CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 07703/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28181/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche di- sgiuntamente,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ternò Raddusa, elettivamente domiciliata presso lo studio del se- condodifensore in Roma via Della Giuliana n.66 - indirizzo pec : pie- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:impugnazione estratto di ruolo– defini- zione agevolata –Sezioni Unite [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] droFurci, giusta procura speciale in calce al controricorso, cancellato dall’albodegli Avvocati ; –controricorrente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Diret- tore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Si- cilia, sez. staccata di Catania , n. 1628/17 /20 15, depositata il 20.4.2015e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 202 5 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data 18 marzo2025. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione t ributaria regionale dell a Sicilia, sez. staccata di Catania , n. 1628/17 /20 15, depositata il 20 . 4 .20 15 venivano parzialmente accolti gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e dall’agente della riscossione per la provincia di Catania, [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. Per l’effetto, veniva rigettato il ricorso introduttivo limitatamente alle cartelle di paga- mento nn. 29320060011706765 , 29320060134817842 , 29320070110306762, e riformata in corrispondenza la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Catania n. 77 2/ 9 /201 0 , laquale aveva integralmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- dinando.Il contribuente rendeva noto di aver appreso dell'esistenza di una iscrizioneipotecaria sui propri beni in favore dell ’agente della riscos- sione e di aver saputo attraverso gli estratti di ruolo che l'Agenzia avevaiscritto a ruolo a titolo di II.DD. e IVA l a complessiva somma dieuro 63.953,23 oltre accessori , a seguito di controlli delle dichia- razionidi plurimi anni di imposta ed emissione delle cartelle di pa- gamento - non opposte - n n . 29320060011706765 , 29320060042323072,29320060134817842, 29320070110306762 . Ilcontribuente impugnava le quattro cartelle e i ruoli corrispondenti allegando la mancata rituale notifica delle quattro cartelle nei suoi confronti.Il giudice di prime cure faceva propria tale prospettazione, ritenendoche non fosse stata offerta in giudizio prova delle notifiche dellecartelle, decisione che la CTR condivi deva solo in parte, accer- tandola rituale notifica di tre delle quattro cartelle suddette. Avversola sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione deducendo sei motivi, che illustra con memorie ex art.380-bis.1. cod. proc. civ. , cui hanno resistito l’Agenzia delle en- tratee l’agente della riscossione con due distinti controricorsi. Il contribuente ha depositato in un primo momento istanza di so- spensionedel processo per definizione agevolata presentata ai sensi dell'art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, con una seconda memoria, ha chiesto la declaratoria del l’estinzione del processo. Considerato che: 1. Il contribuente rende noto di essersi avvalso delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi 231-252 della legge 29/12/22 n. 197 (cd. rottama- zione qua- ter), dando evidenza del pagamento delle prime rate e con memoria del 9.4.2024ha chiesto la sospensione del processo, disposta dalla Corte con ordinanza n.23217 del 2024. 2. Successivamente, nella memoria illustrativa depositata il 23.12.2024,il contribuente ha chiarito che la cartella di pagamento n. 29320170038690920 ha sostituito le originarie cartelle n. 29320060011706765000, n. 29320060042323072000, n. 29320060134817842000, n. 29320070110306762000e che, in re- lazione alla cartella di pagamento n. 29320170038690920,il contri- buente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della L. 197/2022e l'agente della riscossione ha inviato la comunicazione di accoglimento della suddetta domanda di rottamazione con il pa- gamento rateizzato. Ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del processo. 3. Nelle more, successivamente all’assunzione in decisione della con- troversia, in data 5.3.2025 è stata depositata l’ordinanza interlocu- toria della Corte n. 5830/2025 di rimessione alle Sezioni Unite in relazione al quesito: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di ade- rire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la so- spensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione imme- diata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione op- pure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per ca- renza sopravvenuta di interesse”. Dev’essere dunque disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla suddetta questione. P.Q.M. LaCorte: rinviala causa a nuovo