CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2914/2023 R.G. proposto da: I.N.P.S., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4303/2022depositata il 22/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. l ’ INPS, successore universale di INPDAP, proprietario dell’appartamento sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 scala A int. 12, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per ivi sentir dichiarare che il suddetto appartamento era occupato abusivamente dal Coppola e, per l’effetto, condannare lo stesso all’immediato rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva, quantificata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2013, in euro 53.071,18 (di cui 48.905,27 per indennità di occupazione e 4.165,91 per interessi), oltre alle ulteriori somme a scadere fino al rilascio ed oltre ulteriori interessi, o alla diversa somma di giustizia. 2. Unitamente all ’ atto di citazione l ’ Inps depositò copia dell ’ atto di acquisto del complesso immobiliare su cui insisteva l’alloggio di cui è causa, la diffida inviata al convenuto, la denunzia querela sporta, una scheda tecnica recante tutti i dati dell’immobile occupato (dati catastali, superficie, ecc.), un estratto contabile relativo alle somme che venivano richieste a titolo di danno (indennità di occupazione), un certificato di residenza dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 2477/2016, i l Tribunale di Roma dichiarò che l’immobile era occupato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA] , ordinandone l’immediato rilascio; rigettò le ulteriori domande dell’Inps; dispose la compensazione delle spese di lite. 4. Avverso la predetta sentenza Inps propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma. 5. Parte appellata si costituì insistendo per la mancata prova da parte dell’Inps del danno lamentato. 6. Con sentenza n. 4303/2022, depositata in data 22/6/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2477 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La sentenza motiva che l’atto di appello, “nonostante correttamente intestato alla Corte di Appello di Roma, è stato, per errore, depositato presso la cancelleria del tribunale, il 15.9.2016, nel rispetto del termine ex art. 165 cpc, e, con provvedimento del presidente della settima sezione civile del tribunale, è stata trasmessa alla Corte di Appello, per gli adempimenti di competenza: di qui, l’iscrizione a ruolo, in appello, in data 27.9.2016, a termini scaduti ex art. 165 cpc. In sintesi, non si tratta di un errore nell’individuazione del giudice competente a decidere dell’appello, ma di un errore endoprocessuale, che riguarda semplicemente l’attività materiale del deposito dell’atto nella cancelleria di un giudice diverso da quello correttamente individuato competente a decidere dell’appello. Di conseguenza, deve escludersi l’effetto conservativo, trattandosi di appello di fatto proposto dinanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza oggetto del gravame, ipotesi per cui manca lo strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, senza che possa spiegare effetti sananti l’eventuale costituzione in giudizio dell’appellato. Diversamente dal giudizio innanzi al tribunale, la costituzione dell’appellato non sana il vizio della tardiva iscrizione a ruolo, perché, se decorsi i termini per l’impugnazione, il vizio comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; per le stesse ragioni, non è possibile la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 secondo comma c.p.c.”(così a p. 2 della sentenza). 7. Avverso la predetta sentenza INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 9. L ’ intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione degli artt. 50 e 348, nonché 153 comma 2 c.p.c., e altresì violazione del diritto di difesa dell’Inps ed al contraddittorio, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in ordine alla erronea declaratoria di improcedibilità del giudizio di appello per tardiva iscrizione a ruolo e conseguente omessa trattazione del gravame”. Inps si duole della erronea declaratoria di improcedibilità del giudizio di appello per tardiva iscrizione a ruolo e conseguente omessa trattazione del gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, per di più, senza che alla controparte fosse derivato alcun pregiudizio. Inoltre, con riferimento alla richiesta di rimessione in termini spiegata in via subordinata, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ritiene erronea l’affermazione di cui alla sentenza gravata secondo la quale, nel caso di impugnazione, a differenza che nel giudizio dinanzi al Tribunale, il vizio di tardiva iscrizione a ruolo, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non potrebbe essere sanato con la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, 2° comma, c.p.c. 2. Il motivo di ricorso è fondato. L ’ appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della “translatio iudicii” (Cass., Sez. U n . , sent. 14/09/2016, n. 18121; conformi Cass., sez. 6-3, ord. 03/04/2018, n. 8155; Cass., sez. 6-2, ord. 21/07/2020, n. 15463). Anche a seguire Cass. n. 15463/2020, cit., che ha individuato per l ’ ipotesi dell ’ appello proposto a giudice diverso, per territorio o per grado, quale rimedio esperibile quello del regolamento di competenza, la questione non viene in rilievo per essere stata dichiarata l’inammissibilità dal giudice competente il quale, proprio essendosi riconosciuto tale, ha dichiarato l’inammissibilità per tardiva iscrizione a ruolo. 3. Il sub - motivo relativo alla mancata rimessione in termini è assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte d’appe