CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13502/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna, accogliendo la proposta di concordato sulla pena, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Piacenza, con la quale PREDA [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 589, c. 2, cod. pen. (in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) per essersi messo alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti, perdendo il controllo del proprio mezzo che finiva in un terreno a sei metri circa dal piano viabile, cagionando lesioni a CHIRIAC [OSCURATO:PERSONA] e a MIGALE Francesco, trasportati, quest'ultimo deceduto in conseguenza delle stesse (fatto anteriore alla novella n. 41/2016 che ha introdotto l'art. 589 bis, cod. pen.), ha accolto la richiesta di concordato, previo riconoscimento delle generiche nella massima estensione, con la riduzione per il rito, dichiarando non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni di cui al capo B) per essere le stesse estinte per prescrizione, confermando nel resto, con declaratoria di inammissibilità dei residui motivi. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha rilevato un errore nella determinazione della pena, avendo la Corte d'appello affermato di riconoscere la diminuzione per le generiche nella massima estensione, calcolandola invece in misura inferiore. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha dato atto che il primo giudice aveva individuato la pena base in anni sette di reclusione, ridotta per le generiche ad anni sei e, infine, per il rito ad anni quattro di reclusione. All'udienza per la decisione dell'appello, le parti avevano raggiunto un accordo per l'applicazione di una pena finale pari a anni tre e mesi quattro di reclusione, richiamandone il relativo calcolo (in forza del quale: la pena base restava quella di anni sette, ridotta previa concessione delle generiche nella massima estensione, ad anni cinque e, quindi, ad anni tre e mesi quattro per il rito). La Corte del gravame ha ritenuto di poter recepire il concordato raggiunto dalle parti in appello e statuito in conformità. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Nel caso all'esame le parti hanno individuato una pena che rientra nella cornice edittale di cui all'art. 589, c. 2, cod. pen., applicabile nella specie, essendo il fatto anteriore alla introduzione dell'art. 589 bis, cod. pen., tuttavia errando nel calcolo (il riconoscimento delle generiche e il conseguente giudizio di comparazione avendo determinato una riconduzione della pena nell'alveo di cui all'art. 589, c. 1, cod. pen. Tuttavia, la riduzione per le generiche ha ricondotto tale pena nella cornice edittale di riferimento (massimo previsto anni cinque di reclusione), senza che ciò abbia determinato una illegalità della pena pattuita. Infatti, è stato già affermato, in ipotesi di sentenza resa su richiesta di pena, la inammissibilità del ricorso con il quale si censurino errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, sempre che il risultato finale non si discosti da quello concordato dalle parti e non si traduca in una pena illegale (sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915, in fattispecie nella quale l'aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione; sez. 2, n. 14320 del 23/2/2022, Perone, Rv. 282979). Il principio, peraltro, è stato ripreso con specifico riferimento al giudizio di appello conclusosi, come nella specie, con un concordato sulla pena: in tal caso, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, Ferrigno, Rv. 283284, in cui era stata addirittura applicata una riduzione per il rito abbreviato inferiore al terzo e la Corte ha affermato, in motivazione, la irrilevanza di eventuali errori di calcolo, conclusione avvalorata anche dal fatto che, qualora il giudice recepisca la pena indicata, la sua entità non potrà più essere oggetto di contestazione, se non in caso di pena illegale). Trattasi di principi coerenti con il successivo diritto vivente, essendosi definitivamente chiarito che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv.283886-01) Nella specie, la pena recepita dal giudice d'appello è esattamente quella indicata dalle parti, laddove il solo riferinnénto alla estensione massima della diminuzione per lé generiche non ne determina con tutta evidenza la illegalità. Ciò rende inammissibile la doglianza veicolata con il ricorso (sui limiti della facoltà di impugnazione avverso le sentenze rese ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen. cit., sez. 2, n. 30990 del 1/6/2018, Gueli, Rv. 272969, in cui si è precisato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504, in cui si è affermata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata). 4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il/Preside te [OSCURATO:PERSONA] alv