155; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2024, n. 18774); 2.5 ancora, questa Corte ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione(Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., Sez. 3^, 17 ottobre 2016, n. 20918; 29532; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2020, n. Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14748; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2022, nn. 32836, 32839 e 32844; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2024, n. 14649); 2.6 ne deriva che la sentenza impugnata è conforme a tali principi nelseppur sintetico accertamento che, «dall’esame dei documenti prodotti e allegati al fascicolo di causa, risulta che tutte le cartelle sottese alle iscrizioni ipotecarie sono state regolarmente notificate ai sensi dell’art. 26 del dpr 60/73»; tanto in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa(Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 1^, 14 giugno 2019, n. 16121; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16556; Cass., Sez. 6^-Lav., 30 luglio 2019, n. 20444; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23531; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20769; Sez. 6^-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2023, n. 17841; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2023, n. 29552; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2024, n. 24646); 2.7 quanto, infine alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 2 , primo comma e secondo comma, e 111, primo comma e secondo comma, Cost., si rammenta che il giudice delle leggi si è già pronunciato sul punto (Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175) , con l’affermazione della manifesta infondatezza, sul rilievo che: a. «La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta exart. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione dell’art. 24 deld.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva. Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. Ciò è tanto più vero a seguito dell’istituzione del sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione dell’art. 3 deld.l. n. 203 del 2005, con l’attribuzione delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le ha esercitate, fino ad epoca recente, mediante una società a capitale interamente pubblico ([OSCURATO:SOCIETA], poi divenutaEquitalia spa). Le società facenti parte del gruppoEquitalia sono, quindi, soggett i pubblici, ancorché aventi la struttura privatistica della società per azioni, tant’è che, coerentemente, risultano inserite nell’elenco delle amministrazioni centrali del cosiddetto "conto economico consolidato”, predisposto in attuazione dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Dal 1º luglio 2017 le società del gruppoEquitalia sono state sciolte – in forza del decreto - legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 1º dicembre 2016, n. 225 – e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione è ora demandato all’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] per i contribuenti e gli enti creditori, nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate; ente che ha connotazioni ancora più marcatamente pubblicistiche.Questa Corte ha più volte evidenziato come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (sentenzen. 90 del 2018 e n. 281 del 2011 ). In questo contesto, l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. È questa particolare funzione svolta dall’agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta” delle cartelle di pagamento.Deve, quindi, ritenersi non fondata, sotto questo primo profilo, la sollevata questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, in riferimento essenzialmente all’art. 3, primo comma,Cost., nella parte in cui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica "diretta” delle cartelle esattoriali»; b. «Parimenti non fondate – ma con una puntualizzazione in chiave di interpretazioneadeguatrice di cui si dirà oltre − sono le censure che riguardano la denunciata diminuzione di garanzie per il soggettonotificatario quando l’agente per la riscossione procede alla notifica "diretta” delle cartelle di pagamento, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario (o di altro soggetto abilitato) e nel rispetto delle prescrizioni del codice postale, piuttosto che alla notifica ordinaria a mezzo del servizio postale. Anche se, come pone in rilievo la CTR rimettente, la semplificazione insita nella notificazione diretta comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimentonotificatorio a mezzo del servi zio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno –per quanto si viene ora a rilevare – è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell’art. 26, primo comma,d.P.R. n. 602 del 1973 . Un primo tratto della semplificazione che connota la notificazione "diretta” consiste nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod.proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982, relazione deputata ad attestare i dati significativi dell’avvenuta notificazione. Però, d’altro canto, nella forma della notificazione "diretta” exart. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo; plico recante, di norma, l’originale della cartella di pagamento, estratta dal ruolo formato da parte dell’amministrazione finanziaria e consegnato all’agente della riscossione per essere notificato al contribuente quale atto di avvio del procedimento di riscossione coattiva, assimilabile all’atto di precetto nell’ordinaria esecuzione forzata. La notifica – come prescrive l’art. 26 nella formulazione del 1999 –è effettuata in plico chiuso e rilevano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Prescrive l’art. 8 deld.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante «Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)» che l’agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest’ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, è sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta consegna, che l’agente postale apponga sull’avviso stesso la relativa dichiarazione. L’avviso di ricevimento, così completato, viene rispedito subito all’interessato. Analogamente dispone l’art. 33 del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, n. 134 (Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75), che prevede la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario del plico. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, alle indicazioni contenute nell’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, nella parte non riconducibile all’agente postale, posto che l’art. 6d.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all’art. 37 codice postale, sono predisposti dagli interessati. Tuttavia l’avviso di ricevimento è avviato all’indirizzo del destinatario insieme all’oggetto cui si riferisce (art. 7d.P.R. n. 655 del 1982) e l’agente postale, che consegna il plico, fa firmare l’avviso di ricevimento al destinatario o al consegnatario (art. 8, primo comma, del suddettod.P.R.), provvedendo a spedire subito all’interessato la ricevuta così completata (art. 8, secondo comma, dello stessod.P.R.). Tale formalità comporta che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti del giudizio tributario, debbano essere valutate sul piano presuntivo, al fine dell’assolvimento dell’onere della prova della ricezione del plico e della presunzione di conoscenza ex art.1335 cod. civ. (...). Vi è poi che per la consegna del plico l’operatore postale segue l’ordine previsto dal decreto del Ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), il cui art. 39 prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere. Tale ordine, anche se non è pienamente sovrapponibile a quello dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, ha una fonte legale (la citata normativasubprimaria) ed assicura che il plico sarà consegnato dall’operatore postale allo stesso destinatario o a persona legittimata a riceverlo in ragione del rapporto (familiare, di lavoro o di collaborazione) che lo lega al destinatario»; c. inoltre, «il tratto differenziale più significativo attiene alla mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN). L’operatore postale, dopo aver consegnato il plico e completato l’avviso di ricevimento facendolo sottoscrivere al destinatario o consegnatario dell’atto, provvede ad inviarlo all’agente della riscossione notificante, ma –come ritiene la CTR rimettente secondo un’interpretazione testuale, nonché conforme alla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sezione quinta civile, sentenza 11 maggio 2017, n. 11619) – non spedisce al notificatario alcuna comunicazione dell’avvenuta notificazione, a differenza di quanto in generale prescritto (alla data dell’ordinanza di rimessione) dall’art. 7 legge n. 890 del 1982 per le notifiche a mezzo del servizio postale. L’obbligo della comunicazione informativa è stato introdotto nel citato art. 7 (dopo il quinto comma) dal comma 2-quater dell’art. 36d.l. n. 248 del 2007; disposizione questa che, in un’ottica di rafforzamento delle garanzie delnotificatario, ha previsto che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia a quest’ultimo della sua avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In precedenza era l’art. 139 cod.proc. civ. a prevedere – come prevede tuttora – un’ipotesi di comunicazione di avvenuta notifica, operando però una distinzione: l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata, solo se l’atto sia stato consegnato al portiere o ad un vicino di casa che accetti di riceverlo, non anche se consegnato a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, sul presupposto che l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto sia maggiore in questi ultimi casi – e quindi non bisognevole della comunicazione di avvenuta notifica –e minore nei primi, che invece richiedono l’approntamento di una garanzia ulteriore. In termini più ampi, ma in una fattispecie ben più limitata, l’art. 660, ultimo comma, cod.proc. civ. prevede che se l’intimazione di licenza o di sfratto non è stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione. Nella materia tributaria, la comunicazione di avvenuta notifica continua ad essere prevista dall’art. 60d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 37, comma 27, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che, in materia di notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, prescrive in generale che «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso» l’agente notificatore, oltre a svolgere una serie di formalità che condizionano l’integrazione della conoscenza legale e quindi il perfezionamento della notifica, dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata, rafforzando così la tutela del destinatario dell’atto. In queste fattispecie, l’obbligo dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica, con un contenuto più o meno esteso, vale a integrare le formalità del procedimentonotificatorio e, se violato, comporta la nullità della notifica, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza interlocutoria 31 luglio 2017, n. 18992), mentre un precedente orientamento affermava esservi solo una mera irregolarità del procedimentonotificatorio. Tale obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma,Cost.) del destinatario dell’atto. Ma non costituisce, nella disciplina della notificazione, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto. Prima della ricordata novella del 2008, il citato art. 7 legge n. 890 del 1982 non contemplava affatto la comunicazione di avvenuta notifica e questa Corte, pronunciandosi in riferimento a tale disposizione nella sua formulazione originaria, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della stessa, nella parte in cui non prevedeva che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, fosse data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Ha affermato questa Corte che «non è irragionevole non prevedere l’invio di una lettera raccomandata da parte dell’ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell’atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche "postali” dell’atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario» (ordinanza n. 131 del 2007)»; d. «Con riferimento alle cartelle di pagamento è poi stata introdotta al secondo comma dell’art. 26d.P.R. n. 602 del 1973 la possibilità di notificazione mediante posta elettronica certificata ad opera dell’art. 38, comma 4, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che parimenti – come la disposizione attualmente censurata − non contiene l’obbligo della comunicazione informativa.Recentemente, il citato art. 7 legge n. 890 del 1982 è stato nuovamente riformulato dall’art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e non contiene più la comunicazione dell’avvenuta notificazione, evidentemente ritenuta non essenziale dal legislatore in un’ottica di semplificazione ed anche di allineamento alla notificazione mediante posta elettronica certificata, che parimenti non prevede siffatta formalità ulteriore. Neppure la disposizione censurata (art. 26, primo comma), pur modellando la fattispecie della notificazione diretta ad iniziativa dell’agente della riscossione in termini non dissimili da quelli dell’art. 7, prevede la comunicazione dell’avvenuta notificazione al destinatario nel caso in cui il plico non sia consegnato direttamente a quest’ultimo dall’operatore postale e neppure nel caso più specifico di consegna del plico al portiere.Anche in ciò sta la semplificazione che il legislatore ha voluto per la notificazione "diretta”, ad opera dell’agente della riscossione, delle cartelle di pagamento al fine di accelerare e snellire le operazioni della riscossione coattiva»; e. da qui la conclusione, che si ritiene di confermare in questa sede per disattendere l’eccezione di illegittimità costituzionale nei termini prospettati in ricorso, che: «Considerati nel loro complesso, i rilevati scostamenti della disposizione censurata rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, che costituiscono ilproprium della semplificazione insita nella notificazione "diretta” ex art. 26, primo comma,d.P.R. n. 602 del 1973 segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, ma non superano il limite di compatibilità con i parametri evocati dalla CTR rimettente.Va infatti considerato che − venendo in rilievo l’ordinaria disciplina del servizio postale quanto alle ipotesi di effettiva reperibilità del destinatario dell’atto o di altro soggetto legittimato a riceverlo − la notificazione "diretta” delle cartelle di pagamento ad opera dell’agente della riscossione, della cui legittimità costituzionale la rimettente CTR dubita, costituisce una forma semplificata di notificazione, di cui è predicato il normale buon esito con la consegna del plico al destinatario o al consegnatario. A questa ipotesi si riferisce l’ordinanza di rimessione della CTR che è chiamata a pronunciarsi in ordine alla validità, o no, di una notifica "diretta” exart. 26, primo comma, effettuata con consegna del plico al portiere, con le modalità semplificate del servizio postale ordinario ed in particolare senza comunicazione dell’avvenuta notifica. Con riferimento, quindi, alla forma di notificazione "diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimentonotificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte − della «effettiva possibilità di conoscenza» dell’atto (sentenzen. 346 del 1998e n. 360 del 2003 ). La disposizione censurata non viola i parametri evocati dalla CTR rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del diritto di azione e di difesa delnotificatario (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e del principio della "parità delle armi” integrato dal canone del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma,Cost.) perché non è superato quel «limite inderogabile» che la giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimentonotificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell’atto da notificare. Questa Corte ha infatti affermato in proposito che rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il «limite inderogabile» derivante dal diritto di difesa delnotificatario, al quale deve essere assicurata una «effettiva possibilità di conoscenza» dell’avvenuto deposito dell’atto. E ha, altresì, precisato che la discrezionalità del legislatore deve comunque assicurare il «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli» (sentenza n. 346 del 1998).Ma le ipotesi di insufficienti garanzie per il notificatario, ritenute tali da questa Corte, sono relative a prescrizioni formali del procedimentonotificatorio, integranti la conoscenza legale dell’atto, senza che l’atto sia stato consegnato a chi, per ragioni varie (riferibili a rapporti familiari, di convivenza, di servizio, di lavoro), sia chiamato a notiziarne il destinatario così realizzando una ragionevole presunzione di «effettiva conoscenza» dell’atto. Tra tali ipotesi − che hanno richiesto la correzione del procedimentonotificatorio mediante pronunce di illegittimità costituzionale − può ricordarsi quella della cosiddetta irreperibilità relativa (id est evenienze riconducibili a quelle previste dall’art. 140 cod.proc. civ.) sia nell’ordinario procedimentonotificatorio a mezzo posta ( sentenza n. 346 del 1998), sia nel regime del codice di rito exart. 140 cod. proc. civ. (sentenza n. 3 del 2010); nonché quella della temporanea irrilevanza delle variazioni anagrafiche del contribuente (sentenza n. 360 del 2003) e quella della notificazione al contribuente residente all’estero (sentenza n. 366 del 2007). Anche con più specifico riferimento alla notifica di cartelle di pagamento relative a debiti previdenziali secondo l’ordinario procedimento di notifica a mezzo del servizio postale exlege n. 890 del 1982, questa Corte − nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 deld.P.R. n. 602 del 1973 − ha affermato che non è «riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione» che la notificazione di una cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, previsti dall’art. 140 cod.proc. civ., possa avvenire (ex art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973) con la semplice affissione nell’albo del Comune, secondo «modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella», anziché secondo il «criterio dell’effettiva conoscibilità dell’atto» (sentenza n. 258 del 2012).Rispetto a tali ipotesi si ha invece che, nella fattispecie della notificazione "diretta” ex art. 26, primo comma, qui in esame, vi è un più elevato livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per ilnotificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto − stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente –mutatis mutandis – da quanto accade nell’ipotesi di una notificazione, che anch’essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata, ritenuta da questa Corte compatibile con il diritto di difesa delnotificatario ( sentenza n. 146 del 2016)»; 3. il secondo motivo ed il terzo motivo sono inammissibili; 3.1 con i suddetti mezzi, i ricorrenti hanno dedotto la formazione del giudicato interno sia in relazione all’omessa impugnazione del «capo 3 del ricorso di primo grado dei ricorrenti avente ad oggetto la nullità dell’ipoteca», che in relazione all’omessa impugnazione del «capo relativo alla prescrizione del credito sotteso all’iscrizione ipotecaria»; tuttavia, al di là delpacifico rilievo che nessun giudicato può formarsi su una questione semplicemente dedotta dalla parte vittoriosa in prime cure che non si sia specificamente tradotta in una pronunzia di accoglimento (salvo il caso dell’accoglimento implicito, che è configurabile soltanto ove la domanda non decisa costituisca il presupposto di fatto e l'antecedente logico-giuridico necessario di altra legata alla prima da un indissolubile rapporto di dipendenza, sulla quale, invece, il giudice abbia deciso– Cass., Sez. 1^, 5 aprile 2005, n. 7086), si rammenta che, in tema digiudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, il giudice di legittimità non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato ilgiudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio (Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2019, n. 7499; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16993; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 25012; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2022, n. 28162; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2023, n. 21281; Cass., Sez. Lav., 31 luglio 2024, n. 21490); 3.2 nella specie, però, il ricorso omette di trascrivere o di riprodurre il contenuto dei motivi di appello, così come il passaggio della sentenza di prime cure non gravata dall’appello (a cui neppure si è ovviato con la produzione dei relativi atti nel presente procedimento), in tal modo precludendo al collegio lo scrutinio delle censure formulate afferenti il giudicato ed, in generale, la tempestiva formulazione della eccezione di prescrizione; 4. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità dei restanti motivi, il ricorso deve essere rigettato; 5. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo stata vittoriosa la parte intimata; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a