CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16495-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Oggetto Lavoro pubblico determinazione fondo retribuzione di risultato dirigenza sanitaria non medica R.G.N.16495/2017 Cron. Rep. Ud.07/12/2023 CC [OSCURATO:PERSONA] eGiampiero Placidi, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, piazza della Marina n. 1; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 (già U.S.L. RM D); -intimata - avverso la sentenza n. 5658/2016 della Corte d’appello di Roma , depositata il 29/12/2016 R.G.N. 3293/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, tutti dipendenti della Azienda [OSCURATO:PERSONA] 3 quali dirigenti psicologi, farmacisti e biologi, avverso la sentenza di rigetto della domanda dagli stessi avanzata per l’accertamento dell’illegittima determinazione del fondo per la retribuzione di risultato, di cui all’art.61 del C.C.N.L. dell’area dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del 5 dicembre 1996, con richiesta di annullamento dei relativi atti, rideterminazione e ricostituzione del fondo ab origine, anche tramite C.T.U. contabile, e conseguente condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze retributive maturate; 2. in sintesi, la Corte di merito ha disatteso i motivi di gravame in base ai seguenti rilievi: a) quanto al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiarato in primo grado per le pretese creditorie anteriori al 1° luglio 1998, non occorreva assumere una specifica posizione, in applicazione del criterio della ragione più liquida, dalmomento che il credito relativo alle rivendicate differenze retributive era stat o dichiarato estint o per prescrizione sino al 3 ottobre 20 0 6, sicché l’eventuale riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario non avrebbe garantito agli appellanti alcun risultato utile; b) quanto alla contestazione relativa alla prescrizione ritenuta dal giudice di prima istanza, contrariamente a quanto si assumeva nell’appello, la declaratoria del Tribunale era limitata alle poste creditorie, non risultando adottata alcuna statuizione concernente il diritto all’accertamento della corretta determinazione del fondo di risultato, domanda rispetto alla quale occorreva comunque valutare l’interesse ad agire degli appellanti, considerato che i dipendenti non avevano proposto una domanda di accertamento bensì una richiesta di condanna generica; c) quanto, infine, all’invocata corretta applicazione della normativa posta a fondamento delle rivendicate differenze retributive, come conseguenza della richiesta di rideterminazione ed integrazione del fondo, la doglianza introduttiva del giudizio era assolutamente generica, priva delle necessari e indicazioni alle previsioni normative e contrattuali disciplinanti la materia, nonché degli imprescindibili riferimenti alle posizioni di ciascun dipendente ed alla retribuzione che si assumevacome percepita ed inferiore a quanto oggetto di rivendicazione; difettava,altresì, la puntuale allegazione e prova in ordine ai provvedimenti adottati nel tempo dell’Azienda sanitaria, senza che a tali lacune potesse ovviare la richiesta di esibizione, assolutamente generica e a scopo meramente esplorativo, ovvero la sollecitata C.T.U. contabile, a fronte , peraltro, delle chiare risultanze circa la corretta determinazione del fondo in base alla delibera aziendale n. 121 del 29 febbraio 2012 ( con la quale si era proceduto alla “Rideterminazione per gli anni 1997-2010 dei Fondi contrattuali dell’Area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa ed alla identificazione dei predetti fondi in via provvisoria per l’anno 2011”) ed a l verbale di incontro del 14 luglio 2011, tra l’Azienda appellata ed il rappresentante della Regione Lazio, con cui erano state predisposte le nuove tabelle dei fondi per le diverse aree contrattuali al 31 dicembre 2010, documenti acquisiti di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ., stante il richiamo alle stesse operato dalla difesa dell’Azienda; 3. avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i dirigenti in epigrafe indicati per tre motivi, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] 3 non ha svolto attività difensiva; 4. la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria. Ritenuto che: 1. con il primo motivo i ricorrenti deducono,in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 sul passaggio della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, quindi dell’art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, ora art. 69, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto di non dover prendere posizione sul motivo di gravame relativo alla declaratoria di difetto di giurisdizione per la ritenuta prescrizione dei crediti sino al 3 ottobre 2006, senza considerare che i dipendenti avevano chiesto l’accertamento dell’illegittimità di un’azione amministrativa unitaria e continuativa, produttiva di una sequenza di provvedimenti per il calcolo del fondo di risultato, siccome disciplinato anche da norme successive al 30 giugno 1998, permanendo, pertanto, l’interesse dei lavoratori alla corretta determinazione del fondo di risultato, come al pagamento delle relative differenze retributive per l’intero periodo, mentre non poteva assumere rilievo la circostanza che una parte dei fatti costitutivi della domanda fosseroanteriori alla data del 30 giugno 1998, dato che la fattispecie complessiva costitutiva dei diritti si era perfezionata solo in epoca successiva. La Corte d’appello avrebbe dovuto comunque emettere una decisione espressa sul punto, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario anche in riferimento alle domande avanzate per il periodo anteriore al 1998, in quanto non era stato dichiarato prescritto il diritto all’accertamento dell’illegittima determinazione del fondo da parte dell’Azienda; 1.1. il motivo, nei termini formulati, è inammissibile, perché si limita ad invocare la necessità di una pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario senza confrontarsi con il decisum della sentenza impugnata, che non ha espresso alcun convincimento sul punto, richiamando il principio della ragione più liquida, in ragione del difetto di interesse ravvisato in conseguenza della affermata prescrizione dei crediti pretesi sino al 2006. Rispetto a tale ratio decidendi, riconducibile alla qualificazione della domanda proposta dai dipendenti, nel senso che il richiesto accertamento sull’entità del fondo , privo di autonomia funzionale, fosse unicamente strumentale alla condannaal pagamento delle differenze retributive, la censura rimane priva della necessaria specifica attinenza al decisum, perché non denuncia alcun vizio in procedendo (violazionedell’art. 276, comma secondo, cod. proc. civ.) nel quale la Corte distrettuale sarebbe, in ipotesi,incorsa; 2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, exart. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 e dell’art. 416 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la doglianza svolta in sede di appello non avesse colto il senso della pronuncia di primo grado, non potendo i dipendenti vantare un concreto interesse ad una sentenza di accertamento circa l’illegittima determinazione del fondo in relazione alla domanda avanzata, intesa ad ottenere la condanna generica alla corresponsione delle differenze retributive non percepite. In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, il giudice d’appello si è posto in contrasto con l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, dovendosi invece apprezzare la situazione giuridica complessiva che si sostanziava in una illegittimità di fatto continuativa e caratterizzata per la sua stessa permanenza, avuto riguardo alla imprescrittibilità dell’azione di accertamento; 2.1. anche il secondo motivo, nei termini formulati, è inammissibile, in quanto, come già osservato per il primo motivo, pure in questo caso i ricorrenti non si confrontano con il decisum , perché la Corte distrettuale ha escluso che fosse stata proposta un’azione di accertamento, autonoma e distinta, rispetto a quella di condanna generica al pagamento delle differenze retributive, affermazione che non risulta specificamente censurata. Ne consegue che il rilievo sull’interesse alla pronuncia di accertamento è inammissibile perché non coglie la specifica ratio decidendiche ricollega il difetto di interesse dell’accertamento invocato perché prospettato unicamente come strumentale alla domanda di condanna generica; 3. con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata – sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. –per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 61, 191, 416 e 421 cod. proc. civ., degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990, dell’art. 8, comma 3, della l. n. 537 del 1993, degli artt. 67 e 69 del d.P.R. n. 270 del 1987, nonché per violazione e falsa applicazione di norme dei contratti collettivi di lavoro e in particolare degli artt. 39 e 61 del C.C.N.L. S.P.T.A del 15 dicembre 1996 e dell’art. 52 del C.C.N.L. S.P.T.A. dell’8 giugno 2000, in relazione alla ritenuta genericità delle doglianze, allegazioni e prove, rispetto alla denunciata illegittimità della determinazione del fondo di risultato; 3.1. il motivo è infondato, perché in questa sede i ricorrentisi limitano a riportare un precedente di questa Corte (Cass. Sez. L., 26/10/2012, n. 18463, peraltro ormai superat o dal più recente arresto a Sezioni Unite, 15/12/2017, n. 30222) senza però chiarire quale sarebbe la specifica violazione della normativa, anche contrattuale , che avrebbe determinato la lamentata illegittima determinazione del fondo in questione. In proposito, giova richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui «Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione» (Cass. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6618); 3.2. nella specie i ricorrenti, sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, per come risulta dalla sentenza impugnata, si sono limitati a richiamare la normativa di riferimento per lamentare l’insufficiente determinazione del fondo, proponendo conteggi alternativi(peraltro formulati solofino al 2003) , senza però individuare in che cosa i criteri adottati dalla ASL fossero in contrasto con la normativa richiamata, né tale allegazione è rinvenibile nell’odierno ricorso; 4. il ricorso, pertanto, va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Azienda; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par