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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 39625/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di minacce, che la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dall'imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con riguardo al reato di cui all'art. 341-bis c.p., atteso che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale dekdno essere udite dai presenti (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di minacce, che la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dall'imputato, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con riguardo al reato di cui all'art. 341-bis c.p., atteso che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale dekdno essere udite dai presenti (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris