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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 17210/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 400/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avversola sentenza n. 1402/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCEdepositata il24/06/2016, R.G.N 1699/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 24.6.2016, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennità di mobilità in deroga maturata nel periodo 1.7.2010-31.12.2012, oltre accessori; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l’INPS denunzia violazione dell’art. 437 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, comma 138, l. n. 191/2009, 1, comma 30, l. n. 220/2010, e 33, comma 21, l. n. 183/2011, nonché ai relativi decreti interministeriali attuativi, per avere la Corte di merito attribuito la provvidenza sulla base di una causa petendi int rodotta per la prima volta in appello e affatto diversa da quella fatta valere con il ricorso introduttivo; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 81 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, comma 138, l. n. 191/2009, 1, comma 30, l. n. 220/2010, e 33, comma 21, l. n. 183/2011, nonché ai relativi decreti interministeriali attuativi, per non avere la Corte territoriale ritenuto il suo difetto di legittimazione passiva, siccome mero adiectus solutionis causa; che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione dell’art. 102 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, comma 138, l. n. 191/2009, 1, comma 30, l. n. 220/2010, e 33, comma 21, l. n. 183/2011, nonché ai relativi decreti interministeriali attuativi, per non avere la Corte di merito pregiudizialmente accertato il diritto dell’odierna controricorrente nel contraddittorio necessario con la Regione Puglia, unica titolare del potere dispositivo in ordine alla concessione della provvidenza in questione; che, con il quarto motivo, l’INPS deduce violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., con riferimento agli artt. 2, comma 138, l. n. 191/2009, 1, comma 30, l. n. 220/2010, e 33, comma 21, l. n. 183/2011, nonché ai relativi decreti interministeriali attuativi, per avere la Corte territoriale statuito la condanna al pagamento della prestazione senza che l’odierna controricorrente allegasse e provasse la sussistenza del necessario presupposto costituito dal decreto autorizzativo della Regione Puglia; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che in prime cure l’INPS si era difeso sostenendo che “il beneficio non era stato erogato per esaurimento dei relativi stanziamenti”, ha affermato in modo dirimente che “la dedotta circostanza relativa all’incapienza delle disponibilità finanziarie, sopravvenuta alla rituale proposizione dell’azione amministrativa […], non risulta supportata da idonea prova, tale non potendo reputarsi il [OSCURATO:PERSONA] prodotto in giudizio dall’INPS, nel quale vi sono riferimenti assolutamente generici che non consentono di verificare neppure se l'asserito esaurimento finanziario fosse concretamente avvenuto già alla data di presentazione dell'istanza […] per effetto della liquidazione di domande anteriori o se, invece, i fondi abbiano irragionevolmente soddisfatto domande posteriori” (così in termini la sentenza impugnata, pagg. 2 e 4); che, alla stregua dell’anzidetta motivazione, deve escludersi che la Corte territoriale abbia attribuito all’odierna controricorrente la prestazione per cui è causa “a titolo risarcitorio per una pretesa condotta colposa dell’Istituto”, come invece argomentato a pag. 13 del ricorso per cassazione, risultando per contro evidente che la statuizione di condanna ha fatto seguito all’accertamento dell’ingiustificato inadempimento dell’obbligazione che era stato dedotto quale causa petendifin dal primo grado dell’odierno giudizio; che il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato; che il secondo e il terzo motivo sono invece inammissibili, atteso che il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio e di integrità del contraddittorio sono stati argomentati dall’INPS sulla scorta del contenuto di decreti interministeriali e accordi Stato-Regione che non costituiscono fonti di diritto e, sebbene non costituiscano propriamente un’eccezione, si risolvono nella prospettazione di questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle pregresse fasi processuali, le quali, involgendo accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, sono da ritenersi precluse in questa sede di legittimità (così già Cass. n. 14848 del 2000); che del pari inammissibile è il quarto motivo, proponendosi in concreto di censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della domanda, mentre è consolidato il principio di diritto secondo cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta in questa sede di legittimità soltanto qualora il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (così da ult.

Cass. n. 13064 del 2023), e quella di violazione dell’art. 2697 c.c. soltanto qualora il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (così da ult.

Cass. n. 12994 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 400/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avversola sentenza n. 1402/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCEdepositata il24/06/2016, R.G.N 1699/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 24.6.2016, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] l’indennità di mobilità in deroga maturata nel periodo 1.7.2010-31.12.2012, oltre accessori; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l’INPS denunzia violazione dell’art. 437 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, comma 138, l. n. 191/2009, 1, comma 30, l. n. 220/2010, e 33, comma 21, l. n. 183/2011, nonché ai relativi decreti interministeriali attuativi, per avere la Corte di merito attribuito la provvidenza sulla base di una causa petendi int rodotta per la prima volta in appello e affatto diversa da quella fatta valere con il ricorso introduttivo; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 81 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, comma 138, l. n. 191/2009, 1, comma 30, l. n. 220/2010, e 33, comma 21, l. n. 183/2011, nonché ai relativi decreti interministeriali attuativi, per non avere la Corte territoriale ritenuto il suo difetto di legittimazione passiva, siccome mero adiectus solutionis causa; che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione dell’art. 102 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, comma 138, l. n. 191/2009, 1, comma 30, l. n. 220/2010, e 33, comma 21, l. n. 183/2011, nonché ai relativi decreti interministeriali attuativi, per non avere la Corte di merito pregiudizialmente accertato il diritto dell’odierna controricorrente nel contraddittorio necessario con la Regione Puglia, unica titolare del potere dispositivo in ordine alla concessione della provvidenza in questione; che, con il quarto motivo, l’INPS deduce violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., con riferimento agli artt. 2, comma 138, l. n. 191/2009, 1, comma 30, l. n. 220/2010, e 33, comma 21, l. n. 183/2011, nonché ai relativi decreti interministeriali attuativi, per avere la Corte territoriale statuito la condanna al pagamento della prestazione senza che l’odierna controricorrente allegasse e provasse la sussistenza del necessario presupposto costituito dal decreto autorizzativo della Regione Puglia; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che in prime cure l’INPS si era difeso sostenendo che “il beneficio non era stato erogato per esaurimento dei relativi stanziamenti”, ha affermato in modo dirimente che “la dedotta circostanza relativa all’incapienza delle disponibilità finanziarie, sopravvenuta alla rituale proposizione dell’azione amministrativa […], non risulta supportata da idonea prova, tale non potendo reputarsi il [OSCURATO:PERSONA] prodotto in giudizio dall’INPS, nel quale vi sono riferimenti assolutamente generici che non consentono di verificare neppure se l'asserito esaurimento finanziario fosse concretamente avvenuto già alla data di presentazione dell'istanza […] per effetto della liquidazione di domande anteriori o se, invece, i fondi abbiano irragionevolmente soddisfatto domande posteriori” (così in termini la sentenza impugnata, pagg. 2 e 4); che, alla stregua dell’anzidetta motivazione, deve escludersi che la Corte territoriale abbia attribuito all’odierna controricorrente la prestazione per cui è causa “a titolo risarcitorio per una pretesa condotta colposa dell’Istituto”, come invece argomentato a pag. 13 del ricorso per cassazione, risultando per contro evidente che la statuizione di condanna ha fatto seguito all’accertamento dell’ingiustificato inadempimento dell’obbligazione che era stato dedotto quale causa petendifin dal primo grado dell’odierno giudizio; che il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato; che il secondo e il terzo motivo sono invece inammissibili, atteso che il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio e di integrità del contraddittorio sono stati argomentati dall’INPS sulla scorta del contenuto di decreti interministeriali e accordi Stato-Regione che non costituiscono fonti di diritto e, sebbene non costituiscano propriamente un’eccezione, si risolvono nella prospettazione di questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle pregresse fasi processuali, le quali, involgendo accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, sono da ritenersi precluse in questa sede di legittimità (così già Cass. n. 14848 del 2000); che del pari inammissibile è il quarto motivo, proponendosi in concreto di censurare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della domanda, mentre è consolidato il principio di diritto secondo cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta in questa sede di legittimità soltanto qualora il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (così da ult. Cass. n. 13064 del 2023), e quella di violazione dell’art. 2697 c.c. soltanto qualora il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (così da ult. Cass. n. 12994 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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