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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34319/2023

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la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 27/03/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza in data 27 marzo 2023 ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di dissequestro e restituzione di una pen drive con documentazione relativa alla pratica di bonus fiscale, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", di un cellulare marca Galaxi A10 con relativa sim e di un caricabatteria marca Huawei.

2. Tale sequestro è stato disposto nell'ambito delle indagini a carico di cinque soggetti, tra cui Cavaliere, al quale viene contestato: A) la violazione in concorso dell'art. 316 ter cod. pen. in relazione a comunicazioni di cessione del credito in merito a fittizi lavori di ristrutturazione edilizia "Super bonus", per la somma di 225.234 euro (in particolare, Cavaliere quale tecnico progettista e asseveratore della CILAS); B) la violazione, in concorso, dell'art. 481 cod. pen. in relazione a false attestazioni e rappresentazioni nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici in merito alla situazione di un fabbricato; C) una serie di violazioni edilizie e urbanistiche, in concorso, in ordine all'abusiva realizzazione di lavori.

3. Avverso l'indicata ordinanza l'indagato ricorre, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi, relativi: a) alla contraddittorietà e omessa motivazione dell'ordinanza che non ha tenuto conto del fatto che l'eventuale esistenza di lavori abusivi - peraltro evidenziati nella pratica relativa al super bonus - non ha in alcun modo inciso sulla regolarità della pratica medesima (in riferimento alla effettiva realizzazione di lavori sulle parti munite di regolare titolo edilizio e alla relativa cessione del credito); b) alla omessa valutazione della legittimità del "progetto Tambasco" (dal nome della richiedente) in riferimento alla disciplina urbanistica di riferimento; c) alla violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità dell'art. 316 ter cod. pen., da escludersi in quanto "difetta il nesso di causalità tra il falso contestato e la corresponsione dell'erogazione, che sarebbe stata corrisposta pur tenendo conto del grafico del condono edilizio e che anzi avrebbe generato maggiori utili e che dalla documentazione e dagli allegati la contabilità ed i SAL corrispondono alle spese effettive ed allo stato di avanzamento dei lavori"; d) all'incompetenza per territorio della procura di Vallo della Lucania, atteso che il reato più grave contestato (art. 316 ter cod. pen.) deve ritenersi commesso, in ipotesi, a Milano, ove ha sede la Led city S.r.l. (società in favore della quale è stata effettuata la cessione del credito), ovvero - secondo diversa impostazione - a Roma, sede del MEF, amministrazione nei cui confronti si sarebbe verificato l'ipotetico danno economico. 4.

Con memoria del 7 giugno u.s., la difesa del ricorrente ha evidenziato che il TAR Salerno ha recentemente annullato l'ordinanza di demolizione delle parti dell'immobile per il quale si contestava l'abusività dei lavori, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.

2. L'ordinanza del riesame, connotata da motivazione certamente non illogica (pag. 2), ha ritenuto sussistenti il fumus dei delitti (la cui contestazione è adeguatamente articolata nei suoi estremi fattuali) la riconducibilità degli stessi - nella fase attuale del procedimento - all'indagato nonchè la pertinenza di ciò che è stato oggetto di sequestro probatorio rispetto all'ipotesi accusatoria.

Il provvedimento del riesame si è dunque conformato al principio secondo cui «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01, ove si è anche precisato che il Tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato).

Sotto altro profilo, il provvedimento di sequestro non risulta sproporzionato rispetto alle esigenze probatorie relative al reato per cui si procede, atteso che va qui ribadito il principio in base al quale «è legittimo il sequestro, ex art. 253 cod. proc. pen., di un sistema informatico, motivato in relazione alla sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per cui si procede» (Sez. 3, n. 19886 del 16/04/2014, Garritano, Rv. 261506 - 01, che si è pronunciata relativamente a fattispecie di sequestro probatorio di "Ipad", nell'ambito di indagini per reati fiscali).

3. Manifestamente infondata è anche l'eccezione relativa alla dedotta incompetenza per territorio, atteso che «in tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal P.M. dichiarato "incompetente"» (Sez. 6, n. 9989, 9/01/2018, Lillo, Rv. 272536 - 01).

4. Irrilevante, infine, si appalesa la pronuncia del TAR - evidenziata nella memoria difensiva prodotta in vista dell'udienza - che si è occupata della regolarità edilizia del manufatto; profilo, questo, che, di per sé, non vale ad escludere la astratta configurabilità degli addebiti penali.Alla inammissibilità del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non ravvisandosi elementi dai quali evincere assenza di colpa nella proposizione del ricorso, del pagamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 27/03/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza in data 27 marzo 2023 ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di dissequestro e restituzione di una pen drive con documentazione relativa alla pratica di bonus fiscale, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", di un cellulare marca Galaxi A10 con relativa sim e di un caricabatteria marca Huawei. 2. Tale sequestro è stato disposto nell'ambito delle indagini a carico di cinque soggetti, tra cui Cavaliere, al quale viene contestato: A) la violazione in concorso dell'art. 316 ter cod. pen. in relazione a comunicazioni di cessione del credito in merito a fittizi lavori di ristrutturazione edilizia "Super bonus", per la somma di 225.234 euro (in particolare, Cavaliere quale tecnico progettista e asseveratore della CILAS); B) la violazione, in concorso, dell'art. 481 cod. pen. in relazione a false attestazioni e rappresentazioni nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici in merito alla situazione di un fabbricato; C) una serie di violazioni edilizie e urbanistiche, in concorso, in ordine all'abusiva realizzazione di lavori. 3. Avverso l'indicata ordinanza l'indagato ricorre, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi, relativi: a) alla contraddittorietà e omessa motivazione dell'ordinanza che non ha tenuto conto del fatto che l'eventuale esistenza di lavori abusivi - peraltro evidenziati nella pratica relativa al super bonus - non ha in alcun modo inciso sulla regolarità della pratica medesima (in riferimento alla effettiva realizzazione di lavori sulle parti munite di regolare titolo edilizio e alla relativa cessione del credito); b) alla omessa valutazione della legittimità del "progetto Tambasco" (dal nome della richiedente) in riferimento alla disciplina urbanistica di riferimento; c) alla violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità dell'art. 316 ter cod. pen., da escludersi in quanto "difetta il nesso di causalità tra il falso contestato e la corresponsione dell'erogazione, che sarebbe stata corrisposta pur tenendo conto del grafico del condono edilizio e che anzi avrebbe generato maggiori utili e che dalla documentazione e dagli allegati la contabilità ed i SAL corrispondono alle spese effettive ed allo stato di avanzamento dei lavori"; d) all'incompetenza per territorio della procura di Vallo della Lucania, atteso che il reato più grave contestato (art. 316 ter cod. pen.) deve ritenersi commesso, in ipotesi, a Milano, ove ha sede la Led city S.r.l. (società in favore della quale è stata effettuata la cessione del credito), ovvero - secondo diversa impostazione - a Roma, sede del MEF, amministrazione nei cui confronti si sarebbe verificato l'ipotetico danno economico. 4. Con memoria del 7 giugno u.s., la difesa del ricorrente ha evidenziato che il TAR Salerno ha recentemente annullato l'ordinanza di demolizione delle parti dell'immobile per il quale si contestava l'abusività dei lavori, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. L'ordinanza del riesame, connotata da motivazione certamente non illogica (pag. 2), ha ritenuto sussistenti il fumus dei delitti (la cui contestazione è adeguatamente articolata nei suoi estremi fattuali) la riconducibilità degli stessi - nella fase attuale del procedimento - all'indagato nonchè la pertinenza di ciò che è stato oggetto di sequestro probatorio rispetto all'ipotesi accusatoria. Il provvedimento del riesame si è dunque conformato al principio secondo cui «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01, ove si è anche precisato che il Tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato). Sotto altro profilo, il provvedimento di sequestro non risulta sproporzionato rispetto alle esigenze probatorie relative al reato per cui si procede, atteso che va qui ribadito il principio in base al quale «è legittimo il sequestro, ex art. 253 cod. proc. pen., di un sistema informatico, motivato in relazione alla sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per cui si procede» (Sez. 3, n. 19886 del 16/04/2014, Garritano, Rv. 261506 - 01, che si è pronunciata relativamente a fattispecie di sequestro probatorio di "Ipad", nell'ambito di indagini per reati fiscali). 3. Manifestamente infondata è anche l'eccezione relativa alla dedotta incompetenza per territorio, atteso che «in tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal P.M. dichiarato "incompetente"» (Sez. 6, n. 9989, 9/01/2018, Lillo, Rv. 272536 - 01). 4. Irrilevante, infine, si appalesa la pronuncia del TAR - evidenziata nella memoria difensiva prodotta in vista dell'udienza - che si è occupata della regolarità edilizia del manufatto; profilo, questo, che, di per sé, non vale ad escludere la astratta configurabilità degli addebiti penali.Alla inammissibilità del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non ravvisandosi elementi dai quali evincere assenza di colpa nella proposizione del ricorso, del pagamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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