CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1994
Cassazione n. 40130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C:U:I:04WDLE3 TIME nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla mancata qualificazione secondo l'ipotesi lieve è proposta per ragioni non ammesse dall'ordinamento in quanto , in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 Rv. 281116), risolvendosi la censura in una non consentita rivalutazione del fatto; Ritenuto che il secondo motivo sulla confisca è manifestamente infondato rispetto alla specifica incensurabile motivazione a riguardo della ritenuta sproporzione reddituale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.2