CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28519/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentano ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale venivano condannati per il reato previsto dagli artt. 113 e 589, comma 2, cod. pen. perché, in cooperazione tra loro, attuando condotte autonome ed indipendenti per colpa consistita in imprudenza, negligenza imperizia, e inosservanza degli artt. 141, 148 e 149 del codice della strada cagionavano la morte di [OSCURATO:PERSONA] mentre si trovava a bordo di un velocipede sulla strada statale 16 bis in Cerignola, in direzione [OSCURATO:PERSONA] di Puglia. La Corte di appello dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 189 cod. strada per intervenuta prescrizione. 2. Le sentenze di primo e secondo grado hanno portato alla ricostruzione dell'incidente che ha condotto alla morte il ciclista [OSCURATO:PERSONA] accaduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle 10:30 circa sulla strada statale 16 bis in Cerignola, in direzione [OSCURATO:PERSONA]. Il teste Massaro riscontrava la presenza di veicoli che avevano urtato dei pezzi di lamiera e si accorgeva della presenza di una bicicletta fortemente danneggiata riversa al suolo notando immediatamente la presenza di un corpo per terra in fin di vita. Il ciclista [OSCURATO:PERSONA] veniva trasportato in ospedale dove alle 11:45 veniva riscontrato il decesso. Massaro riferiva della presenza di un'automobile di colore grigio, poi individuata in quella in uso a [OSCURATO:PERSONA], che aveva sbandato cambiando repentinamente la corsia di marcia da una parte all'altra della strada, e di un autoarticolato del medesimo colore. Alle 14:00 dello stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] si presentava presso gli uffici della polizia stradale di Cerignola e riferiva di aver assistito ad un incidente stradale a bordo del proprio autoarticolato riferendo di aver notato dallo specchietto retrovisore un'auto [OSCURATO:PERSONA] di colore grigio, di cui indicava la targa, che avrebbe travolto il ciclista, e poi darsi alla fuga. Veniva così identificato il proprietario dell'auto in [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava, in un primo tempo, di essere stato proiettato sul ciclista in conseguenza dell'impatto con il tir. Veniva osservato che ,l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] presentava una serie di danni compatibili con quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]. Il giorno seguente, presso la sala operativa del comando dei carabinieri di Cerignola giungeva una telefonata anonima, il cui autore successivamente veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA], ex carabiniere ausiliario, con la quale si comunicava che a guidare l'auto coinvolta nel sinistro non fosse [OSCURATO:PERSONA] CarminePietro bensì il figlio [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, successivamente acquisiti i tabulati telefonici delle utenze cellulari in uso all'intero nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], si accertava che quest'ultimo nel momento dell'incidente si trovava a 8 km e 200 m di distanza dal luogo dell'incidente e che in quel momento lo stesso telefonava al collega [OSCURATO:PERSONA] dialogando per circa 5 minuti, senza alcuna modifica nel tono di voce. Gli ulteriori accertamenti sui tabulati telefonici facevano emergere che [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], riceveva diverse telefonate dall'utenza telefonica formalmente intestata alla sorella [OSCURATO:PERSONA], la quale presentava una denuncia di furto di un telefono cellulare con relativa scheda telefonica effettivamente in uso al nipote [OSCURATO:PERSONA]. L'utilizzatore della scheda telefonica citata era in movimento ed oltre ad aver contattato più volte [OSCURATO:PERSONA] contattava per 8 volte in pochi minuti l'utenza intestata a D'[OSCURATO:PERSONA], nonna di [OSCURATO:PERSONA] legata sentimentalmente all'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]. La stessa [OSCURATO:PERSONA], in sede di sommarie informazioni, riferiva di essere l'effettiva utilizzatrice della scheda telefonica intestata alla nonna e di individuare l'utilizzatore della scheda telefonica nel suo fidanzato [OSCURATO:PERSONA]. Quindi emergeva il dato certo che il 4 maggio l'utenza cellulare intestata a [OSCURATO:PERSONA] era utilizzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e pertanto la [OSCURATO:PERSONA] intestata al padre [OSCURATO:PERSONA] era certamente coinvolta nel sinistro stradale, e le numerose telefonate effettuate da [OSCURATO:PERSONA] alla madre della fidanzata potevano essere interpretate nel senso di una sua partecipazione diretta. L'imputato veniva coperto dal padre [OSCURATO:PERSONA] che ammetteva di essere coinvolto nel sinistro pur non avendolo commesso. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che al momento del sinistro egli si trovava a bordo dell'autoarticolato e dichiarava di aver assistito all'impatto tra l'auto [OSCURATO:PERSONA] e la bicicletta condotta dalla vittima. Anche in tal caso, disposta l'acquisizione dei tabulati telefonici, si riscontrava che [OSCURATO:PERSONA] contattava la madre [OSCURATO:PERSONA] intrattenendo una conversazione durante la quale l'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] agganciava prima la cella ubicata in contrada Pezza la Pera a [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e successivamente quella ubicata in via Pirazzitello in agro di Trinitapoli. Dunque, proprio nel momento della verificazione del sinistro [OSCURATO:PERSONA], che ammetteva di essere stato presente sul tratto di strada teatro dell'incidente, intratteneva una conversazione con la madre; tra i due seguivano ulteriori telefonate che confermavano mediante l'identificazione della cella di Cerignola la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del sinistro. Tali telefonate assumevano uno spessore diverso soprattutto se collegate a quelle che effettuava [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, che cercava di contattare più volte l'utenza intestata all'avvocato 3Pierluigi Pensa con il quale conversava per 402 secondi; successivamente contattava [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'officina di riparazione autotreni sita in [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava di aver ricevuto quella telefonata e dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] gli chiedeva di andare sulla strada 16 bis perché il figlio gli aveva telefonato ed era impaurito. In data 8/6/2012, veniva accertato dagli inquirenti che presso l'officina [OSCURATO:PERSONA] vi era la presenza di un manoscritto relativo ad un lavoro eseguito proprio in data 4/5/2012 su un autoarticolato riconducibile alla ditta del [OSCURATO:PERSONA] che presentava un danno alle colonnine delle ruote poste sul lato destro, quindi esattamente nel punto in cui avrebbe urtato l'auto guidata da [OSCURATO:PERSONA]. Tale auto subiva anche una deformazione all'altezza della zona passaruota anteriore sinistra dovuta proprio al contatto con le colonnine della ruota destra di un semirimorchio e presentava tracce di materiale gommoso da pneumatico di colore nero. Sulla base di tali argomentazioni le sentenze hanno dedotto che l'autoarticolato condotto da [OSCURATO:PERSONA] veniva coinvolto nel sinistro stradale e senza fermarsi comunicava l'accaduto ai familiari, e il padre [OSCURATO:PERSONA] allertava immediatamente il difensore di fiducia e successivamente il carrozziere. Effettuate le riparazioni l'imputato [OSCURATO:PERSONA] si recava in caserma dichiarando di avere semplicemente assistito ad un incidente stradale. Circa la dinamica dell'incidente, come emersa anche dal confronto con le consulenze tecniche delle parti che hanno offerto diverse ricostruzioni cinematiche, le sentenze hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a bordo della [OSCURATO:PERSONA], avesse intrapreso una manovra di sorpasso nei confronti del velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA] e quindi avesse allargato la traiettoria del proprio mezzo verso sinistra per superarlo. Nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] si spostava gradualmente verso sinistra era sopraggiunto l'autoarticolato condotto da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta impegnato in una manovra di sorpasso della vettura. In quel momento i due veicoli erano entrati in contatto e i danni riportati dalle fiancate dei veicoli imponevano di ritenere che il contatto fosse puntuale e tangenziale. Per effetto di tale contatto le colonnine di serraggio della ruota esterna del primo asse del semirimorchio dell'autoarticolato avevano agganciato l'arco passaruota del parafango anteriore sinistro della [OSCURATO:PERSONA] determinando il cosiddetto strappamento con andamento da dietro verso avanti. A seguito di tale contatto il conducente, della [OSCURATO:PERSONA] cercava di divincolarsi per superare la bicicletta e per recuperare la traiettoria perdendo però il controllo della vettura e andando ad impattare contro il velocipede. Egli quindi si dava alla fuga sorpassando l'autoarticolato .e dileguandosi. 43. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in riferimento all'acquisizione e utilizzazione dei tabulati telefonici. In particolare, ritiene il difensore che i limiti per l'acquisizione dei tabulati telefonici non siano stati rispettati e sottolinea che la presenza dell'imputato sul luogo del sinistro è stata desunta solo dal contenuto dei tabulati. 3.1. Con un secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione della legge con riferimento agli artt. 190, 192 e 194 cod proc pen. Ritiene la difesa che il ragionamento della Corte d'appello non sia convincente sul piano della gravità, precisione e concordanza degli indizi ai fini della dimostrazione che l'imputato fosse alla guida dell'autoveicolo che ha investito la vittima. Il primo elemento che depone in tal senso riguarda i tabulati telefonici atteso che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non fosse alla guida viene utilizzata per dimostrare automaticamente la responsabilità del figlio [OSCURATO:PERSONA], cosicché tutto l'apparato motivazionale in ordine alla presenza dell'imputato sul luogo ma non alla guida dell'auto si baserebbe su due elementi: l'esame dei tabulati telefonici e l'assenza alla guida dell'auto del padre [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con un terzo motivo di ricorso si lamenta l'errata interpretazione dell'art. 589 cod. pen. nonché degli artt. 141, comma 1, 2 e 3, 149, comma 1, e 148 comma 4, codice della strada. L'attenzione del ricorrente si concentra sulla ricostruzione dell'incidente. La difesa rileva che nessun testimone ha descritto la dinamica del sinistro e sostiene che l'affermazione della responsabilità sarebbe basata solo sulle conclusioni dei consulenti. I giudici di merito, tuttavia, non avrebbero considerato che il consulente del Pubblico ministero ha individuato tre dinamiche differenti, una delle quali escludeva anche la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha condiviso quella descritta al punto 3 della relazione dell'ingegnere Aurelio, confermata anche dall'ingegner Garruto, che in effetti introduce nuovi elementi di criticità circa la certezza sul punto di contatto dei mezzi coinvolti, l'assenza di elementi per accertare il punto di contatto tra l'auto e il ciclista e l'assenza di elementi per determinare la velocità dell'auto e la posizione del ciclista. Ciò comporterebbe, a parere della difesa, la difficoltà della graduazione delle colpe di entrambi i conducenti atteso che non si comprende se gli stessi siano responsabili con percentuale paritaria oppure si debba individuare una concorsualità differente. Anche circa la violazione dell'art. 148 cod. strada non è agevole determinare la condotta colposa poiché la responsabilità del conducente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe descritta come un sorpasso in assenza di condizioni di sicurezza oppure come cambio di corsia creando intralcio alla circolazione. Sicché la Corte di appello avrebbe utilizzato la violazione di una norma generale prevista dall'art. 141 cod. 5strada unitamente ad una di carattere specifico prevista all'art. 148 codice della strada oppure dall' art. 154 codice della strada senza considerare un'eventuale turbativa alla circolazione e senza valutare se si trattasse di un evento concretamente evitabile. 3.3. Con un quarto motivo di ricorso si eccepisce l'errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha rilasciato alcuna dichiarazione (pertanto, alcun mendacio è possibile individuare); non ha posto in essere alcun comportamento per contrastare le richieste delle parti civili .nell'ambito assicurativo del risarcimento; non ha mai mostrato alcun senso di superiorità nei confronti delle leggi. A parere della difesa, visto che si è trattato di una tragica conseguenza di azioni ed eventi, la dinamica del sinistro andava valutata come elemento a favore dell'imputato privo di qualsiasi pregiudizio penale che all'epoca dei fatti era uno studente universitario ed attualmente un libero professionista. Il giudice non ha analizzato tutti i parametri dell'articolo 133 cod. pen. atteso che presso la società assicurativa è stata presentata una richiesta di liquidazione del danno e questo comportamento avrebbe dovuto essere valutato nel determinare il trattamento sanzionatorio. 4. [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso proponendo con un primo motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa deceduta. Deduce, in particolare, la violazione dell'art. 2 comma 3, cod. strada circa l'esatta qualificazione della strada oggetto dell'incidente come strada extraurbana principale e sostiene che la vittima avrebbe violato l'art. 175, comma 2, cod. strada nella parte in cui preclude ai velocipedi di transitare sulle strade extraurbane principali di tipo B. La difesa si duole che i giudici di merito abbiano qualificato la strada ove si verificò l'incidente come strada urbana secondaria e sostiene che avrebbero dovuto invece qualificarla come strada extraurbana principale di tipo B. Ciò troverebbe conferma nella constatazione che il limite di velocità sulla strada in questione era di 90 km/h, ma il dato non è stato approfondito dai giudici di merito che si sono accontentanti di un'attestazione dell'ANAS senza neppure tenere conto delle conclusioni formulate dal consulente tecnico del pubblico ministero dal cui elaborato si evince senza ombra di dubbio che la strada in oggetto è una strada statale: precisamente la strada statale 16 bis che rientra nel novero delle strade extraurbane, per la presenza di carreggiate indipendenti, ciascuna con almeno due corsie di marcia. In tesi difensiva su questo punto sarebbe stata necessario un approfondimento istruttorio che la Corte di appello, invece, non ha ritenuto di disporre. Ne consegue che la motivazione è mancante con riferimento a un dato fondamentale per la 6valutazione della condotta e per l'affermazione della responsabilità dei soggetti coinvolti. 4.1. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro. Avanza la difesa il dubbio sulla manovra di sorpasso da parte dell'autocarro sulla corsia di sinistra che avrebbe costretto l'auto a spostarsi sulla destra e a travolgere il velocipede sulla propria corsia di marcia all'interno della carreggiata. Assume che il mezzo pesante è sempre stato sulla propria carreggiata e non vi sono segni di scarrocciamento o altro che possano far pensare a una condotta di guida imprudente. 4.2. Con un terzo motivo di ricorso si eccepisce la mancata esclusione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omissione di soccorso, atteso che lo stesso ha sempre sostenuto l'impossibilità di fermarsi e prestare soccorso allo [OSCURATO:PERSONA] perché, come si evincerebbe dalla dichiarazione del teste Daddabbo, la strada non permette comunque a un veicolo pesante di sostare. Osserva la difesa che il mezzo pesante non avrebbe potuto fare un'inversione di marcia su una strada statale e, ammesso che tale manovra fosse stata possibile, avrebbe impiegato per ritornare sul luogo del sinistro un tempo non breve, incompatibile con un immediato intervento di soccorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno definiti nei termini di seguito precisati, dovendosi premettere che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e della completezza essenziale dell'apparato argomentativo della decisione impugnata, secondo il parametro dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., senza possibilità di sovrapporre alla valutazione compiuta dai giudici di merito una diversa lettura del materiale probatorio. Sono, pertanto, inammissibili, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., le censure che, pur formalmente dedotte sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale, si risolvano nella richiesta di una rinnovata ponderazione delle risultanze istruttorie ovvero nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fatto. 2. Circa il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile. La doglianza concernente l'acquisizione e l'utilizzazione dei tabulati telefonici non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha spiegato 7che l'acquisizione e l'utilizzazione dei tabulati è avvenuta nelle indagini relative al reato di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, cod.pen. il cui editto sanzionatorio rientra tra quelli che ne consentono l'utilizzazione processuale. La motivazione impugnata si è attenuta al quadro normativo e ai principi giurisprudenziali che consentono l'utilizzabilità dei tabulati anche per i fatti precedenti all'entrata in vigore dell'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, unitamente ad altri elementi di prova ([OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 47034 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 285419). Invero, la motivazione impugnata non ha fondato l'affermazione di responsabilità soltanto sul dato emergente dai tabulati telefonici ma, in linea con la giurisprudenza di legittimità (vedi Sez.4 n. 50102 del 5/12/2023, Rv. 285469), ha collocato le risultanze del traffico telefonico all'interno di un più ampio e convergente compendio indiziario, valutato secondo il criterio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., comprensivo delle emergenze dichiarative, della telefonata anonima (poi riferita a [OSCURATO:PERSONA]), degli accertamenti relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e della ricostruzione dei contatti intrattenuti, nell'immediatezza del fatto, dall'utenza in uso all'odierno ricorrente. La generica censura in tema di acquisizione e utilizzazione dei tabulati, pertanto, ha per oggetto un rituale elemento di prova, e non giunge ad aggredire la ratio decidendi della pronuncia di appello, ma ne seleziona un singolo segmento probatorio, contrapponendovi una lettura parcellizzata, riduttiva e non decisiva. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 190, 192 e 194 cod. proc. pen. in punto di individuazione del conducente della [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale doglianza non si misura con l'effettiva struttura argomentativa della decisione impugnata, che ha ricostruito la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla guida del veicolo mediante un ragionamento indiziario plurimo e coerente, fondato non soltanto sull'esclusione della guida da parte del padre [OSCURATO:PERSONA], ma anche sulla convergenza delle risultanze telefoniche, sulle dichiarazioni acquisite (in motivazione, in punto di identificazione del guidatore, sono richiamate le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Petroni e altri che non sono considerate nella critica esposta nel ricorso) e, soprattutto, sulle condotte di allontanamento serbate dai soggetti coinvolti nell'immediatezza del sinistro e sulle versioni da loro fornite. Tutti elementi che nella motivazione strutturano, con linearità logico-deduttiva, un solido ragionamento indiziario convergente che depone per la prova certa della guida da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell'auto che ha travolto il velocipede condotto dalla vittima. Il motivo, inoltre, è connotato da un'evidente matrice fattuale, poiché tende a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ponderazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, senza individuare fratture logiche 8manifeste o violazioni dei canoni legali di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], relativo alla dedotta erronea applicazione dell'art. 589 cod. pen. e degli artt. 141, 148 e 149 cod. strada, è infondato. La Corte territoriale ha esaminato la dinamica del sinistro, il punto di contatto tangenziale tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'autoarticolato condotto da [OSCURATO:PERSONA], nonché le condizioni del velocipede, i tipi di danni evidenti riportati dai due mezzi, la successiva perdita di controllo del veicolo e l'investimento del velocipede, offrendo una spiegazione logica e coerente del nesso causale tra la manovra attuata dal [OSCURATO:PERSONA], l'interferenza determinata dall'autoarticolato e l'evento mortale. La motivazione impugnata, nel quadro della cooperazione colposa di cui all'art. 113 cod. pen., ha ricostruito, con argomentazione immune da manifeste cadute di logicità, che la [OSCURATO:PERSONA], mentre si spostava verso sinistra per superare il ciclista, veniva interessata dal sopraggiungere dell'autoarticolato, a sua volta impegnato in manovra di sorpasso; il contatto fra i mezzi, desunto dalla natura e dalla localizzazione dei danni, determinava lo strappamento del passaruota anteriore sinistro della vettura, con conseguente reazione del conducente diretta a recuperare la traiettoria e successivo impatto contro il velocipede. Siffatta ricostruzione non evidenzia salti logici, contraddizioni interne o aporie dimostrative rilevanti nel giudizio di legittimità, avendo la Corte di appello dato conto in modo lineare delle ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente persuasiva la dinamica compatibile con il contatto fra i due veicoli e con la 'successiva deviazione della [OSCURATO:PERSONA] verso il velocipede. Le deduzioni difensive, insistendo sull'assenza di una prova dichiarativa diretta della sequenza cinematica e sulla possibilità di letture alternative delle consulenze tecniche, non disvelano un vizio di manifesta illogicità, ma ripropongono una diversa valutazione del fatto. Deve, pertanto, ritenersi correttamente affermata la riferibilità causale dell'evento alla condotta colposa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'eseguire la manovra di sorpasso e nel tentativo di recuperare la traiettoria del mezzo dopo il contatto con l'autoarticolato, investiva il ciclista cagionandone il decesso. 5. In ordine al quarto motivo di ricorso riguardante, innanzi tutto, la motivazione sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche, il Collegio rileva che la motivazione impugnata, conformemente a quella di primo grado, espone chiaramente, con un costrutto logico coerente con le emergenze processuali, una serie di osservazioni sul comportamento assunto dall'imputato subito dopo il fatto nonché durante le indagini e il processo. La motivazione mette in evidenza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è 9fuggito dal luogo dell'incidente, abbandonando la vittima morente, con una condotta definita "contraria ai canoni di umanità", non ha impedito che il padre si autoaccusasse dell'incidente, non ha fornito alcun tipo di collaborazione alle indagini e al processo. Tali elementi, valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 62- bis cod. pen., sono esposti in motivazione con coerenza e linearità logica, in quanto delineano il disvalore complessivo della condotta di [OSCURATO:PERSONA] e, non illogicamente, sono stati ritenuti prevalere sulla giovane età, sull'attuale svolgimento di un'attività professionale, sull'essere stato studente universitario al momento dei fatti e sull'aver presentato denuncia di sinistro all'assicurazione. Tali elementi hanno portato, coerentemente, la Corte di appello a confermare la pena determinata in primo grado e a negare la concessione delle attenuanti generiche. Pertanto, anche in considerazione che trattasi di una pena inferiore alla media edittale, la motivazione è priva della contraddizione lamentata. 6. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo, concernente la dedotta violazione degli artt. 2, comma 3, e 175, comma 2, cod. strada, è inammissibile per genericità. La censura relativa alla qualificazione del tratto stradale e al mancato riconoscimento di un concorso di colpa della persona offesa non si confronta con la specifica motivazione della Corte di appello, che ha fondato la propria decisione anche sul documento proveniente dall'ANAS, ritenuto idoneo a chiarire la natura del segmento viario interessato dall'incidente. Il ricorrente si limita a contrapporre a tale dato le proprie deduzioni sulle caratteristiche della strada e le conclusioni del consulente, senza indicare elementi decisivi capaci di incrinare il valore dimostrativo attribuito dalla sentenza impugnata alla documentazione amministrativa richiamata. 7. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è manifestamente infondato. La motivazione della Corte di appello, segnatamente nel passaggio richiamato in ricorso, non risulta manifestamente illogica, poiché la responsabilità dell'imputato non è stata desunta da mere congetture, bensì da una pluralità di indici convergenti: la presenza dell'autoarticolato sul luogo del sinistro, le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'avvenuta percezione dell'incidente, la testimonianza di Daddario, gli esiti dei tabulati telefonici e la sequenza delle comunicazioni intercorse nell'immediatezza del fatto, anche con i familiari e con soggetti poi coinvolti nelle attività di riparazione del mezzo. La Corte territoriale ha, inoltre, logicamente correlato tali emergenze ai danni riscontrati sull'autoarticolato e sulla [OSCURATO:PERSONA], valorizzando la compatibilità del contatto tra le colonnine della ruota destra del semirimorchio e il passaruota 10anteriore sinistro dell'autovettura. In tale quadro, la prospettazione difensiva secondo cui il mezzo pesante sarebbe rimasto sempre nella propria corsia e non avrebbe posto in essere alcuna manovra imprudente si risolve in una mera alternativa ricostruttiva, non idonea a evidenziare una frattura manifesta del ragionamento probatorio sviluppato dai giudici di merito. 8. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza di interesse. La censura investe il reato di cui all'art. 189 cod. strada, rispetto al quale la Corte di appello ha già dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ne deriva che il ricorrente non vanta un interesse concreto e attuale all'esame della doglianza, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non potendo conseguire, mediante la relativa delibazione, un risultato processuale più favorevole rispetto alla declaratoria estintiva già pronunciata, in assenza di specifiche allegazioni tali da imporre l'immediata adozione di una formula liberatoria nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, sempre ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. P.Q.M