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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35143/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per anni uno, ha • eliminato la sanzione amministrativa accessoria confermando la sentenza impugnata nel resto.

Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen. in quanto basata su una valutazione errata circa la finalità rieducativa e preventiva della pena.

2. La difesa dell'imputato ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. con cui chiede la riassegnazione del ricorso ad altra Sezione.

3. Il ricorso é manifestamente infondato.

Ed invero la Corte di merito nel rigettare l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ha ritenuto che la pena sostitutiva richiesta non risulti idonea nel caso di specie, non esercitando la stessa efficacia deterrente, afflittiva e rieducativa della reclusione, tenuto conto della personalità dell'imputato come ricavabile dai suoi precedenti penali.

Va in proposito rammentato che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve effettuare tale valutazione con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod, pen, prendendo in considerazione la gravità del fatto, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, quale risultante dal certificato penale.

I "fondati motivi" che possono essere posti a base del diniego della sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte della

I. n 689 dei 1981, esprimono la necessità di un adeguato bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa e l'obiettivo di assicurare l'effettività della pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre: 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo congruo e conferente, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Rv. 276716).

La Corte territoriale, 2come detto sopra, ha formulato un'ampia valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole richiesta ai fini della applicazione della sanzione sostitutiva, con riguardo alla finalità deterrente e rieducativa, valorizzando a tal fine la personalità negativa dell'imputato, come emergente oltre che dalla condotta accertata nel giudizio, dai precedenti, uno dei quali specifico. 4.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di .inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per anni uno, ha • eliminato la sanzione amministrativa accessoria confermando la sentenza impugnata nel resto. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20 bis cod.pen. in quanto basata su una valutazione errata circa la finalità rieducativa e preventiva della pena. 2. La difesa dell'imputato ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. con cui chiede la riassegnazione del ricorso ad altra Sezione. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito nel rigettare l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ha ritenuto che la pena sostitutiva richiesta non risulti idonea nel caso di specie, non esercitando la stessa efficacia deterrente, afflittiva e rieducativa della reclusione, tenuto conto della personalità dell'imputato come ricavabile dai suoi precedenti penali. Va in proposito rammentato che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve effettuare tale valutazione con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod, pen, prendendo in considerazione la gravità del fatto, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, quale risultante dal certificato penale. I "fondati motivi" che possono essere posti a base del diniego della sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma 1, seconda parte della I. n 689 dei 1981, esprimono la necessità di un adeguato bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa e l'obiettivo di assicurare l'effettività della pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice. L'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre: 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo congruo e conferente, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Rv. 276716). La Corte territoriale, 2come detto sopra, ha formulato un'ampia valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole richiesta ai fini della applicazione della sanzione sostitutiva, con riguardo alla finalità deterrente e rieducativa, valorizzando a tal fine la personalità negativa dell'imputato, come emergente oltre che dalla condotta accertata nel giudizio, dai precedenti, uno dei quali specifico. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di .inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dic P.Q.M
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