CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le «note di trattazione» dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 15/11/2021 del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed € 500,00 di multa per il reato di tentata estorsione (in esso assorbiti i delitti di percosse, così riqualificati i fatti originariamente contestati come lesioni). Secondo il capo d'imputazione, il predetto reato era stato originariamente contestato al Piantone «poiché, al fine di conseguire ingiusto profitto con altrui danno, poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli trenta o quaranta litri di latte della cooperativa Giglio dello Ionio, vibrando due schiaffi al volto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della detta cooperativa e brandendo minacciosamente una scopa, cagionando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali volontarie giudicate guaribili in giorni 5, e minacciando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando al loro indirizzo "vi tolgo tutti davanti, vi sparo tutti", non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà e, segnatamente, per l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]. Con recidiva reiterata specifica nel quinquennio. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ritenuto che il fatto a lui attribuito dovesse essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, ai sensi dell'art. 393 cod. pen. Nel rammentare che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e di estorsione si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico, il ricorrente rappresenta che l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere sia la sua qualità di utente abituale della Caritas di Castellaneta (presso la quale si svolsero i fatti) sia la sua «richiesta [...] agli operatori della Caritas di un quantitativo maggiore di latte, modesto (tre litri non trenta) seppur maggiore rispetto a quello consegnato ordinariamente», con la conseguenza che «difetta in capo all'imputato [...] l'elemento psicologico del reato di estorsione emergendo dagli atti, ed in particolare dalle dichiarazioni dei denuncianti e dei testimoni (tutti concordanti nel ridurre grandemente la portata offensiva della condotta dell'imputato tanto da rimettere le querele), la prova della volontà del predetto di ottenere "a tutti i costi ed in modo veemente" pochi litri di latte necessari al suo (impellente) sostentamento quotidiano, quale utente abituale della [OSCURATO:PERSONA]».[OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini del problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Le Sezioni unite hanno altresì precisato che, «[a]i fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente» (in precedenza, nello stesso senso, si erano già espresse: Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589-01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362-01). 3. La Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rispettato tale principio. Essa ha infatti rilevato, in conformità con quanto era già stato argomentato dal Tribunale di Taranto, come la pretesa coltivata dal Piantone di ottenere dei beni (segnatamente: del latte) in aggiunta a quelli che erano stati riconosciuti spettargli fosse - come all'evidenza è - priva di qualsivoglia tutela giuridica e, quindi, del tutto arbitraria, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare il fatto come (tentato) esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e corretta qualificazione dello stesso fatto, attesa l'ingiustizia del profitto perseguito, come tentata estorsione. A ciò si deve aggiungere che il ricorrente neppure si confronta compiutamente con tale motivazione, limitandosi sostanzialmente a riproporre, in modo aspecifico, quanto aveva dedotto con il proprio atto di appello.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma