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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23607/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 07/06/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma, 5, DPR n. 309 del 1990, ma riduceva la pena nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo A (acquisto, a fine di cessione, di gr. 100 di sostanza stupefacente del tipo anfetamina) e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p..

Osserva il Collegio: - costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale il c.d.

"narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007 - 01); - è stato precisato, in particolare, che per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784 - 01; Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462 - 01); - correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto provata la natura stupefacente della sostanza oggetto di mero esame speditivo ed ha qualificato il fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (laddove il GUP aveva escluso il fatto di lieve entità); - né è sindacabile, in questa sede, tantomeno è manifestamente illogica, la decisione della Corte di appello di applicare per il reato di cui al capo A una porzione di pena a titolo di continuazione inferiore a quella applicata per il reato di cui al capo C, e ciò perché, a fronte di reati tutti della stessa astratta gravità, ha ritenuto in concreto più gravi quelli relativi alle sostanze delle quali era stato quantificato il principio attivo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 07/06/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma, 5, DPR n. 309 del 1990, ma riduceva la pena nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo A (acquisto, a fine di cessione, di gr. 100 di sostanza stupefacente del tipo anfetamina) e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p.. Osserva il Collegio: - costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale il c.d. "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01; Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007 - 01); - è stato precisato, in particolare, che per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784 - 01; Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462 - 01); - correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto provata la natura stupefacente della sostanza oggetto di mero esame speditivo ed ha qualificato il fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (laddove il GUP aveva escluso il fatto di lieve entità); - né è sindacabile, in questa sede, tantomeno è manifestamente illogica, la decisione della Corte di appello di applicare per il reato di cui al capo A una porzione di pena a titolo di continuazione inferiore a quella applicata per il reato di cui al capo C, e ciò perché, a fronte di reati tutti della stessa astratta gravità, ha ritenuto in concreto più gravi quelli relativi alle sostanze delle quali era stato quantificato il principio attivo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend
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