CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41959/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28284/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa a margine del controricorso controri corrente avverso il decreto n. 245/2015 della Corte di appello di Milano, depositato il 19 febbraio 2015; cxec. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con decreto emesso il 30 ottobre 2015 la Corte di appello di Milano rigettò il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la riforma del decreto con cui, il 30 marzo 2015, il Tribunale di Milano ebbe a omologare il concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; che per la cassazione di tale decreto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose ricorso contenente tre motivi di impugnazione; che la [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo depositò controricorso notificato alla controparte; che la controricorrente ha depositato memoria; che il 13 dicembre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore con procura della ricorrente, ha depositato copia di sentenza n. 1068/2017 emessa dal Tribunale di Milano il 25 settembre 2017 con cui venne dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in accoglimento della domanda in tal senso presentata da tale società, al tempo in concordato preventivo (dalla copia di tale atto, in precedenza pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, risulta che la domanda per la dichiarazione di fallimento venne sottoscritta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore con procura di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.); che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: a) la sopravvenuta dichiarazione del fallimento dell'imprenditore comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo da lui proposto e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 I.fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato (cfr. Cass. S.U., n. 9146 del 2017); b) l'art. 372 cod. proc. civ., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo (cfr. Cass. n. 3934 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti: Cass. n. 18464 del 2018; Cass. n. 4415 del 2020; Cass. n. 17175 del 2020; Cass., n. 33621 del 2021); che alla stregua di tali principi il ricorso per la cassazione del decreto impugnato è improcedibile attesa la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. pronunciata in data 25 settembre 2017; che le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate fra le parti costituite, tenuto conto della sopravvenienza, rispetto alla data di deposito del ricorso, della causa di sua improcedibilità. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2021. ..rFIN.[OSCURATO:PERSONA]`_