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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 33137/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1747-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 388, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 3343 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 722/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/07/2016 R.G.N. 728/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. 01747/2017 [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 14 luglio 2016, la Corte d'Appello di Brescia, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della pronunzia del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato l'opposizione da lui avanzata avverso l'ordinanza ingiunzione notificatagli il 5 febbraio 2009 sulla base di un accertamento effettuato dalla locale [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro che aveva ritenuto non tempestivamente avvenuta la comunicazione al centro per l'impiego dell'assunzione di soci lavoratori ai sensi dell'art. 9 L. n. 608 del 1996; - in particolare, la Corte, condividendo l'iter decisorio del giudice di primo grado, ha rinvenuto la fonte dell'obbligo di comunicazione considerato nella legge n. 142 del 2001, che distingue e riconosce in capo al socio lavoratore un duplice rapporto, di natura associativa e mutualistica e meramente lavorativa e, conseguentemente, ha reputato legittima l'ordinanza - ingiunzione; - per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], Soc.

Coop., affidandolo a tre motivi; - il Ministero del Lavoro ha presentato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione alla discussione orale, ai sensi dell'art. 370 comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso, si denunziano violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 297 del 2002, artt. 6 e 7; del D. lgs. n. 181 del 2000; della L. n. 142 del 2001, 9 bis L. n. 608 del 1996, 45 L. n. 144 del 1999, 9 bis L. n. 608 del 1996, censurandosi la decisione impugnata per aver ritenuto applicabile l'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 297 del 2002; - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e 23, commi 6 e 7, L. n. 689 del 1981 per essere stata consentita la produzione di un nuovo documento in primo grado, unitamente alle note conclusive; - con il terzo motivo si allega l'errata e falsa applicazione dell'art. 116 co. 1 L. n. 388/2000 circa la determinazione della sanzione irrogabile; - il primo motivo è fondato nei termini che seguono; - la L. n. 246 del 1949, art. 21, stabilisce: "I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro"; la norma, pertanto, collega l'obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro alla soggezione del datore di lavoro alla disciplina dell'avviamento al lavoro.

Come osservato già in epoca risalente da questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 21298 del 2009), per stabilire se la Cooperativa avesse o meno l'obbligo di effettuare la comunicazione entro i cinque giorni, era necessario, quindi, stabilire se la stessa fosse soggetta alla disciplina dell'avviamento al lavoro.

In materia il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1, lett. a), ha novellato il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

Il nuovo testo è il seguente: "In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministra_zioni, sono tenuti a dare comunicxzione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di asstrnione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo".

Il medesimo articolo del D.Lgs. n. 297 del 2002, ha anche parallelamente novellato la L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 21, comma 1, stabilendo che "i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessa .ione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessaione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto di assunzione".

Pertanto, a seguito dì queste innovazioni normative, deve comunicarsi l'instaurazione dei rapporti di lavoro "anche di socio lavoratore di cooperativa" e, conseguentemente, sussiste anche l'obbligo di comunicare la cessazione del rapporto.

Il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio non è soggetto a tale nuova normativa (non solo l'instaurazione ma anche la cessazione del rapporto del ricorrente è precedente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni).

La normativa previgente, oggetto della innovazione dei 2002, non estendeva l'obbligo anche ai rapporti di lavoro di soci di cooperativa che ne erano, quindi, esclusi.

L'operazione di estensione era stata ritenuta peraltro, non desumibile dal sistema.

In senso negativo si era espressa la dottrina, anche richiamando i provvedimenti ministeriali (cfr. in particolare, Ministero del lavoro, direzione generale per l'impiego, 13 settembre 1996, atto 4563.0 3.01.003, in cui, rispondendo a specifico quesito, si afferma: "nell'ipotesi di prestazione di lavoro effettuata dal socio della cooperativa a favore della stessa in attuazione del principio mutualistico ed in adempimento del contratto sociale, la cooperativa non è tenuta nè alla comunicazione di assunzione, né alla comunicazione di cessazione del rapporto".

Lo stesso orientamento era stato sostenuto da Ministero del lavoro, circolare 14 dicembre 1982, n. 15603/HF43/14).

E la giurisprudenza aveva affermato che l'obbligo di comunicazione nasce solo quando i soci della cooperativa "mutano il loro stato da soci a semplici dipendenti" (Cass., Sez. lav., n. 8874 del 1997)g . 2,( Z53 otei 200,) Pertanto, il ricorso sul punto deve essere accolto (gli altri motivi rimangono assorbiti), la sentenza deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, l'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione deve essere annullata.

La controvertibilità della materia, attestata dall'orientamento espresso nella decisione impugnata, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di merito.

Nulla spese quanto al giudizio di cassazione attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.

Compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio di merito.

Nulla spese quanto al giudizio di cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1747-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 388, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 3343 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 722/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/07/2016 R.G.N. 728/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 01747/2017 [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 14 luglio 2016, la Corte d'Appello di Brescia, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della pronunzia del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato l'opposizione da lui avanzata avverso l'ordinanza ingiunzione notificatagli il 5 febbraio 2009 sulla base di un accertamento effettuato dalla locale [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro che aveva ritenuto non tempestivamente avvenuta la comunicazione al centro per l'impiego dell'assunzione di soci lavoratori ai sensi dell'art. 9 L. n. 608 del 1996; - in particolare, la Corte, condividendo l'iter decisorio del giudice di primo grado, ha rinvenuto la fonte dell'obbligo di comunicazione considerato nella legge n. 142 del 2001, che distingue e riconosce in capo al socio lavoratore un duplice rapporto, di natura associativa e mutualistica e meramente lavorativa e, conseguentemente, ha reputato legittima l'ordinanza - ingiunzione; - per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], Soc. Coop., affidandolo a tre motivi; - il Ministero del Lavoro ha presentato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione alla discussione orale, ai sensi dell'art. 370 comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso, si denunziano violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 297 del 2002, artt. 6 e 7; del D. lgs. n. 181 del 2000; della L. n. 142 del 2001, 9 bis L. n. 608 del 1996, 45 L. n. 144 del 1999, 9 bis L. n. 608 del 1996, censurandosi la decisione impugnata per aver ritenuto applicabile l'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 297 del 2002; - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. n. 689 del 1981 e 23, commi 6 e 7, L. n. 689 del 1981 per essere stata consentita la produzione di un nuovo documento in primo grado, unitamente alle note conclusive; - con il terzo motivo si allega l'errata e falsa applicazione dell'art. 116 co. 1 L. n. 388/2000 circa la determinazione della sanzione irrogabile; - il primo motivo è fondato nei termini che seguono; - la L. n. 246 del 1949, art. 21, stabilisce: "I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro"; la norma, pertanto, collega l'obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro alla soggezione del datore di lavoro alla disciplina dell'avviamento al lavoro. Come osservato già in epoca risalente da questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 21298 del 2009), per stabilire se la Cooperativa avesse o meno l'obbligo di effettuare la comunicazione entro i cinque giorni, era necessario, quindi, stabilire se la stessa fosse soggetta alla disciplina dell'avviamento al lavoro. In materia il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1, lett. a), ha novellato il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. Il nuovo testo è il seguente: "In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministra_zioni, sono tenuti a dare comunicxzione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di asstrnione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo". Il medesimo articolo del D.Lgs. n. 297 del 2002, ha anche parallelamente novellato la L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 21, comma 1, stabilendo che "i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessa .ione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessaione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto di assunzione". Pertanto, a seguito dì queste innovazioni normative, deve comunicarsi l'instaurazione dei rapporti di lavoro "anche di socio lavoratore di cooperativa" e, conseguentemente, sussiste anche l'obbligo di comunicare la cessazione del rapporto. Il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio non è soggetto a tale nuova normativa (non solo l'instaurazione ma anche la cessazione del rapporto del ricorrente è precedente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni). La normativa previgente, oggetto della innovazione dei 2002, non estendeva l'obbligo anche ai rapporti di lavoro di soci di cooperativa che ne erano, quindi, esclusi. L'operazione di estensione era stata ritenuta peraltro, non desumibile dal sistema. In senso negativo si era espressa la dottrina, anche richiamando i provvedimenti ministeriali (cfr. in particolare, Ministero del lavoro, direzione generale per l'impiego, 13 settembre 1996, atto 4563.0 3.01.003, in cui, rispondendo a specifico quesito, si afferma: "nell'ipotesi di prestazione di lavoro effettuata dal socio della cooperativa a favore della stessa in attuazione del principio mutualistico ed in adempimento del contratto sociale, la cooperativa non è tenuta nè alla comunicazione di assunzione, né alla comunicazione di cessazione del rapporto". Lo stesso orientamento era stato sostenuto da Ministero del lavoro, circolare 14 dicembre 1982, n. 15603/HF43/14). E la giurisprudenza aveva affermato che l'obbligo di comunicazione nasce solo quando i soci della cooperativa "mutano il loro stato da soci a semplici dipendenti" (Cass., Sez. lav., n. 8874 del 1997)g . 2,( Z53 otei 200,) Pertanto, il ricorso sul punto deve essere accolto (gli altri motivi rimangono assorbiti), la sentenza deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, l'ordinanza ingiunzione oggetto dell'opposizione deve essere annullata. La controvertibilità della materia, attestata dall'orientamento espresso nella decisione impugnata, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di merito. Nulla spese quanto al giudizio di cassazione attesa la mancata costituzione del Ministero. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Compensa integralmente le spese di lite relative al giudizio di merito. Nulla spese quanto al giudizio di cassazion
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