CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente /// ORDINANZA IJ -r R_Lo curo sul ricorso 969-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 153, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1453/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00969 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- r,g. 969/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Filiitenuto che: 72 lana [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR de azio, che su impugnazione di avviso di liquidazione anno 2012 per revoca delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" ha respinto 1"a )pello della contribuente. La contribuente aveva alienato l'immobile oggetto dell'agevolazione prima dei cinque anni e acquistato un se,:(:)ndo immobile, parzialmente ceduto in locazione all'originario ve-iiitore, riservandosi la disponibilità di una camera e delle altri parti CO T uni. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l'acquisto successivo al primo - oggetto di agevolazione- col quale erii stato concesso in locazione detto immobile, riservandosi la [OSCURATO:PERSONA] l'uso di una stanza e delle parti comuni, non rispondeva al isito dell'effettiva destinazione abitativa richiesta dalla legge ag?iolativa, tenuto conto anche della mancanza di conferma da parte de l'acquirente sull'esigenza di destinare il cespite a propria abitazione. L'I-.:enzia delle entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria. Cc n siderato che: Co! primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1 pa -ire 1, nota II-bis, del DPR n.131 del 1986, in relazione all'art. 360, co r ma 1, n.3 c.p.c., avendo la CTR dichiarato la decadenza dai benefici fis :ali della "prima casa" per avere la contribuente alienato l'immobile oggetto dell'agevolazione prima dei cinque anni e acquistato un se:undo immobile, parzialmente ceduto in locazione all'originario ve --idítore, riservandosi la disponibilità di una camera e delle altri parti co r uni. Col secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per co i:raddittorietà della motivazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in violazione de art. 36 d.lgs. 546/92, 132 c.p.c. 118 disp. Att. C.p.c. e 111 cost., rio l avendo la CTR motivato sul mancato utilizzo del secondo immobile, paialmente locato, da parte della contribuente. Rì evato che: col riguardo alla questione prospettata con il primo motivo del ricorso, dife.:ta l'evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.; P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta. Cnia, 5 luglio 2022 Il P esidente [OSCURATO:PERSONA]. A rakkk).;0 Ki 1*.POS4fATA III 44CNCUL