CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato di cui al capo a), e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORZI che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato di cui al capo a); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2021, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa il 4 dicembre 2018 dal G.u.p. del Tribunale di Firenze (all'esito di giudizio abbreviato): - ha assolto entrambi, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di bancarotta preferenziale (capo b4 della rubrica) nonché da quella di bancarotta semplice (capo b6) limitatamente all'omessa gestione dei rifiuti, ed ha conseguentemente ridotto la pena a loro inflitta a tre anni e quattro mesi di reclusione; - ed ha confermato nel resto la sentenza gravata che: ne aveva affermato la responsabilità in concorso (il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico e presidente del consiglio di amministrazione della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il Michelin quale consigliere di amministrazione e amministratore di fatto della stessa società) per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d. Igs. 74/2000 - capo a), bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e distrazione (art. 216, comma 1, n. 1, legge fai!. - capi bl, b2, b3), bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, legge fall. - b5), bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento (art. 217, comma 1, n. 4, legge fai!. - capo b6, ad eccezione della condotta sopra indicata per cui è stata resa assoluzione); ed aveva irrogato agli imputati le sanzioni accessorie fallimentari e reso le conseguenti statuizioni civili in favore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati (per i motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sette motivi. Prima di esporli, la difesa ha premesso che le argomentazioni a sostegno della pronuncia liberatoria relativa al reato di cui al capo b4 si riverbererebbero sui capi di imputazione per c:ui è stata resa condanna. 2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'imputazione di cui al capo a (art. 10-bis d. Igs. 74/2000) e segnatamente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, deducendo che - in maniera illogica e contraddittoria nonché travisando la prova (in particolare, tra le prove assunte in grado di appello, la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima imputazione relativa agli anni di imposta dal 2011 al 2013, perché il fatto non costituisce reato, e la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo procedimento) - la Corte di merito non avrebbe escluso (alla stessa stregua di quanto ritenuto per la bancarotta preferenziale) il dolo del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in relazione al quale avrebbe dovuto affermarsi che l'imputato ha agito al fine di proseguire nell'attività con la convinzione di potersi risollevare.2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione di cui al capo bl, avente ad oggetto i compensi deliberati in favore degli amministratori sociali, in quanto: la dissipazione - come chiarito dalla giurisprudenza - ricorrerebbe in presenza di una condotta di sperpero e dilapidazione volontaria dei beni societari, per scopi voluttuari estranei all'impresa e senza una razionale giustificazione economica; e nella specie non sussisterebbe neppure una volontà dissipatoria da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, in favore del consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] (in un momento di ristrutturazione della compagine societaria) sono stati deliberati (come si trarrebbe dalla lettura del verbale delle assemblee dei soci, segnatamente del 28 luglio 2014, del 10 giugno 2015 e del giorno 8 giugno 2016) compensi annui, ragion per cui con l'atto di appello si era evidenziato l'erroneo richiamo - da parte del primo Giudice - del principio secondo cui ricorre una distrazione nel caso di pagamenti all'amministratore per compensi deliberati in violazione dell'art. 2389 cod. civ.; e, nel caso in esame, dopo la dichiarazione di fallimento [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il pagamento al giudice fallimentare dei compensi oggetto delle dette delibere, il che dimostrerebbe l'insussistenza dell'elemento soggettivo. 2.1.3. Con il terzo motivo, a proposito della distrazione o dissipazione di euro 158.661,69, contestata al capo b2 della rubrica, sono stati addotti la violazione della legge penale, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, e il vizio di motivazione per travisamento della prova (per omissione) e, segnatamente, della nota in data 21 maggio 2018 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (acquisita nel giudizio di appello). La difesa, oltre a richiamare quanto già dedotto con riferimento agli estremi della bancarotta per dissipazione, ha rappresentato che il credito della società fallita avente ad oggetto la detta somma (prelevata dall'imputato e dal fratello Moreno quando la [OSCURATO:PERSONA] era ancora una società di persone e il ricorrente ne era socio accomandante, quindi senza alcun potere di amministrazione) è stato ritenuto sfornito di garanzia erroneamente ed anzi con argomentazione contraddittoria (data la responsabilità illimitata dei soci di una società di persone per le obbligazioni della società e le cospicue risorse immobiliari dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] all'epoca); e si sarebbe ignorata la già menzionata missiva con cui si è contestato il debito del [OSCURATO:PERSONA], attribuendo invece rilievo a una posta contabile non giustificata o magari non aggiornata, senza accertamenti sulla sua attendibilità, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] si fosse esposto personalmente mediante fideiussioni in favore della società. 2.1.4. Con il quarto motivo, in relazione alla condotta di bancarotta distrattiva o per dissipazione contestata al capo b3, sono stati prospettati la violazione della legge penale, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, e il vizio di motivazione per travisamento della prova, rappresentando che: la contestata mancata attivazione per prevenire un'azione di usucapione (da parte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società) di una unità immobiliare a uso abitativo e l'averne consentito il godimento senza chiedere il pagamento di un canone di locazione non rientrerebbero nella nozione di distrazione (atteso che al momento del fallimento l'unità immobiliare, già conferita alla società, era ancora di proprietà di essa); così come non potrebbe ravvisarsi una distrazione o una dissipazione nella proposizione (da parte dell'imputato e della moglie) dell'azione giudiziale (peraltro dichiarata improcedibile) volta ad ottenere l'accertamento dell'usucapione. 2.1.5. Con il quinto motivo, in relazione alla bancarotta impropria da operazioni dolose descritta al capo b5, sono stati prospettati la violazione della legge penale, in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, e il vizio di motivazione, assumendo che già con l'atto di appello si era contestata la sussistenza di distinte ed autonome condotte, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dolosamente finalizzate a causare il fallimento, condotte erroneamente individuate nella sistematica omissione del pagamento dei debiti erariali che a fortiori dovrebbero escludersi in ragione dell'assoluzione per l'imputazione di cui al capo b4 (rispetto alla quale la decisione sarebbe contraddittoria); inoltre, sul punto la difesa ha rimandato alla motivazione della sentenza n. 1328/2019 e ha richiamato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (la quale ha riferito di piani di rateizzazione del debito erariale, interrotti dalla sentenza dichiarativa di fallimento), da cui dovrebbe trarsi il difetto dell'elemento soggettivo. 2.1.6. Con il sesto motivo, in relazione al delitto di bancarotta semplice di cui al capo b6, sono stati prospettati la violazione della legge penale, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e il vizio di motivazione per travisamento della p -ova, rassegnando che: il dissesto della società - come esposto con l'atto di appello - si collocava (alla luce di quanto esposto dal curatore) già negli anni compresi tra il 2007 e il 2010 (allorché il ricorrente non ricopriva alcuna carica e non aveva potere di amministrare), ragion per cui la colpa grave di non aver chiesto il fallimento sarebbe da ascriversi a [OSCURATO:PERSONA] (che era socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., che solo nel 2011 in seguito ha mutato forma sociale); invece l'imputato avrebbe agito al fine di salvare l'impresa e il suo patrimonio, profondendo ogni sforzo per evitare il fallimento; e anche sotto tale profilo l'assoluzione per il delitto di cui al capo b4 avrebbe rilevanza e, dunque, la motivazione sarebbe viziata. Quanto alla valutazione della prova, la Corte di appello - pur avendo riaperto l'istruttoria su richiesta della difesa - ha travisato, anche per omissione, gli elementi istruttori acquisiti. 2.1.7. Con il settimo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sul difetto di validi elementi a sostegno, oltre all'incensuratezza dell'imputato e all'asserita finalità di aver agito per salvaguardare posti di lavoro; e ciò quantunque in giudizio siano emersi dati dimostrativi dell'attenzione dell'imputato per la tutela dei propri dipendenti e nonostante l'attivo rinvenuto dal curatore e la manc:ata totale esazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei compensi deliberati in suo favore. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati dieci motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualità di «coannministratore di fatto», che - nonostante la sua estraneità all'assetto proprietario della società - sarebbe stata fondata su elementi inidonei, quali l'indicazione in due documenti della qualità di consigliere delegato (in difetto della necessaria formale investitura, di cui i Giudici di merir.o infatti non hanno dato conto), la spendita da parte sua della qualità di legale rappresentante della fallita nella procura alle liti rilasciata nella causa intentata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] (senza considerare che il ricorrente si è dovuto costituire perché il legale rappresentante della società aveva agito contro di essa; e che la procura è stata redatta dal difensore), la firma di atti di rinnovo della costituzione in pegno (non univocamente interpretabili) e la percezione cli compensi più elevati rispetto al [OSCURATO:PERSONA] (senza considerare i rimborsi a lui spettanti, in conformità con lo statuto, perché viveva in Lombardia) e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che si sarebbe espressa con espressioni proprie del linguaggio comune, comunque pienamente compatibili con una diversa interpretazione e segnatamente con l'espletamento di un ruolo sollo manageriale e tecnico del ricorrente). 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta commissione del delitto di cui al capo a della rubrica da parte del Michelin e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto: - non si sarebbe considerato che il Michelin non è mai stato legale rappresentante della fallita (contrariamente a quanto erroneamente esposto nel capo di imputazione e in contraddizione col ruolo di coamministratore di fatto a lui ivi ascritto) né sostituto di imposta e, pertanto, non ha firmato le dichiarazioni sostitutive de quibus (sotl:oscritte invece da [OSCURATO:PERSONA]); - quanto al dolo, l'allegazione difensiva relativa al difetto di liquidità della società sarebbe stata disattesa con un ragionamento incongruo ed erroneo, fondato sul riconoscimento al Michelin e al [OSCURATO:PERSONA] di compensi personali, parzialmente esatti, presumendone la misura eccessiva; tanto più che la stessa Corte di merito avrebbe implicitamente riconosciuto l'estraneità del Michelin (a differenza del [OSCURATO:PERSONA]) alla crisi societaria, non potendo rilevare rispetto a lui (estraneo pure all'assetto proprietario) il mancato rilascio di garanzie personali in favore della fallita. 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per la bancarotta distrattiva di cui al capo bl. Ad avviso della difesa', al di là del fatto che la condotta in esso descritta dovrebbe qualificarsi come dissipazione, la motivazione sarebbe del tutto apodittica allorché ha affermato che la delibera dell'assemblea (cui il Michelin non ha partecipato, non essendo socio e non essendogli stata ascritta neppure alcuna ingerenza sull'organo assembleare) con la quale sono stati previsti i compensi agli amministratori sia stata adottata al solo scopo di giustificare il prelievo del denaro, senza ancorarne l'entità a elementi che consentano di valutare la congruità di essi; e non si sarebbe confrontata con i dati addotti dalla difesa (ossia la conformità dei compensi del Michelin a quelli spettanti ai dirigenti di azienda e la circostanza che, secondo lo statuto, egli aveva diritto anche al rimborso delle spese; che anche l'indennità di fine mandato, non incassata e non ammessa al passivo, era stata determinata dall'assemblea di cui il Michelin non faceva parte).2.2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine all'attribuzione al Michelin della responsabilità per la bancarotta distrattiva descritta al capo b2 della rubrica, rappresentando che la Corte di merito: - non avrebbe argomentato rispetto a quanto esposto nell'atto di appello, con il quale si era dedotto che il credito in discorso (vantato dalla società nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]) era sorto ben prima dell'ingresso del Michelin nel consiglio di amministrazione e la mancata costituzione di una garanzia per esso era atto del debitore, ragion per cui egli non poteva risponderne; né, comunque, egli avrebbe potuto adoperarsi per ottenere una garanzia a distanza di anni (in mancanza di strumenti civilistici che lo consentano); - e si sarebbe espressa in maniera apodittica, allorché ha affermato che il Michelin avrebbe avallato la decisione di omettere qualsivoglia intervento, nonostante non disponesse dei poteri e delle deleghe necessari, in particolare aggredendo il patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] o agendo per la compensazione dei crediti (senza alcuna specificazione né degli elementi probatori posti a fondamento di tali assunti né dei cespiti e dei crediti in discorso). 2.2.5. Con il quinto motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione o per dissipazione di cui al capo b3 e, comunque, all'affermazione di responsabilità per esso del Michelin. In particolare, la contestazione avrebbe ad oggetto la mancata prevenzione dell'azione di usucapione incoata dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie ed avente ad oggetto un'unità immobiliare della società. Tuttavia, l'immobile in questione non sarebbe mai uscito dal patrimonio dell'ente ed anzi la società avrebbe resistito in giudizio in persona del Michelin; ed il curatore, che ha riassunto la causa, sarebbe risultato vittorioso. Dunque, in maniera contradditoria si sarebbe attribuita un'inerzia al ricorrente, rispetto a un godimento iniziato ben 28 anni prima che egli assumesse la carica sociale; né la sentenza impugnata si sarebbe confrontata con le argomentazioni spese nell'atto di appello. 2.2.6. Con il sesto motivo sono stati denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose (punto b.5) e all'affermazione di responsabilità per esso del Michelin, evidenziando che la Corte di merito avrebbe disatteso la prospettazione difensiva (secondo cui le obbligazioni verso i creditori pubblici non sarebbero state onorate per carenza di liquidità) - in particolare affermando che dal 2013 gli amministratori della società fallita non avrebbero neppure cercato accordi con l'Agenzia delle entrate e con Equitalia e non destinato a tali pagamenti alcuna somma - nonostante le dichiarazioni di segno contrario rese della teste [OSCURATO:PERSONA] (riportate nel verbale della sua deposizione in altro procedimento, acquisito dal Giudice di secondo grado). 2.2.7. Con il settimo motivo sono stati allegati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla richiesta - avanzata' con l'atto di appello - di riqualificare i fatti contestati sub specie di bancarotta fraudolenta per distrazione e per dissipazione e di bancarotta impropria come bancarotta semplice, quali operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento (art. 217, comma 1, n. 3, legge fall.), rispetto alla quale la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem quanto già esposto, nonostante essa stessa - nell'assolvere gli imputati dal delitto di cui al capo b4 - abbia dato conto del fatto che l'intento primario degli amministratori fosse di proseguire l'attività nella convinzione di potersi risollevare. 2.2.8. Con l'ottavo motivo, con riguardo all'imputazione di bancarotta semplice di cui al capo b6, sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, adducendo che la Corte di merito: - non avrebbe adeguatamente disatteso le allegazioni difensive relative al difetto, in capo al Michelin, della colpa grave richiesta dalla norma incriminatrice (in ragione della complessa situazione aziendale, della necessità di garantire l'occupazione dei lavoratori e della - al più - erronea valutazione delle possibilità di ripresa o di mantenimento dei livelli produttivi), nonostante lo stesso Giudice di appello abbia reso assoluzione dall'imputazione di bancarotta preferenziale proprio dando conto - in maniera contraddittoria - della convinzione degli imputati «di potersi risollevare» in ragione dell'elevato fatturato dell'impresa fino a pochi anni prima; - non si sarebbe espressa in alcun modo sul denunciato ibis in idem sostanziale, relativamente all'aggravamento del dissesto, in quanto nel capo b6, tra le condotte che avrebbero aggravato il dissesto, sono menzionate quella di cui al capo a (ossia la violazione dell'art. 10-bis d. Igs. 74/2000), e quelle di cui ai capi b1, b2 e b3 (ossia le ipotesi di bancarotta patrimoniale) per cui pure è stata resa condanna, ragione per cui ricorrerebbe una duplicazione di contestazioni che avrebbe dovuto essere risolta ritenendo unicamente, in applicazione del principio di assorbimento o di specialità, la bancarotta fraudolenta o la bancarotta semplice, non potendo tali ipotesi concorrere - come chiarito dalla giurisprudenza - quando, come nella specie, le relative fattispecie materiali si identifichino o siano le une riconducibili alle altre; tanto più che anche il reato tributario, oltre che oggetto dell'autonoma imputazione sub a, è stato posto a base pure della contestazione di bancarotta semplice sub b6 e della contestazione di bancarotta impropria da operazioni dolose sub b5. 2.2.9. Con il nono motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.): - erroneamente fondata sulla elevata entità del passivo, sulla sua composizione (per metà costituita al debito tributario) e sulla spregiudicata condotta degli imputati (che avrebbero proseguito l'attività in presenza di un'evidente situazione di dissesto, continuando ad accreditarsi compensi elevati e ingiustificati), occorrendo invece aver riguardo - conformemente alla giurisprudenza di legittimità - alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dal fatto di bancarotta; - senza considerare che gli imputati non hanno incassato i compensi in discorso, che anche in imputazione sono stati indicati come crediti (che, peraltro, nn sono stati ammessi al passivo), e senza argomentare sulle allegazioni prospettate con l'atto di appello, con cui si era evidenziata la carenza di dati precisi in ordine all'ammontare del danno e la esistenza di un attivo consistente (formato da immobili, beni strumentali, crediti e partecipazioni). 2.2.10. Con il decimo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, cui la Corte di secondo grado sarebbe pervenuta in forza della comparazione dei dati ritenuti contrari con la sola incensuratezza del Michelin, nonostante con l'atto di appello e con i motivi nuovi si fossero indicati più elementi di fatto meritevoli di favorevole apprezzamento che non risultano valutati; e nonostante la stessa decisione impugnata sia pervenuta all'assoluzione del Michelin dall'imputazione di bancarotta preferenziale (capo b4) per aver riconosciuto agli amministratori della fallita di aver proseguito l'attività nella convinzione di «potersi risollevare». [OSCURATO:PERSONA] Il secondo e il quinto motivo avanzati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] nonché il terzo, il quarto, e il sesto motivo articolati per il Michelin sono fondati, nei limiti di seguito esposti. Nel resto le censure dei ricorrenti sono inammissibili o assorbite, come si chiarirà oltre. 1. Il primo motivo di ricorso articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo presentato nell'interesse del Michelin (le cui censure relative all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto verranno disattese infra: cfr. par. 8), relativi alla contestazione elevata sub specie dell'art. 10-bis d. Igs. 74/2000 (capo a.), possono essere trattati congiuntamente. La prospettazione del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata e generica; quella del Michelimè generica. L'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha fatto riferimento alla finalità di proseguire l'attività di impresa da parte dell'imputato (richiamando a sostegno l'assoluzione resa dalla Corte di appello dall'imputazione di bancarotta preferenziale), e ciò in maniera del tutto erronea atteso che, a differenza di tale ultimo delitto (il cui elemento soggettivo è il dolo specifico di favorire, a danno dei creditori, taluni di essi: cfr. art. 216, comma 3, legge fall.), il reato di omesso versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti «è punibile a titolo di dolo generico, richiedendò la mera consapevolezza della condotta omissiva» (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010, Olivieri, FU. 248151 - 01). Entrambi ricorsi poi non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha rimarcato anzitutto, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, come proprio nel 2014, ossia il primo dei due anni di imposta in contestazione (2014 e 2015) - il [OSCURATO:PERSONA] e il Michelin abbiano in parte riscosso compensi personali (accettandone la determinazione in euro 120.000 annui) e proceduto al pagamento di banche e fornitori, traendo in particolare la sussistenza dell'elemento soggettivo proprio dalla destinazione ad altri impieghi di somme che avrebbero dovuto essere accantonate per i versamenti dovuti nei confronti dell'Erario. Il che rende superfluo immorare oltre.Poiché, come si osserverà, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio anche con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato al [OSCURATO:PERSONA] e al Michelin, non essendosi esaurito in parte qua il giudizio in ordine ai fatti di cui al capo a. (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; Sez. U n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01), come si chiarirà in fra deve rilevarsi l'estinzione per prescrizione del reato a loro ascritto limitatamente all'anno d'imposta 2014. 2. Il secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse del Michelin, relativi all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo bl, vanno trattati congiuntamente. Essi seno fondati nei termini che seguono. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di bancarotta per distrazione in relazione ai compensi deliberati in loro favore dall'assemblea dei soci della fallita, rilevando come di tale ultimo organo fossero parte il [OSCURATO:PERSONA] (come titolare del 50% delle quote della fallita) e i suoi familiari, come l'ammontare del compenso fosse stato indicato genericamente in complessivi euro 120.000 annui (ripartendolo senza giustificazione in euro 30.000 per il [OSCURATO:PERSONA] ed euro 90.000 per Michelin), confermandolo negli anni a fronte della crisi della società, evidenziando come i compensi «siano stati almeno in parte percepiti» (anche da parte del Michelin, pur essendo consapevole dello stato di crisi della società e in assenza di giustificazione), senza tuttavia indicarne la misura e negando rilievo «all'eventuale mancato incasso, compreso quello conseguente alla non ammissione al passivo del fallimento» dei crediti ancora vantati dagli amministratori all'atto del fallimento, assumendo infine che la mancata esazione non fosse rilevante in ragione della natura di reato di pericolo della bancarotta distrattiva prefallimentare. Ebbene, è vero che «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01). Tuttavia, «in tema di bancarotta fraudolenta„ la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori» (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020 - dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 02); e «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per dist:razione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata pro forma, al solo fine di giustificare l'indebito prelievo» (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020 - dep. 2021, Tedeschi, Rv. 280415 - 01). Pertanto, nel caso in esame la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito rilievo ex se alla deliberazione dei compensi rispetto all'effettiva esazione di essi, in ordine alla (7/ quale si è espressa in maniera del tutto generica, affermando che essi sarebbero stati in parte esatti senza indicare in che proporzione gli imputati avrebbero prelevato somme per i propri compensi e i dati dai quali ha tratto il difetto di giustificazione per il riconoscimento di essi, dati rilevanti - segnatamente alla luce dei motivi di appello che ne avevano dedotto la effettiva debenza, la mancata esazione e (quanto in particolare al Michelin) gli elementi a sostegno della quantificazione di essi - sui quali non si ravvisa una compiuta argomentazione e che hanno rilevanza al fine anche della corretta qualificazione della condotta (in ipotesi, anche sub specie della bancarotta preferenziale: cfr. Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, ,41lia, Rv. 271464 - 01). La sentenza impugnata deve allora essere annullata, in relazione all'imputazione in discorso, nei confronti di entrambi i ricorrenti, rimanendo assorbita ogni ulteriore considerazione al riguardo. 3. Il terzo motivo formulato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], inerente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b2., qualificato come dissipazione dalla Corte di appello, è inammissibile poiché lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata, che ha tratto la sussistenza del delitto dalla destinazicne della somma di euro 158.661,69, prelevata dalla società fallita e mai restituita, a [OSCURATO:PERSONA] e al fratello Moreno, si è sostanziato in una prospettazione inconducente rispetto al delitto ritenuto e alla detta argomentazione, essendosi concentrato sulla sussistenza di una garanzia per il recupero di esso e alla possibilità di escutere i soci (profilo estraneo alla sua destinazione a finalità estranee a quelle sociali); e nel resto ha prospettato il travisamento della prova, che avrebbe avuto ad oggetto la generica contestazione del credito (tramite la missiva di un avvocato in riscoto alle richieste del curatore) adducendo in maniera del tutto generica che, rispetto ad essa, si sarebbe attribuito rilievo alle risultanze contabili, ipotizzando pure che esse non fossero aggiornate o attendibili (senza addurre alcun dato a sostegno di tale asserto, che non sarebbe stato considerato dai Giudici di merito). 4. Il quarto motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], inerente alla bancarotta patrimoniale descritta al capo b3, è manifestamente infondato e generico. La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un fatto dissipativo, evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA] ha abitato per anni l'unità immobiliare indicata in imputazione senza corrispondere alcun importo per il suo godimento e senza che si sia provveduto alla stipula di alcun contrattp. Si tratta di un impiego del detto bene aziendale distorta e patentemente estranea alla sua funzione di garanzia patrimoniale e allo scopo sociale (cfr. Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020 - dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 02; cfr. Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Magnoni, Rv. 280321 - 01), ragion per cui non ricorre con evidenza la denunciata violazione della legge penale. E non è dato comprendere, rispetto a tale ricostruzione, quale sarebbe il dato probatorio che è stato travisato dalla Corte di merito.5. Il quinto motivo presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo articolato da Michelin, inerenti all'imputazione di bancarotta impropria da operazioni dolose descritta al capo b5, vanno trattati congiuntamente. Invero, «in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa» (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 - dep. 2018, Motta, Rv. 272846 - 01, che ha chiarito come il coefficiente soggettivo dell'incriminazione in discorso debba individuarsi nella «c:onsapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione', a cui segue il dissesto, in uno con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione anticloverosa», che costituisce il coefficiente soggettivo della seconda delle incriminazioni appena richiamate». Ciò posto, al di là del generico rimando, in particolare da parte del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] della pronuncia resa in altro procedimento nei confronti dell'imputato e che non sarebbe stata apprezzata dal Giudice di secondo grado (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), i motivi in esame sono fondati per la dirimente considerazione che la Corte territoriale ha assunto che i ricorrenti avrebbero «lasciato lievitare» i debiti verso l'Agenzia delle entrate ed Equitalia, ma non ha in alcun modo argomentato sulle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] (acquisite proprio in sede di gravame) relativi all'attività svolta dagli amministratori della fallita, i quali - secondo la prospettazione difensiva - avrebbero chiesto ai creditori pubblici e ottenuto (come dichiarato dalla teste), la rateizzazione dei pagamenti e avrebbero versato talune rate; né si è espressa sull'astratta prevedibilità dell'evento che ne è derivato, avendo soltanto ricondotto tale condotta a una strategia volta a «autofinanziare la società». In parte qua, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullAn rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti. 6. Il sesto motivo presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], relativo al delitto di bancarotta semplice di cui al capo b6, è inammissibile poiché, da una parte non ha prospettato censure di legittimità, bensì un'alternativa ricostruzione del fatto; dall'altra ha assunto in maniera del tutto generica il travisamento della prova, limitandosi a una mera elencazione (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, RV. 262575 - 01). 7. Il settimo motivo del [OSCURATO:PERSONA], inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell'annullamento con rinvio come sopra disposto è assorbito. Wfflis 8. Il primo motivo formulato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] oiché ha prospettato una lettura alternativa degli elementi su cui la Corte di merito ha fondato l'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto, non ravvisandosi neppure con evidenza la prospettata violazione della legge penale. Difatti, la Corte di appello -- in maniera che non può dirsi manifestamente illogica - ha richiamato non solo dati formali (tratti pure da documenti nei quali è lo stesso Michelin a qualificarsi amministratore delegato) ma ha indicato gli atti dai quali ha tratto l'effettivo esercizio dei poteri propri del ruolo in discorso (il rilascio di un mandato alle liti nell'interesse dell'ente, la costituzione di un pegno, quanto rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] e dal curatore del fallimento), oltre all'entità del suo compenso, in tal modo indicando le «prove significative e concludenti» dello svolgimento da parte sua delle funzioni direttive (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 - dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01). 9. Il quarto motivo presentato dalla difesa del Michelin, e relativo all'affermazione di responsabilità di quest'ultimo per la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b2, è fondato. La Corte di merito ha in effetti attribuito al ricorrente di avere «avallato la decisione di omettere ogni intervento» per ottenere la restituzione alla società della somma che Mauro e [OSCURATO:PERSONA] avevano prelevato dalle disponibilità sociali in passato; tuttavia, si è espressa in maniera apodittica, senza esplicitare gli elementi a sostegno di tale asserto (che non possono trarsi ex se dall'assunto secondo cui «l'unica giustificazione possibile può essere quella di non danneggiare il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari»). Deve, dunque, disporsi in parte qua l'annullamento con rinvio della decisione di secondo grado. 10. Il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte territoriale - che, come già esposto - ha correttamente qualificato come dissipazione il godimento di un'unità di proprietà della società, senza alcun tantundem (oltre che senza alcun titolo che lo consentisse) ha tratto in maniera logica la responsabilità del Michelin (come detto, amministratore di fatto) dalla sua inerzia nel tempo, rimarcando come la società si sia costituita in giudizio (in persona del Michelin) soltanto quando il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la moglie l'avevano convenuta perché venisse dichiarata l'usucapione dell'immobile nella detta qualità, ossia quando già il detto impiego del bene in maniera distorta e fortemente eccentrica si era protratta. Con tale iter il ricorso non si è confrontato compiutamente. 11. Il settimo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è assorbito in relazione alle imputazioni per cui è stato disposto l'annullamento con rinvio; e nel resto è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico, non potendo dirsi compiutamente censurato l'iter argomentativo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, il cui elemento soggettivo è il dolo generico, per il tramite del richiamo della statuizione assolutoria che lo stesso Giudice di secondo grado ha reso per l'imputazione di bancarotta preferenziale per il difetto del prescritto dolo specifico.12. L'ottavo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'imputazione di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ex art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. di cui al capo b6, è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. Anzitutto, esso non si è confrontato compiutamente con la decisione impugnata che ha tratto la sussistenza del reato - non richiamando alcuna delle condotte di bancarotta fraudolenta di cui ai capi bl, b2 e b3, né facendo diretto ed esclusivo riferimento al mancato versamento delle ritenute (di cui al capo a.). La Corte di appello ha rilevato come gli imputati (compreso il Michelin) abbiano aggravato il dissesto non solo facendo crescere. il debito tributario già dolosamente non onorato, bensì determinando il forte aumento per interessi e sanzioni, ma hanno pure dato conto del fatto che - pur essendosi palesata l'impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti (in particolare per risanare l'attività con un «mega-prestito»), abbiano proseguito l'attività (nonostante essa non potesse essere più proficua e avere luogo senza aggravare il dissesto) accedendo a prestiti sempre più onerosi ed omettendo sistematicamente gli adempimenti anche previdenziali (questi ultimi pure menzionati nel capo b.6), così come già esposto aggravando il dissesto; da ciò è stata tratta la colpa grave con un argomentazione logica e conforme a diritto (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcennascolo, Rv. 272823 - 01), che ha rilevato come tale assunto non sia in contrasto il difetto del dolo specifico della bancarotta preferenziale, come esposto, non compiutamente censurata in questa sede. Nel resto il ricorso ha erroneamente fatto riferimento a proposito delle diverse imputazioni elevate nel presente procedimento al divieto di bis in idem sostanziale, che attiene al divieto di un secondo giudizio (cfr. Sez. 5, n. 663 del 28/09/2021 - dep. 2022, Leto, Rv. 282529 - 01); e, quanto alla «prospettata duplicazione di contestazioni» - cui occorrerebbe porre rimedio facendo applicazione del principio di assorbimento o di specialità - basti osservare che «nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore» (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01), nel caso di specie la difesa non ha argomentato alla luce della relazione tra le incriminazioni in imputazione bensì con riguardo alla concreta condotta in esse descritta. 13. Il nono e il decimo motivo articolati nell'interesse del Micheli n, rispettivamente relativi alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono assorbiti tenuto conto del disposto annullamento con rinvio. 14. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati in relazione al reato di cui al capo a, limitatamente al fatto di cui all'anno d'imposta 2014 (commesso il 30 settembre 2015), poiché per esso - in data 30 marzo 2023 - è maturato il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi (art. 157 e 161 cod.pen.), non constando sospensioni. Il ricorso è invece inammissibile in relazione al medesimo reato, quanto all'anno di imposta 2015 (commesso il 30 settembre 2016). Inoltre, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti per i fatti di cui ai capi bl, b5 e per Michelin anche per il capo b2 nonché, per entrambi, per il trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, fermi nel resto l'inammissibilità dei ricorsi e l'assorbimentc, come sopra rilevati. Sulle spese in favore della parte civile si provvederà al definitivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo a) limitatamente ai fatti di cui all'anno d'imposta 2014 è estinto per prescrizione. Inammissibili i ricorsi quan