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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 19808/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 12/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiSEPARAZIONErevocamantenimento* * *decorrenza* 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * * 26784/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 26784 2021 proposto da* * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] * n. 21 presso lo studio dell avvocata* * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 1 L presso lo studio dell avvocata* * * rappresentata e difesa dall avvocato ** controricorrente intimatiavverso la sentenza n. 2313/2021 della CORTE D APPELLO diMILANO depositata il 20/07/2021* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 12/07/202311/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1.

L avvocato * * impugna per cassazione la sentenzadella corte d appello di Milano che ha respinto il gravame dalmedesimo spiegato nei confronti della sentenza del tribunale diMilano che aveva dichiarato nel giudizio reciprocamente promossonel 2016 dai coniugi * e * la separazione personalecon addebito a suo carico per violazione dell obbligo di fedeltà eassegnazione della casa coniugale alla moglie * *2.

Il tribunale milanese lo aveva anche condannato a provvedereal versamento a favore della moglie della somma mensile di euro1.000 00 a titolo di mantenimento e della somma di pari importoa titolo di contributo al mantenimento della figlia * mentreaveva revocato l obbligo a carico del padre di corrispondere allamoglie l assegno di mantenimento in favore della figliamaggiorenne ed economicamente autosufficiente * condecorrenza dal mese di dicembre 2019 confermando al contempoil sequestro conservativo dei beni immobili e mobili e dei crediti diproprietà o di spettanza del medesimo * nonché delle quotesociali allo stesso intestate sino alla concorrenza della complessivasomma di euro

40.000.3. A seguito di appello principale proposto dal * e diappello incidentale della * la corte d appello avevaconfermato la pronuncia impugnata.3.1.

Per quanto ancora rileva la corte d appello ha respinto ledoglianze mosse alla sentenza di primo grado dall appellanteprincipale.

La corte ha in primo luogo confermato la fondatezzadella statuizione di accoglimento della domanda di addebito dellaseparazione a carico del * per essere stata provata laprolungata e ripetuta violazione dell obbligo di fedeltà e la rilevanzacausale della stessa nella rottura dell unione matrimoniale2 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023nonostante le plurime riconciliazioni l ultima delle quali risalenteData pubblicazione 12/07/2023al 2014.3.2.

Inoltre la corte territoriale rilevava anche la violazionedell obbligo di prestare i mezzi di sostentamento a favore dellamoglie e della figlia e posto in essere dal * nell aprile 2016allorché aveva lasciato la casa familiare mettendo a disposizionedella famiglia la somma di euro 1.200 00 mensili inferiore rispettoa quella dovuta di euro 3.000 00 e successivamente stabilita insede presidenziale e comunicando solo nell agosto 2016 la suanuova residenza.3.3. * infondata era ritenuta dalla corte di merito larichiesta di revoca del sequestro conservativo in considerazionedell ingente debito maturato per non aver versato il mantenimentodi *3.4.

Da ultimo la corte territoriale ha ritenuto infondatal impugnazione della statuizione di prime cure sulla prevalentesoccombenza del * ai fini delle spese di lite.4.

La cassazione della sentenza d appello è chiesta dal *con ricorso notificato il 19 ottobre 2021 ed affidato a dieci motivicui resiste con controricorso * *5.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.considerato che6.

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n.4 cod.proc. civ. in relazione all art. 115 cod. proc. civ. e in relazioneall art. 654 cod. proc. pen..6.1 * il ricorrente che la corte d appello avrebbe errato nelconfermare l addebito della separazione a carico del maritorinvenendo nella sua condotta di una presunta infedeltà gli indicilesivi della dignità della moglie non motivando in ordine aldisaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulatedalla sentenza penale del tribunale di Milano che ha ritenuto3 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023insussistente il reato di maltrattamenti ai sensi dell art. 572 cod.Data pubblicazione 12/07/2023pen. compiendo in tal modo un errore ricadente su una circostanzaoggetto di discussione nell appello civile.6.2.

La censura è infondata.6.3.

In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazionedell art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 c.p.c. cfr. * * 20867/2020 .6.4. * inoltre principio costantemente affermato dallaCorte che la valutazione del giudice penale il quale — all esitodell indagine diretta ad accertare l elemento psicologico del reatodi maltrattamenti — escluda l illecito per avere la pretesa vittimatenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell imputatoconfigura non già l accertamento di fatti storici ma una valutazionedei fatti accertati e quindi non preclude al giudice civile che suglistessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazionepersonale tra coniugi di apprezzarli diversamente ai finidell addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale cfr.* 4911/1987 .6.5.

Tale ultimo criterio ermeneutico risulta essere stato seguitodalla corte territoriale nel caso in esame in cui come si evince dairichiami alla sentenza penale svolti dal ricorrente l assoluzione del* non è fondata sulla mancata prova vuoi delle relazioniextraconiugali del * vuoi della mancata prestazione delmantenimento in epoca successiva all aprile 2016 bensì4 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023sull esclusione dell idoneità della condotta del medesimo adData pubblicazione 12/07/2023umiliare e a screditare la *6.6. * quindi dal ricorso che è in tale contesto che vannoinserite e intese le valutazioni di inattendibilità delle testimonianzerese dalla figlia * e da * * espresse dal giudicepenale.6.7. * da quanto dedotto nel ricorso risulta che il dettogiudice non ha affermato l insussistenza delle relazioniextramatrimoniali ma ha escluso che dalle dichiarazionitestimoniale suddette risultasse provata la capacità offensiva dellestesse.

In altri termini il giudice penale aveva ritenuto che quantodichiarato dalla figlia * e dal teste * circal atteggiamento di ostentazione e di mancanza di riserbo del* nel vivere quelle relazioni non potesse costituire provadella condotta di maltrattamenti in ragione della inattendibilità deitesti.

La prima era coinvolta nella vicenda separativa dei genitoried era “schierata” anche per ragioni economiche con la madre.

Ilsecondo aveva avuto dissidi lavorativi con l altro.6.8.

Ebbene se così è deve ritenersi che l assoluzione decisa dalgiudice penale si fonda su un legittimo apprezzamentodell attitudine della condotta accertata a ledere il bene giuridicoprotetto ovvero la dignità della * e il suo diritto a nonessere umiliata e non sull insussistenza della condotta materialeconiugali dallo stesso intrattenute.6.9.

Ne deriva allora che la circostanza che di quelle condotte ilgiudice civile abbia svolto una diversa valutazione con riferimentoalla loro rilevanza nel contesto della delibazione della domanda diaddebitabilità della separazione non configura una violazionedell art. 115 cod. proc. civ. ben potendo il giudice civile svolgereun autonomo apprezzamento ai fini della domanda di addebito5 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023della separazione dei medesimi fatti già valutati dal giudice penaleData pubblicazione 12/07/2023nell ambito del reato di maltrattamenti.7.

Con il secondo motivo si denuncia l anomalia motivazionale exart. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. anche in relazione agliarticoli 115 132 n. 4 cod. proc. civ. e art. 111 *7.1.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata per un latodà atto della risalente crisi familiare e dell insuperabilità dellariconciliazione intervenuta nel 2014 mentre dall altro ritiene che apresunta infedeltà coniugale con la sig.ra * sia ragionedeterminante la crisi coniugale.8.

Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell art.360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 115 e116 cod. proc. civ. art. 2697 cod. civ. e art. 143 cod. civ..Deduce il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe fattocorretta applicazione della ripartizione dell onere probatorio rispettoalla violazione degli obblighi matrimoniali e al nesso causale tra lacondotta di presunta infedeltà e la irreversibile dissoluzione delrapporto coniugale trascurando di accertare la sussistenza di unapreesistente e insuperabile crisi coniugale.9.

Con il quarto motivo si denuncia in relazione all art. 360comma 1 n. 3 cod. proc. civ. la falsa applicazione degli articoli115 e 116 cod. proc. civ. in riferimento agli articoli 2697 27022712 2727 e 2729 cod. civ. nonché agli articoli 143 e 151comma 2 cod. civ. per avere la corte d appello respintol impugnazione sulla scorta unicamente di prove documentaliscritte contestate dalla parte quanto alla conformità ai fatti e su cuinon è stata assunta prova testimoniale nonché aver fondato ladecisione su elementi di prova valutativi recependoli senza alcunapprezzamento critico e facendo ricorso a semplici presunzioni ecriteri di verosimiglianza.6 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/202310.

Il secondo terzo e quarto motivo aventi ad oggetto laNumero di raccolta generale 19808/2023motivazione della decisione sul riconoscimento dell adDdaetab piutbobl icaazio ne 12/07/2023carico del * e la valutazione del materiale probatorioeffettuata dalla corte di merito possono essere esaminaticongiuntamente in quanto strettamente connessi.10.1.

Le censure sono inammissibili alla stregua dei seguentiprincipi interpretativi.10.2.

In primo luogo in seguito alla riformulazione dell art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83del 2012 conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall art. 111 comma 6 *che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali cfr. * * * 8053/2014 * 22598/2018id.7090/2022 id. 31511/2022 .10.3.

In secondo luogo come sopra già osservato la violazionedell art. 115 cod. proc. civ. richiede la denuncia che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentita7 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023dall art. 116 cod. proc. civ. * * un. 20867/2020 *Data pubblicazione 12/07/202316016/2021 .10.4.

In terzo luogo la violazione del precetto di cui all art. 2697cod. civ. censurabile per cassazione ai sensi dell art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ. è configurabile soltanto nell ipotesi incui il giudice abbia attribuito l onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura siala valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti sindacabile quest ultima in sede di legittimità entro iristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 cod. proc. civ. *13395/2018 id. 18092/2020 .10.5. * posto le suddette censure sono inammissibili perché conconsiderano le ragioni messe a fondamento della decisione.10.6.

Nel caso in esame infatti la corte territoriale dopo averricostruito la vita familiare e le relazioni extraconiugali del* precedenti il 2014 ha ritenuto sincero il tentativo diriconciliazione posto in essere dalla * nello stesso anno edettato dal desiderio di tenere unita la famiglia.10.7.

La corte territoriale ha poi ritenuto rilevanti altrecircostanze oltre alle dichiarazioni rese dalla * e dalla figlia* in sede penale.

Nello specifico sono stati valorizzati ladocumentazione acquisita circa il pagamento effettuato dal* del soggiorno della sig.ra * presso “le ** in Calabria così come la cessione di tutte le quote dellasocietà * s.r.l. alla medesima e alla figlia in concomitanzatemporale con la separazione e la successiva notifica di un primoprecetto nonché la redazione di pignoramenti negativi per ilrecupero degli assegni di mantenimento arretrati.10.8.

La corte di merito ha cioè valorizzato lo spoglio dell interopatrimonio del * avvenuto in concomitanza con la8 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023separazione nonché tutti i versamenti ingiustificati a favore dellaData pubblicazione 12/07/2023* di euro 53.000 00 nel giugno 2018 di euro 8.150nell agosto 2018 così come il bonifico di euro 1.450 00 a favoredell istituto De * per la figlia della stessa emersi dai controllifatti dalla * di finanza sui conti correnti del * Allastregua di ciò oltre che della contemporanea presenza della socia edella figlia negli stessi luoghi di villeggiatura ove soggiornava lafamiglia la corte territoriale ha ritenuto plausibile il sospetto di unarelazione sentimentale oltre che di un rapporto professionale trala * ed il * E ciò ha giustificato la riproposizionedel ricorso per separazione da parte della * che constatatala permanenza del comportamento adulterino del marito haproposto la domanda di addebito. cfr. pagg.14 16 della sentenza .10.9.

Inoltre la corte di merito ha ritenuto rilevante ai finidell addebito l omessa prestazione dei mezzi di sostentamento allafamiglia comportamento posto in essere dal * dopo essereuscito dalla casa familiare prima dell instaurazione delprocedimento di separazione.10.10.

Così ricostruita la ratio decidendi dell addebito risulta chela motivazione non è affetta da alcuna contraddittorietà insanabilecensurabile in questa sede né che la decisione sul punto si fondi suprove diverse da quelle introdotte dalle parti ovvero rientranti nelleprerogative officiose del giudice né infine che essa sia affetta daalcuna errata ripartizione dell onere della prova.

Il giudice delmerito ha valorizzato le emergenze probatorie attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altrenell ambito del prudente apprezzamento riconosciutogli dall art.116 cod. proc. civ..12.

Con il quinto motivo si denuncia l omessa motivazione su fattistorici controversi e decisivi del giudizio ex art. 360 comma 1 n.5cod. proc. civ. in relazione all intervenuta riconciliazione dellacoppia nel 2014 e ai suoi effetti rispetto alla domanda di addebito.9 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/202312.1.

La censura è inammissibile rilevando quanto sopra osservatoData pubblicazione 12/07/2023in relazione ai limiti della censura sulla motivazione al paragrafo10.2..

La corte territoriale ha argomentato sulla rilevanzariconosciuta a detta riconciliazione nel contesto dei rapporticoniugali ritenendo come sopra evidenziato esistenti una pluralitàdi elementi a sostegno della presunta relazione extraconiugale conla * e rispetto ai quali il * non prende posizionenella censura in esame.13.

Con il sesto motivo di deduce l anomalia motivazionale ex art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. anche in relazione all art. 115132 n.4 cod. proc. civ. e art. 111 * con riguardo allecircostanze relative al soggiorno della famiglia * e dellasig.ra * con la figlia che si sarebbe verificato nellostesso luogo.13.1.

La censura è inammissibile anche in tal caso rileva quantoosservato a proposito del quinto motivo a proposito delle ragioniposte a giustificazione dell addebito e con le quali il ricorrente nonsi confronta neppure nella presente censura.14.

Con il settimo motivo si denuncia il difetto di motivazione exart. 360 comma 5 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 151comma 2 143 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. in relazione alfatto che la corte territoriale avrebbe preso in considerazionecircostanze successive alla separazione di fatto e all autorizzazionedel tribunale a vivere separati riferite a tempi distanti rispetto lacessazione della convivenza quali i versamenti effettuati dal* favore della signora * nei mesi compresi frafebbraio giugno 2018 e cioè un anno e più dopo il provvedimentodel giudice del 7 marzo 2017 che autorizzava i coniugi a vivereseparati nonché alla cessione di quote effettuate in favore dellasocia e della di lei figlia in contiguità temporale con la separazione.10 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/202314.1.

La censura è inammissibile perché riguarda solo uno deiData pubblicazione 12/07/2023profili valorizzati dalla corte territoriale nella motivazione diriconoscimento dell addebito.14.2.

Gli accertati versamenti posti in essere dal * benchésuccessivi all introduzione del giudizio di separazione siriverberano infatti sull osservanza da parte dello stesso deipermanenti doveri di mantenimento della famiglia dal momentoche il comportamento del coniuge a carico del quale è stataproposta una domanda di addebito per violazione dei doverimatrimoniali compreso quello di assistenza economica non puòessere considerato irrilevante ove confermi comportamenti giàmanifestatisi prima del giudizio vedi gli ingiustificati pagamentidelle vacanze della sig.ra * avvenute nei medesimiluoghi di villeggiatura della famiglia del ricorrente .15.

Con l ottavo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazioneagli artt. 143 e 151 cod. civ. per avere la corte d appello ritenutoconcausa della pronuncia di addebito della separazione in capo almarito la condotta di aver lasciato la famiglia con scarsi mezzi disostentamento e senza comunicare la propria residenza per uncerto periodo.15.1.

La censura è inammissibile.15.2.

In tema di ricorso per cassazione l onere di specificità deimotivi sancito dall art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. impone alricorrente che denunci il vizio di cui all art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. a pena d inammissibilità della censura di indicare le normedi legge di cui intende lamentare la violazione di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente arichiamare al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo non potendosi demandare alla Corte il compitodi individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende11 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che siData pubblicazione 12/07/2023pongono in contrasto con essa cfr. * * * 23745/2020 .15.3. * posto nel caso di specie il ricorrente non ha assolto alsuddetto onere di specificazione limitandosi a dedurre l asseritaerroneità della conclusione di merito formulata dalla corted appello conclusione insindacabile nei termini formulati dal giudicedi legittimità.16.

Con il nono e decimo motivo il ricorrente lamenta la falsaapplicazione dell art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ . e degliarticoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all art. 337 septiescod. civ. ed all art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. per avere lacorte d appello non applicato i principi giuridici in materia dimantenimento dei figli maggiorenni e avere fissato la revocadell assegno di mantenimento della figlia * a far data daldicembre 2019 anziché come richiesto dal padre dal maggio 2017 oda altro periodo successivo.16.1.

Le censure sono inammissibili perché prive di specificità.16.2.

Il ricorrente infatti non fa riferimento ad elementicircostanziati in relazione all asserita stabile attività lavorativa chela figlia * avrebbe svolto prima del dicembre 2019 datadalla quale la corte di merito sulla base dell estratto conto Inps hafatto decorrere la revoca del contributo di mantenimento.

Ilricorrente si limita a censurare il mancato rilievo “ad un periodo distabilità tra il mese di settembre 2018 e febbraio 2019 in cui* percepiva circa 1000 00 euro al mese” senza specificarequale attività e con quale contratto ciò sia avvenuto e pertanto nonè possibile alla Corte fare alcuna verifica circa la dedotta falsaapplicazione dei richiamati principi giurisprudenziali.17. * l esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va respintoe in applicazione del principio di soccombenza il ricorrente vacondannato alla rifusione delle spese di lite a favore dellacontroricorrente nella misura liquidata in dispositivo.12 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/202318. * i presupposti processuali per il versamento aiNumero di raccolta generale 19808/2023sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio * 0pu2bb l icnaz.io ne 12/07/2023115 da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione sedovuto. * dati personali in caso di diffusione dlepresente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 12/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiSEPARAZIONErevocamantenimento* * *decorrenza* 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * * 26784/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 26784 2021 proposto da* * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] * n. 21 presso lo studio dell avvocata* * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 1 L presso lo studio dell avvocata* * * rappresentata e difesa dall avvocato ** controricorrente intimatiavverso la sentenza n. 2313/2021 della CORTE D APPELLO diMILANO depositata il 20/07/2021* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 12/07/202311/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1.

L avvocato * * impugna per cassazione la sentenzadella corte d appello di Milano che ha respinto il gravame dalmedesimo spiegato nei confronti della sentenza del tribunale diMilano che aveva dichiarato nel giudizio reciprocamente promossonel 2016 dai coniugi * e * la separazione personalecon addebito a suo carico per violazione dell obbligo di fedeltà eassegnazione della casa coniugale alla moglie * *2.

Il tribunale milanese lo aveva anche condannato a provvedereal versamento a favore della moglie della somma mensile di euro1.000 00 a titolo di mantenimento e della somma di pari importoa titolo di contributo al mantenimento della figlia * mentreaveva revocato l obbligo a carico del padre di corrispondere allamoglie l assegno di mantenimento in favore della figliamaggiorenne ed economicamente autosufficiente * condecorrenza dal mese di dicembre 2019 confermando al contempoil sequestro conservativo dei beni immobili e mobili e dei crediti diproprietà o di spettanza del medesimo * nonché delle quotesociali allo stesso intestate sino alla concorrenza della complessivasomma di euro

40.000.3. A seguito di appello principale proposto dal * e diappello incidentale della * la corte d appello avevaconfermato la pronuncia impugnata.3.1.

Per quanto ancora rileva la corte d appello ha respinto ledoglianze mosse alla sentenza di primo grado dall appellanteprincipale.

La corte ha in primo luogo confermato la fondatezzadella statuizione di accoglimento della domanda di addebito dellaseparazione a carico del * per essere stata provata laprolungata e ripetuta violazione dell obbligo di fedeltà e la rilevanzacausale della stessa nella rottura dell unione matrimoniale2 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023nonostante le plurime riconciliazioni l ultima delle quali risalenteData pubblicazione 12/07/2023al 2014.3.2.

Inoltre la corte territoriale rilevava anche la violazionedell obbligo di prestare i mezzi di sostentamento a favore dellamoglie e della figlia e posto in essere dal * nell aprile 2016allorché aveva lasciato la casa familiare mettendo a disposizionedella famiglia la somma di euro 1.200 00 mensili inferiore rispettoa quella dovuta di euro 3.000 00 e successivamente stabilita insede presidenziale e comunicando solo nell agosto 2016 la suanuova residenza.3.3. * infondata era ritenuta dalla corte di merito larichiesta di revoca del sequestro conservativo in considerazionedell ingente debito maturato per non aver versato il mantenimentodi *3.4.

Da ultimo la corte territoriale ha ritenuto infondatal impugnazione della statuizione di prime cure sulla prevalentesoccombenza del * ai fini delle spese di lite.4.

La cassazione della sentenza d appello è chiesta dal *con ricorso notificato il 19 ottobre 2021 ed affidato a dieci motivicui resiste con controricorso * *5.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.considerato che6.

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n.4 cod.proc. civ. in relazione all art. 115 cod. proc. civ. e in relazioneall art. 654 cod. proc. pen..6.1 * il ricorrente che la corte d appello avrebbe errato nelconfermare l addebito della separazione a carico del maritorinvenendo nella sua condotta di una presunta infedeltà gli indicilesivi della dignità della moglie non motivando in ordine aldisaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulatedalla sentenza penale del tribunale di Milano che ha ritenuto3 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023insussistente il reato di maltrattamenti ai sensi dell art. 572 cod.Data pubblicazione 12/07/2023pen. compiendo in tal modo un errore ricadente su una circostanzaoggetto di discussione nell appello civile.6.2.

La censura è infondata.6.3.

In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazionedell art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 c.p.c. cfr. * * 20867/2020 .6.4. * inoltre principio costantemente affermato dallaCorte che la valutazione del giudice penale il quale — all esitodell indagine diretta ad accertare l elemento psicologico del reatodi maltrattamenti — escluda l illecito per avere la pretesa vittimatenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell imputatoconfigura non già l accertamento di fatti storici ma una valutazionedei fatti accertati e quindi non preclude al giudice civile che suglistessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazionepersonale tra coniugi di apprezzarli diversamente ai finidell addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale cfr.* 4911/1987 .6.5.

Tale ultimo criterio ermeneutico risulta essere stato seguitodalla corte territoriale nel caso in esame in cui come si evince dairichiami alla sentenza penale svolti dal ricorrente l assoluzione del* non è fondata sulla mancata prova vuoi delle relazioniextraconiugali del * vuoi della mancata prestazione delmantenimento in epoca successiva all aprile 2016 bensì4 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023sull esclusione dell idoneità della condotta del medesimo adData pubblicazione 12/07/2023umiliare e a screditare la *6.6. * quindi dal ricorso che è in tale contesto che vannoinserite e intese le valutazioni di inattendibilità delle testimonianzerese dalla figlia * e da * * espresse dal giudicepenale.6.7. * da quanto dedotto nel ricorso risulta che il dettogiudice non ha affermato l insussistenza delle relazioniextramatrimoniali ma ha escluso che dalle dichiarazionitestimoniale suddette risultasse provata la capacità offensiva dellestesse.

In altri termini il giudice penale aveva ritenuto che quantodichiarato dalla figlia * e dal teste * circal atteggiamento di ostentazione e di mancanza di riserbo del* nel vivere quelle relazioni non potesse costituire provadella condotta di maltrattamenti in ragione della inattendibilità deitesti.

La prima era coinvolta nella vicenda separativa dei genitoried era “schierata” anche per ragioni economiche con la madre.

Ilsecondo aveva avuto dissidi lavorativi con l altro.6.8.

Ebbene se così è deve ritenersi che l assoluzione decisa dalgiudice penale si fonda su un legittimo apprezzamentodell attitudine della condotta accertata a ledere il bene giuridicoprotetto ovvero la dignità della * e il suo diritto a nonessere umiliata e non sull insussistenza della condotta materialeconiugali dallo stesso intrattenute.6.9.

Ne deriva allora che la circostanza che di quelle condotte ilgiudice civile abbia svolto una diversa valutazione con riferimentoalla loro rilevanza nel contesto della delibazione della domanda diaddebitabilità della separazione non configura una violazionedell art. 115 cod. proc. civ. ben potendo il giudice civile svolgereun autonomo apprezzamento ai fini della domanda di addebito5 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023della separazione dei medesimi fatti già valutati dal giudice penaleData pubblicazione 12/07/2023nell ambito del reato di maltrattamenti.7.

Con il secondo motivo si denuncia l anomalia motivazionale exart. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. anche in relazione agliarticoli 115 132 n. 4 cod. proc. civ. e art. 111 *7.1.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata per un latodà atto della risalente crisi familiare e dell insuperabilità dellariconciliazione intervenuta nel 2014 mentre dall altro ritiene che apresunta infedeltà coniugale con la sig.ra * sia ragionedeterminante la crisi coniugale.8.

Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell art.360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 115 e116 cod. proc. civ. art. 2697 cod. civ. e art. 143 cod. civ..Deduce il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe fattocorretta applicazione della ripartizione dell onere probatorio rispettoalla violazione degli obblighi matrimoniali e al nesso causale tra lacondotta di presunta infedeltà e la irreversibile dissoluzione delrapporto coniugale trascurando di accertare la sussistenza di unapreesistente e insuperabile crisi coniugale.9.

Con il quarto motivo si denuncia in relazione all art. 360comma 1 n. 3 cod. proc. civ. la falsa applicazione degli articoli115 e 116 cod. proc. civ. in riferimento agli articoli 2697 27022712 2727 e 2729 cod. civ. nonché agli articoli 143 e 151comma 2 cod. civ. per avere la corte d appello respintol impugnazione sulla scorta unicamente di prove documentaliscritte contestate dalla parte quanto alla conformità ai fatti e su cuinon è stata assunta prova testimoniale nonché aver fondato ladecisione su elementi di prova valutativi recependoli senza alcunapprezzamento critico e facendo ricorso a semplici presunzioni ecriteri di verosimiglianza.6 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/202310.

Il secondo terzo e quarto motivo aventi ad oggetto laNumero di raccolta generale 19808/2023motivazione della decisione sul riconoscimento dell adDdaetab piutbobl icaazio ne 12/07/2023carico del * e la valutazione del materiale probatorioeffettuata dalla corte di merito possono essere esaminaticongiuntamente in quanto strettamente connessi.10.1.

Le censure sono inammissibili alla stregua dei seguentiprincipi interpretativi.10.2.

In primo luogo in seguito alla riformulazione dell art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83del 2012 conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall art. 111 comma 6 *che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali cfr. * * * 8053/2014 * 22598/2018id.7090/2022 id. 31511/2022 .10.3.

In secondo luogo come sopra già osservato la violazionedell art. 115 cod. proc. civ. richiede la denuncia che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentita7 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023dall art. 116 cod. proc. civ. * * un. 20867/2020 *Data pubblicazione 12/07/202316016/2021 .10.4.

In terzo luogo la violazione del precetto di cui all art. 2697cod. civ. censurabile per cassazione ai sensi dell art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ. è configurabile soltanto nell ipotesi incui il giudice abbia attribuito l onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura siala valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti sindacabile quest ultima in sede di legittimità entro iristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 cod. proc. civ. *13395/2018 id. 18092/2020 .10.5. * posto le suddette censure sono inammissibili perché conconsiderano le ragioni messe a fondamento della decisione.10.6.

Nel caso in esame infatti la corte territoriale dopo averricostruito la vita familiare e le relazioni extraconiugali del* precedenti il 2014 ha ritenuto sincero il tentativo diriconciliazione posto in essere dalla * nello stesso anno edettato dal desiderio di tenere unita la famiglia.10.7.

La corte territoriale ha poi ritenuto rilevanti altrecircostanze oltre alle dichiarazioni rese dalla * e dalla figlia* in sede penale.

Nello specifico sono stati valorizzati ladocumentazione acquisita circa il pagamento effettuato dal* del soggiorno della sig.ra * presso “le ** in Calabria così come la cessione di tutte le quote dellasocietà * s.r.l. alla medesima e alla figlia in concomitanzatemporale con la separazione e la successiva notifica di un primoprecetto nonché la redazione di pignoramenti negativi per ilrecupero degli assegni di mantenimento arretrati.10.8.

La corte di merito ha cioè valorizzato lo spoglio dell interopatrimonio del * avvenuto in concomitanza con la8 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023separazione nonché tutti i versamenti ingiustificati a favore dellaData pubblicazione 12/07/2023* di euro 53.000 00 nel giugno 2018 di euro 8.150nell agosto 2018 così come il bonifico di euro 1.450 00 a favoredell istituto De * per la figlia della stessa emersi dai controllifatti dalla * di finanza sui conti correnti del * Allastregua di ciò oltre che della contemporanea presenza della socia edella figlia negli stessi luoghi di villeggiatura ove soggiornava lafamiglia la corte territoriale ha ritenuto plausibile il sospetto di unarelazione sentimentale oltre che di un rapporto professionale trala * ed il * E ciò ha giustificato la riproposizionedel ricorso per separazione da parte della * che constatatala permanenza del comportamento adulterino del marito haproposto la domanda di addebito. cfr. pagg.14 16 della sentenza .10.9.

Inoltre la corte di merito ha ritenuto rilevante ai finidell addebito l omessa prestazione dei mezzi di sostentamento allafamiglia comportamento posto in essere dal * dopo essereuscito dalla casa familiare prima dell instaurazione delprocedimento di separazione.10.10.

Così ricostruita la ratio decidendi dell addebito risulta chela motivazione non è affetta da alcuna contraddittorietà insanabilecensurabile in questa sede né che la decisione sul punto si fondi suprove diverse da quelle introdotte dalle parti ovvero rientranti nelleprerogative officiose del giudice né infine che essa sia affetta daalcuna errata ripartizione dell onere della prova.

Il giudice delmerito ha valorizzato le emergenze probatorie attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altrenell ambito del prudente apprezzamento riconosciutogli dall art.116 cod. proc. civ..12.

Con il quinto motivo si denuncia l omessa motivazione su fattistorici controversi e decisivi del giudizio ex art. 360 comma 1 n.5cod. proc. civ. in relazione all intervenuta riconciliazione dellacoppia nel 2014 e ai suoi effetti rispetto alla domanda di addebito.9 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/202312.1.

La censura è inammissibile rilevando quanto sopra osservatoData pubblicazione 12/07/2023in relazione ai limiti della censura sulla motivazione al paragrafo10.2..

La corte territoriale ha argomentato sulla rilevanzariconosciuta a detta riconciliazione nel contesto dei rapporticoniugali ritenendo come sopra evidenziato esistenti una pluralitàdi elementi a sostegno della presunta relazione extraconiugale conla * e rispetto ai quali il * non prende posizionenella censura in esame.13.

Con il sesto motivo di deduce l anomalia motivazionale ex art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. anche in relazione all art. 115132 n.4 cod. proc. civ. e art. 111 * con riguardo allecircostanze relative al soggiorno della famiglia * e dellasig.ra * con la figlia che si sarebbe verificato nellostesso luogo.13.1.

La censura è inammissibile anche in tal caso rileva quantoosservato a proposito del quinto motivo a proposito delle ragioniposte a giustificazione dell addebito e con le quali il ricorrente nonsi confronta neppure nella presente censura.14.

Con il settimo motivo si denuncia il difetto di motivazione exart. 360 comma 5 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 151comma 2 143 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. in relazione alfatto che la corte territoriale avrebbe preso in considerazionecircostanze successive alla separazione di fatto e all autorizzazionedel tribunale a vivere separati riferite a tempi distanti rispetto lacessazione della convivenza quali i versamenti effettuati dal* favore della signora * nei mesi compresi frafebbraio giugno 2018 e cioè un anno e più dopo il provvedimentodel giudice del 7 marzo 2017 che autorizzava i coniugi a vivereseparati nonché alla cessione di quote effettuate in favore dellasocia e della di lei figlia in contiguità temporale con la separazione.10 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/202314.1.

La censura è inammissibile perché riguarda solo uno deiData pubblicazione 12/07/2023profili valorizzati dalla corte territoriale nella motivazione diriconoscimento dell addebito.14.2.

Gli accertati versamenti posti in essere dal * benchésuccessivi all introduzione del giudizio di separazione siriverberano infatti sull osservanza da parte dello stesso deipermanenti doveri di mantenimento della famiglia dal momentoche il comportamento del coniuge a carico del quale è stataproposta una domanda di addebito per violazione dei doverimatrimoniali compreso quello di assistenza economica non puòessere considerato irrilevante ove confermi comportamenti giàmanifestatisi prima del giudizio vedi gli ingiustificati pagamentidelle vacanze della sig.ra * avvenute nei medesimiluoghi di villeggiatura della famiglia del ricorrente .15.

Con l ottavo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazioneagli artt. 143 e 151 cod. civ. per avere la corte d appello ritenutoconcausa della pronuncia di addebito della separazione in capo almarito la condotta di aver lasciato la famiglia con scarsi mezzi disostentamento e senza comunicare la propria residenza per uncerto periodo.15.1.

La censura è inammissibile.15.2.

In tema di ricorso per cassazione l onere di specificità deimotivi sancito dall art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. impone alricorrente che denunci il vizio di cui all art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. a pena d inammissibilità della censura di indicare le normedi legge di cui intende lamentare la violazione di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente arichiamare al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo non potendosi demandare alla Corte il compitodi individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende11 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che siData pubblicazione 12/07/2023pongono in contrasto con essa cfr. * * * 23745/2020 .15.3. * posto nel caso di specie il ricorrente non ha assolto alsuddetto onere di specificazione limitandosi a dedurre l asseritaerroneità della conclusione di merito formulata dalla corted appello conclusione insindacabile nei termini formulati dal giudicedi legittimità.16.

Con il nono e decimo motivo il ricorrente lamenta la falsaapplicazione dell art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ . e degliarticoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all art. 337 septiescod. civ. ed all art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. per avere lacorte d appello non applicato i principi giuridici in materia dimantenimento dei figli maggiorenni e avere fissato la revocadell assegno di mantenimento della figlia * a far data daldicembre 2019 anziché come richiesto dal padre dal maggio 2017 oda altro periodo successivo.16.1.

Le censure sono inammissibili perché prive di specificità.16.2.

Il ricorrente infatti non fa riferimento ad elementicircostanziati in relazione all asserita stabile attività lavorativa chela figlia * avrebbe svolto prima del dicembre 2019 datadalla quale la corte di merito sulla base dell estratto conto Inps hafatto decorrere la revoca del contributo di mantenimento.

Ilricorrente si limita a censurare il mancato rilievo “ad un periodo distabilità tra il mese di settembre 2018 e febbraio 2019 in cui* percepiva circa 1000 00 euro al mese” senza specificarequale attività e con quale contratto ciò sia avvenuto e pertanto nonè possibile alla Corte fare alcuna verifica circa la dedotta falsaapplicazione dei richiamati principi giurisprudenziali.17. * l esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va respintoe in applicazione del principio di soccombenza il ricorrente vacondannato alla rifusione delle spese di lite a favore dellacontroricorrente nella misura liquidata in dispositivo.12 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/202318. * i presupposti processuali per il versamento aiNumero di raccolta generale 19808/2023sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio * 0pu2bb l icnaz.io ne 12/07/2023115 da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione sedovuto. * dati personali in caso di diffusione dlepresente provvedimento. *La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro4.000 00 per compensi ed euro 200 00 per esborsi oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002 dàversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 11 maggio 2023.Il Presidente13 di 13* **La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro4.000 00 per compensi ed euro 200 00 per esborsi oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002 dàversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 11 maggio 2023.Il Presidente13 di 13* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 12/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiSEPARAZIONErevocamantenimento* * *decorrenza* 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * * 26784/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 26784 2021 proposto da* * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] * n. 21 presso lo studio dell avvocata* * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 1 L presso lo studio dell avvocata* * * rappresentata e difesa dall avvocato ** controricorrente intimatiavverso la sentenza n. 2313/2021 della CORTE D APPELLO diMILANO depositata il 20/07/2021* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 12/07/202311/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1. L avvocato * * impugna per cassazione la sentenzadella corte d appello di Milano che ha respinto il gravame dalmedesimo spiegato nei confronti della sentenza del tribunale diMilano che aveva dichiarato nel giudizio reciprocamente promossonel 2016 dai coniugi * e * la separazione personalecon addebito a suo carico per violazione dell obbligo di fedeltà eassegnazione della casa coniugale alla moglie * *2. Il tribunale milanese lo aveva anche condannato a provvedereal versamento a favore della moglie della somma mensile di euro1.000 00 a titolo di mantenimento e della somma di pari importoa titolo di contributo al mantenimento della figlia * mentreaveva revocato l obbligo a carico del padre di corrispondere allamoglie l assegno di mantenimento in favore della figliamaggiorenne ed economicamente autosufficiente * condecorrenza dal mese di dicembre 2019 confermando al contempoil sequestro conservativo dei beni immobili e mobili e dei crediti diproprietà o di spettanza del medesimo * nonché delle quotesociali allo stesso intestate sino alla concorrenza della complessivasomma di euro 40.000.3. A seguito di appello principale proposto dal * e diappello incidentale della * la corte d appello avevaconfermato la pronuncia impugnata.3.1. Per quanto ancora rileva la corte d appello ha respinto ledoglianze mosse alla sentenza di primo grado dall appellanteprincipale. La corte ha in primo luogo confermato la fondatezzadella statuizione di accoglimento della domanda di addebito dellaseparazione a carico del * per essere stata provata laprolungata e ripetuta violazione dell obbligo di fedeltà e la rilevanzacausale della stessa nella rottura dell unione matrimoniale2 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023nonostante le plurime riconciliazioni l ultima delle quali risalenteData pubblicazione 12/07/2023al 2014.3.2. Inoltre la corte territoriale rilevava anche la violazionedell obbligo di prestare i mezzi di sostentamento a favore dellamoglie e della figlia e posto in essere dal * nell aprile 2016allorché aveva lasciato la casa familiare mettendo a disposizionedella famiglia la somma di euro 1.200 00 mensili inferiore rispettoa quella dovuta di euro 3.000 00 e successivamente stabilita insede presidenziale e comunicando solo nell agosto 2016 la suanuova residenza.3.3. * infondata era ritenuta dalla corte di merito larichiesta di revoca del sequestro conservativo in considerazionedell ingente debito maturato per non aver versato il mantenimentodi *3.4. Da ultimo la corte territoriale ha ritenuto infondatal impugnazione della statuizione di prime cure sulla prevalentesoccombenza del * ai fini delle spese di lite.4. La cassazione della sentenza d appello è chiesta dal *con ricorso notificato il 19 ottobre 2021 ed affidato a dieci motivicui resiste con controricorso * *5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.considerato che6. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n.4 cod.proc. civ. in relazione all art. 115 cod. proc. civ. e in relazioneall art. 654 cod. proc. pen..6.1 * il ricorrente che la corte d appello avrebbe errato nelconfermare l addebito della separazione a carico del maritorinvenendo nella sua condotta di una presunta infedeltà gli indicilesivi della dignità della moglie non motivando in ordine aldisaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulatedalla sentenza penale del tribunale di Milano che ha ritenuto3 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023insussistente il reato di maltrattamenti ai sensi dell art. 572 cod.Data pubblicazione 12/07/2023pen. compiendo in tal modo un errore ricadente su una circostanzaoggetto di discussione nell appello civile.6.2. La censura è infondata.6.3. In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazionedell art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 c.p.c. cfr. * * 20867/2020 .6.4. * inoltre principio costantemente affermato dallaCorte che la valutazione del giudice penale il quale — all esitodell indagine diretta ad accertare l elemento psicologico del reatodi maltrattamenti — escluda l illecito per avere la pretesa vittimatenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell imputatoconfigura non già l accertamento di fatti storici ma una valutazionedei fatti accertati e quindi non preclude al giudice civile che suglistessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazionepersonale tra coniugi di apprezzarli diversamente ai finidell addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale cfr.* 4911/1987 .6.5. Tale ultimo criterio ermeneutico risulta essere stato seguitodalla corte territoriale nel caso in esame in cui come si evince dairichiami alla sentenza penale svolti dal ricorrente l assoluzione del* non è fondata sulla mancata prova vuoi delle relazioniextraconiugali del * vuoi della mancata prestazione delmantenimento in epoca successiva all aprile 2016 bensì4 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023sull esclusione dell idoneità della condotta del medesimo adData pubblicazione 12/07/2023umiliare e a screditare la *6.6. * quindi dal ricorso che è in tale contesto che vannoinserite e intese le valutazioni di inattendibilità delle testimonianzerese dalla figlia * e da * * espresse dal giudicepenale.6.7. * da quanto dedotto nel ricorso risulta che il dettogiudice non ha affermato l insussistenza delle relazioniextramatrimoniali ma ha escluso che dalle dichiarazionitestimoniale suddette risultasse provata la capacità offensiva dellestesse. In altri termini il giudice penale aveva ritenuto che quantodichiarato dalla figlia * e dal teste * circal atteggiamento di ostentazione e di mancanza di riserbo del* nel vivere quelle relazioni non potesse costituire provadella condotta di maltrattamenti in ragione della inattendibilità deitesti. La prima era coinvolta nella vicenda separativa dei genitoried era “schierata” anche per ragioni economiche con la madre. Ilsecondo aveva avuto dissidi lavorativi con l altro.6.8. Ebbene se così è deve ritenersi che l assoluzione decisa dalgiudice penale si fonda su un legittimo apprezzamentodell attitudine della condotta accertata a ledere il bene giuridicoprotetto ovvero la dignità della * e il suo diritto a nonessere umiliata e non sull insussistenza della condotta materialeconiugali dallo stesso intrattenute.6.9. Ne deriva allora che la circostanza che di quelle condotte ilgiudice civile abbia svolto una diversa valutazione con riferimentoalla loro rilevanza nel contesto della delibazione della domanda diaddebitabilità della separazione non configura una violazionedell art. 115 cod. proc. civ. ben potendo il giudice civile svolgereun autonomo apprezzamento ai fini della domanda di addebito5 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023della separazione dei medesimi fatti già valutati dal giudice penaleData pubblicazione 12/07/2023nell ambito del reato di maltrattamenti.7. Con il secondo motivo si denuncia l anomalia motivazionale exart. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. anche in relazione agliarticoli 115 132 n. 4 cod. proc. civ. e art. 111 *7.1. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata per un latodà atto della risalente crisi familiare e dell insuperabilità dellariconciliazione intervenuta nel 2014 mentre dall altro ritiene che apresunta infedeltà coniugale con la sig.ra * sia ragionedeterminante la crisi coniugale.8. Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell art.360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 115 e116 cod. proc. civ. art. 2697 cod. civ. e art. 143 cod. civ..Deduce il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe fattocorretta applicazione della ripartizione dell onere probatorio rispettoalla violazione degli obblighi matrimoniali e al nesso causale tra lacondotta di presunta infedeltà e la irreversibile dissoluzione delrapporto coniugale trascurando di accertare la sussistenza di unapreesistente e insuperabile crisi coniugale.9. Con il quarto motivo si denuncia in relazione all art. 360comma 1 n. 3 cod. proc. civ. la falsa applicazione degli articoli115 e 116 cod. proc. civ. in riferimento agli articoli 2697 27022712 2727 e 2729 cod. civ. nonché agli articoli 143 e 151comma 2 cod. civ. per avere la corte d appello respintol impugnazione sulla scorta unicamente di prove documentaliscritte contestate dalla parte quanto alla conformità ai fatti e su cuinon è stata assunta prova testimoniale nonché aver fondato ladecisione su elementi di prova valutativi recependoli senza alcunapprezzamento critico e facendo ricorso a semplici presunzioni ecriteri di verosimiglianza.6 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/202310. Il secondo terzo e quarto motivo aventi ad oggetto laNumero di raccolta generale 19808/2023motivazione della decisione sul riconoscimento dell adDdaetab piutbobl icaazio ne 12/07/2023carico del * e la valutazione del materiale probatorioeffettuata dalla corte di merito possono essere esaminaticongiuntamente in quanto strettamente connessi.10.1. Le censure sono inammissibili alla stregua dei seguentiprincipi interpretativi.10.2. In primo luogo in seguito alla riformulazione dell art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83del 2012 conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall art. 111 comma 6 *che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali cfr. * * * 8053/2014 * 22598/2018id.7090/2022 id. 31511/2022 .10.3. In secondo luogo come sopra già osservato la violazionedell art. 115 cod. proc. civ. richiede la denuncia che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentita7 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023dall art. 116 cod. proc. civ. * * un. 20867/2020 *Data pubblicazione 12/07/202316016/2021 .10.4. In terzo luogo la violazione del precetto di cui all art. 2697cod. civ. censurabile per cassazione ai sensi dell art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ. è configurabile soltanto nell ipotesi incui il giudice abbia attribuito l onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura siala valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti sindacabile quest ultima in sede di legittimità entro iristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 cod. proc. civ. *13395/2018 id. 18092/2020 .10.5. * posto le suddette censure sono inammissibili perché conconsiderano le ragioni messe a fondamento della decisione.10.6. Nel caso in esame infatti la corte territoriale dopo averricostruito la vita familiare e le relazioni extraconiugali del* precedenti il 2014 ha ritenuto sincero il tentativo diriconciliazione posto in essere dalla * nello stesso anno edettato dal desiderio di tenere unita la famiglia.10.7. La corte territoriale ha poi ritenuto rilevanti altrecircostanze oltre alle dichiarazioni rese dalla * e dalla figlia* in sede penale. Nello specifico sono stati valorizzati ladocumentazione acquisita circa il pagamento effettuato dal* del soggiorno della sig.ra * presso “le ** in Calabria così come la cessione di tutte le quote dellasocietà * s.r.l. alla medesima e alla figlia in concomitanzatemporale con la separazione e la successiva notifica di un primoprecetto nonché la redazione di pignoramenti negativi per ilrecupero degli assegni di mantenimento arretrati.10.8. La corte di merito ha cioè valorizzato lo spoglio dell interopatrimonio del * avvenuto in concomitanza con la8 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023separazione nonché tutti i versamenti ingiustificati a favore dellaData pubblicazione 12/07/2023* di euro 53.000 00 nel giugno 2018 di euro 8.150nell agosto 2018 così come il bonifico di euro 1.450 00 a favoredell istituto De * per la figlia della stessa emersi dai controllifatti dalla * di finanza sui conti correnti del * Allastregua di ciò oltre che della contemporanea presenza della socia edella figlia negli stessi luoghi di villeggiatura ove soggiornava lafamiglia la corte territoriale ha ritenuto plausibile il sospetto di unarelazione sentimentale oltre che di un rapporto professionale trala * ed il * E ciò ha giustificato la riproposizionedel ricorso per separazione da parte della * che constatatala permanenza del comportamento adulterino del marito haproposto la domanda di addebito. cfr. pagg.14 16 della sentenza .10.9. Inoltre la corte di merito ha ritenuto rilevante ai finidell addebito l omessa prestazione dei mezzi di sostentamento allafamiglia comportamento posto in essere dal * dopo essereuscito dalla casa familiare prima dell instaurazione delprocedimento di separazione.10.10. Così ricostruita la ratio decidendi dell addebito risulta chela motivazione non è affetta da alcuna contraddittorietà insanabilecensurabile in questa sede né che la decisione sul punto si fondi suprove diverse da quelle introdotte dalle parti ovvero rientranti nelleprerogative officiose del giudice né infine che essa sia affetta daalcuna errata ripartizione dell onere della prova. Il giudice delmerito ha valorizzato le emergenze probatorie attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altrenell ambito del prudente apprezzamento riconosciutogli dall art.116 cod. proc. civ..12. Con il quinto motivo si denuncia l omessa motivazione su fattistorici controversi e decisivi del giudizio ex art. 360 comma 1 n.5cod. proc. civ. in relazione all intervenuta riconciliazione dellacoppia nel 2014 e ai suoi effetti rispetto alla domanda di addebito.9 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/202312.1. La censura è inammissibile rilevando quanto sopra osservatoData pubblicazione 12/07/2023in relazione ai limiti della censura sulla motivazione al paragrafo10.2.. La corte territoriale ha argomentato sulla rilevanzariconosciuta a detta riconciliazione nel contesto dei rapporticoniugali ritenendo come sopra evidenziato esistenti una pluralitàdi elementi a sostegno della presunta relazione extraconiugale conla * e rispetto ai quali il * non prende posizionenella censura in esame.13. Con il sesto motivo di deduce l anomalia motivazionale ex art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. anche in relazione all art. 115132 n.4 cod. proc. civ. e art. 111 * con riguardo allecircostanze relative al soggiorno della famiglia * e dellasig.ra * con la figlia che si sarebbe verificato nellostesso luogo.13.1. La censura è inammissibile anche in tal caso rileva quantoosservato a proposito del quinto motivo a proposito delle ragioniposte a giustificazione dell addebito e con le quali il ricorrente nonsi confronta neppure nella presente censura.14. Con il settimo motivo si denuncia il difetto di motivazione exart. 360 comma 5 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 151comma 2 143 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. in relazione alfatto che la corte territoriale avrebbe preso in considerazionecircostanze successive alla separazione di fatto e all autorizzazionedel tribunale a vivere separati riferite a tempi distanti rispetto lacessazione della convivenza quali i versamenti effettuati dal* favore della signora * nei mesi compresi frafebbraio giugno 2018 e cioè un anno e più dopo il provvedimentodel giudice del 7 marzo 2017 che autorizzava i coniugi a vivereseparati nonché alla cessione di quote effettuate in favore dellasocia e della di lei figlia in contiguità temporale con la separazione.10 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/202314.1. La censura è inammissibile perché riguarda solo uno deiData pubblicazione 12/07/2023profili valorizzati dalla corte territoriale nella motivazione diriconoscimento dell addebito.14.2. Gli accertati versamenti posti in essere dal * benchésuccessivi all introduzione del giudizio di separazione siriverberano infatti sull osservanza da parte dello stesso deipermanenti doveri di mantenimento della famiglia dal momentoche il comportamento del coniuge a carico del quale è stataproposta una domanda di addebito per violazione dei doverimatrimoniali compreso quello di assistenza economica non puòessere considerato irrilevante ove confermi comportamenti giàmanifestatisi prima del giudizio vedi gli ingiustificati pagamentidelle vacanze della sig.ra * avvenute nei medesimiluoghi di villeggiatura della famiglia del ricorrente .15. Con l ottavo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazioneagli artt. 143 e 151 cod. civ. per avere la corte d appello ritenutoconcausa della pronuncia di addebito della separazione in capo almarito la condotta di aver lasciato la famiglia con scarsi mezzi disostentamento e senza comunicare la propria residenza per uncerto periodo.15.1. La censura è inammissibile.15.2. In tema di ricorso per cassazione l onere di specificità deimotivi sancito dall art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. impone alricorrente che denunci il vizio di cui all art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. a pena d inammissibilità della censura di indicare le normedi legge di cui intende lamentare la violazione di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente arichiamare al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo non potendosi demandare alla Corte il compitodi individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende11 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che siData pubblicazione 12/07/2023pongono in contrasto con essa cfr. * * * 23745/2020 .15.3. * posto nel caso di specie il ricorrente non ha assolto alsuddetto onere di specificazione limitandosi a dedurre l asseritaerroneità della conclusione di merito formulata dalla corted appello conclusione insindacabile nei termini formulati dal giudicedi legittimità.16. Con il nono e decimo motivo il ricorrente lamenta la falsaapplicazione dell art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ . e degliarticoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all art. 337 septiescod. civ. ed all art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. per avere lacorte d appello non applicato i principi giuridici in materia dimantenimento dei figli maggiorenni e avere fissato la revocadell assegno di mantenimento della figlia * a far data daldicembre 2019 anziché come richiesto dal padre dal maggio 2017 oda altro periodo successivo.16.1. Le censure sono inammissibili perché prive di specificità.16.2. Il ricorrente infatti non fa riferimento ad elementicircostanziati in relazione all asserita stabile attività lavorativa chela figlia * avrebbe svolto prima del dicembre 2019 datadalla quale la corte di merito sulla base dell estratto conto Inps hafatto decorrere la revoca del contributo di mantenimento. Ilricorrente si limita a censurare il mancato rilievo “ad un periodo distabilità tra il mese di settembre 2018 e febbraio 2019 in cui* percepiva circa 1000 00 euro al mese” senza specificarequale attività e con quale contratto ciò sia avvenuto e pertanto nonè possibile alla Corte fare alcuna verifica circa la dedotta falsaapplicazione dei richiamati principi giurisprudenziali.17. * l esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va respintoe in applicazione del principio di soccombenza il ricorrente vacondannato alla rifusione delle spese di lite a favore dellacontroricorrente nella misura liquidata in dispositivo.12 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/202318. * i presupposti processuali per il versamento aiNumero di raccolta generale 19808/2023sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio * 0pu2bb l icnaz.io ne 12/07/2023115 da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione sedovuto. * dati personali in caso di diffusione dlepresente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 12/07/2023PRIMA SEZIONE CIVILEOggettoComposta dai MagistratiSEPARAZIONErevocamantenimento* * *decorrenza* 11/05/2023* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * * 26784/2021* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 26784 2021 proposto da* * * elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] * n. 21 presso lo studio dell avvocata* * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 1 L presso lo studio dell avvocata* * * rappresentata e difesa dall avvocato ** controricorrente intimatiavverso la sentenza n. 2313/2021 della CORTE D APPELLO diMILANO depositata il 20/07/2021* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 12/07/202311/05/2023 dalla consigliera * *rilevato che1. L avvocato * * impugna per cassazione la sentenzadella corte d appello di Milano che ha respinto il gravame dalmedesimo spiegato nei confronti della sentenza del tribunale diMilano che aveva dichiarato nel giudizio reciprocamente promossonel 2016 dai coniugi * e * la separazione personalecon addebito a suo carico per violazione dell obbligo di fedeltà eassegnazione della casa coniugale alla moglie * *2. Il tribunale milanese lo aveva anche condannato a provvedereal versamento a favore della moglie della somma mensile di euro1.000 00 a titolo di mantenimento e della somma di pari importoa titolo di contributo al mantenimento della figlia * mentreaveva revocato l obbligo a carico del padre di corrispondere allamoglie l assegno di mantenimento in favore della figliamaggiorenne ed economicamente autosufficiente * condecorrenza dal mese di dicembre 2019 confermando al contempoil sequestro conservativo dei beni immobili e mobili e dei crediti diproprietà o di spettanza del medesimo * nonché delle quotesociali allo stesso intestate sino alla concorrenza della complessivasomma di euro 40.000.3. A seguito di appello principale proposto dal * e diappello incidentale della * la corte d appello avevaconfermato la pronuncia impugnata.3.1. Per quanto ancora rileva la corte d appello ha respinto ledoglianze mosse alla sentenza di primo grado dall appellanteprincipale. La corte ha in primo luogo confermato la fondatezzadella statuizione di accoglimento della domanda di addebito dellaseparazione a carico del * per essere stata provata laprolungata e ripetuta violazione dell obbligo di fedeltà e la rilevanzacausale della stessa nella rottura dell unione matrimoniale2 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023nonostante le plurime riconciliazioni l ultima delle quali risalenteData pubblicazione 12/07/2023al 2014.3.2. Inoltre la corte territoriale rilevava anche la violazionedell obbligo di prestare i mezzi di sostentamento a favore dellamoglie e della figlia e posto in essere dal * nell aprile 2016allorché aveva lasciato la casa familiare mettendo a disposizionedella famiglia la somma di euro 1.200 00 mensili inferiore rispettoa quella dovuta di euro 3.000 00 e successivamente stabilita insede presidenziale e comunicando solo nell agosto 2016 la suanuova residenza.3.3. * infondata era ritenuta dalla corte di merito larichiesta di revoca del sequestro conservativo in considerazionedell ingente debito maturato per non aver versato il mantenimentodi *3.4. Da ultimo la corte territoriale ha ritenuto infondatal impugnazione della statuizione di prime cure sulla prevalentesoccombenza del * ai fini delle spese di lite.4. La cassazione della sentenza d appello è chiesta dal *con ricorso notificato il 19 ottobre 2021 ed affidato a dieci motivicui resiste con controricorso * *5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.considerato che6. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n.4 cod.proc. civ. in relazione all art. 115 cod. proc. civ. e in relazioneall art. 654 cod. proc. pen..6.1 * il ricorrente che la corte d appello avrebbe errato nelconfermare l addebito della separazione a carico del maritorinvenendo nella sua condotta di una presunta infedeltà gli indicilesivi della dignità della moglie non motivando in ordine aldisaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulatedalla sentenza penale del tribunale di Milano che ha ritenuto3 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023insussistente il reato di maltrattamenti ai sensi dell art. 572 cod.Data pubblicazione 12/07/2023pen. compiendo in tal modo un errore ricadente su una circostanzaoggetto di discussione nell appello civile.6.2. La censura è infondata.6.3. In tema di ricorso per cassazione per dedurre la violazionedell art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentitadall art. 116 c.p.c. cfr. * * 20867/2020 .6.4. * inoltre principio costantemente affermato dallaCorte che la valutazione del giudice penale il quale — all esitodell indagine diretta ad accertare l elemento psicologico del reatodi maltrattamenti — escluda l illecito per avere la pretesa vittimatenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell imputatoconfigura non già l accertamento di fatti storici ma una valutazionedei fatti accertati e quindi non preclude al giudice civile che suglistessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazionepersonale tra coniugi di apprezzarli diversamente ai finidell addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale cfr.* 4911/1987 .6.5. Tale ultimo criterio ermeneutico risulta essere stato seguitodalla corte territoriale nel caso in esame in cui come si evince dairichiami alla sentenza penale svolti dal ricorrente l assoluzione del* non è fondata sulla mancata prova vuoi delle relazioniextraconiugali del * vuoi della mancata prestazione delmantenimento in epoca successiva all aprile 2016 bensì4 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023sull esclusione dell idoneità della condotta del medesimo adData pubblicazione 12/07/2023umiliare e a screditare la *6.6. * quindi dal ricorso che è in tale contesto che vannoinserite e intese le valutazioni di inattendibilità delle testimonianzerese dalla figlia * e da * * espresse dal giudicepenale.6.7. * da quanto dedotto nel ricorso risulta che il dettogiudice non ha affermato l insussistenza delle relazioniextramatrimoniali ma ha escluso che dalle dichiarazionitestimoniale suddette risultasse provata la capacità offensiva dellestesse. In altri termini il giudice penale aveva ritenuto che quantodichiarato dalla figlia * e dal teste * circal atteggiamento di ostentazione e di mancanza di riserbo del* nel vivere quelle relazioni non potesse costituire provadella condotta di maltrattamenti in ragione della inattendibilità deitesti. La prima era coinvolta nella vicenda separativa dei genitoried era “schierata” anche per ragioni economiche con la madre. Ilsecondo aveva avuto dissidi lavorativi con l altro.6.8. Ebbene se così è deve ritenersi che l assoluzione decisa dalgiudice penale si fonda su un legittimo apprezzamentodell attitudine della condotta accertata a ledere il bene giuridicoprotetto ovvero la dignità della * e il suo diritto a nonessere umiliata e non sull insussistenza della condotta materialeconiugali dallo stesso intrattenute.6.9. Ne deriva allora che la circostanza che di quelle condotte ilgiudice civile abbia svolto una diversa valutazione con riferimentoalla loro rilevanza nel contesto della delibazione della domanda diaddebitabilità della separazione non configura una violazionedell art. 115 cod. proc. civ. ben potendo il giudice civile svolgereun autonomo apprezzamento ai fini della domanda di addebito5 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023della separazione dei medesimi fatti già valutati dal giudice penaleData pubblicazione 12/07/2023nell ambito del reato di maltrattamenti.7. Con il secondo motivo si denuncia l anomalia motivazionale exart. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. anche in relazione agliarticoli 115 132 n. 4 cod. proc. civ. e art. 111 *7.1. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata per un latodà atto della risalente crisi familiare e dell insuperabilità dellariconciliazione intervenuta nel 2014 mentre dall altro ritiene che apresunta infedeltà coniugale con la sig.ra * sia ragionedeterminante la crisi coniugale.8. Con il terzo motivo si denuncia la falsa applicazione dell art.360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 115 e116 cod. proc. civ. art. 2697 cod. civ. e art. 143 cod. civ..Deduce il ricorrente che la corte territoriale non avrebbe fattocorretta applicazione della ripartizione dell onere probatorio rispettoalla violazione degli obblighi matrimoniali e al nesso causale tra lacondotta di presunta infedeltà e la irreversibile dissoluzione delrapporto coniugale trascurando di accertare la sussistenza di unapreesistente e insuperabile crisi coniugale.9. Con il quarto motivo si denuncia in relazione all art. 360comma 1 n. 3 cod. proc. civ. la falsa applicazione degli articoli115 e 116 cod. proc. civ. in riferimento agli articoli 2697 27022712 2727 e 2729 cod. civ. nonché agli articoli 143 e 151comma 2 cod. civ. per avere la corte d appello respintol impugnazione sulla scorta unicamente di prove documentaliscritte contestate dalla parte quanto alla conformità ai fatti e su cuinon è stata assunta prova testimoniale nonché aver fondato ladecisione su elementi di prova valutativi recependoli senza alcunapprezzamento critico e facendo ricorso a semplici presunzioni ecriteri di verosimiglianza.6 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/202310. Il secondo terzo e quarto motivo aventi ad oggetto laNumero di raccolta generale 19808/2023motivazione della decisione sul riconoscimento dell adDdaetab piutbobl icaazio ne 12/07/2023carico del * e la valutazione del materiale probatorioeffettuata dalla corte di merito possono essere esaminaticongiuntamente in quanto strettamente connessi.10.1. Le censure sono inammissibili alla stregua dei seguentiprincipi interpretativi.10.2. In primo luogo in seguito alla riformulazione dell art. 360comma 1 n. 5 cod. proc. civ. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83del 2012 conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata in quanto il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall art. 111 comma 6 *che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali cfr. * * * 8053/2014 * 22598/2018id.7090/2022 id. 31511/2022 .10.3. In secondo luogo come sopra già osservato la violazionedell art. 115 cod. proc. civ. richiede la denuncia che il giudice incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della normaabbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli nel valutare le prove proposte dalleparti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre essendo tale attività valutativa consentita7 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023dall art. 116 cod. proc. civ. * * un. 20867/2020 *Data pubblicazione 12/07/202316016/2021 .10.4. In terzo luogo la violazione del precetto di cui all art. 2697cod. civ. censurabile per cassazione ai sensi dell art. 360 primocomma n. 3 cod. proc. civ. è configurabile soltanto nell ipotesi incui il giudice abbia attribuito l onere della prova ad una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura siala valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti sindacabile quest ultima in sede di legittimità entro iristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 cod. proc. civ. *13395/2018 id. 18092/2020 .10.5. * posto le suddette censure sono inammissibili perché conconsiderano le ragioni messe a fondamento della decisione.10.6. Nel caso in esame infatti la corte territoriale dopo averricostruito la vita familiare e le relazioni extraconiugali del* precedenti il 2014 ha ritenuto sincero il tentativo diriconciliazione posto in essere dalla * nello stesso anno edettato dal desiderio di tenere unita la famiglia.10.7. La corte territoriale ha poi ritenuto rilevanti altrecircostanze oltre alle dichiarazioni rese dalla * e dalla figlia* in sede penale. Nello specifico sono stati valorizzati ladocumentazione acquisita circa il pagamento effettuato dal* del soggiorno della sig.ra * presso “le ** in Calabria così come la cessione di tutte le quote dellasocietà * s.r.l. alla medesima e alla figlia in concomitanzatemporale con la separazione e la successiva notifica di un primoprecetto nonché la redazione di pignoramenti negativi per ilrecupero degli assegni di mantenimento arretrati.10.8. La corte di merito ha cioè valorizzato lo spoglio dell interopatrimonio del * avvenuto in concomitanza con la8 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023separazione nonché tutti i versamenti ingiustificati a favore dellaData pubblicazione 12/07/2023* di euro 53.000 00 nel giugno 2018 di euro 8.150nell agosto 2018 così come il bonifico di euro 1.450 00 a favoredell istituto De * per la figlia della stessa emersi dai controllifatti dalla * di finanza sui conti correnti del * Allastregua di ciò oltre che della contemporanea presenza della socia edella figlia negli stessi luoghi di villeggiatura ove soggiornava lafamiglia la corte territoriale ha ritenuto plausibile il sospetto di unarelazione sentimentale oltre che di un rapporto professionale trala * ed il * E ciò ha giustificato la riproposizionedel ricorso per separazione da parte della * che constatatala permanenza del comportamento adulterino del marito haproposto la domanda di addebito. cfr. pagg.14 16 della sentenza .10.9. Inoltre la corte di merito ha ritenuto rilevante ai finidell addebito l omessa prestazione dei mezzi di sostentamento allafamiglia comportamento posto in essere dal * dopo essereuscito dalla casa familiare prima dell instaurazione delprocedimento di separazione.10.10. Così ricostruita la ratio decidendi dell addebito risulta chela motivazione non è affetta da alcuna contraddittorietà insanabilecensurabile in questa sede né che la decisione sul punto si fondi suprove diverse da quelle introdotte dalle parti ovvero rientranti nelleprerogative officiose del giudice né infine che essa sia affetta daalcuna errata ripartizione dell onere della prova. Il giudice delmerito ha valorizzato le emergenze probatorie attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altrenell ambito del prudente apprezzamento riconosciutogli dall art.116 cod. proc. civ..12. Con il quinto motivo si denuncia l omessa motivazione su fattistorici controversi e decisivi del giudizio ex art. 360 comma 1 n.5cod. proc. civ. in relazione all intervenuta riconciliazione dellacoppia nel 2014 e ai suoi effetti rispetto alla domanda di addebito.9 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/202312.1. La censura è inammissibile rilevando quanto sopra osservatoData pubblicazione 12/07/2023in relazione ai limiti della censura sulla motivazione al paragrafo10.2.. La corte territoriale ha argomentato sulla rilevanzariconosciuta a detta riconciliazione nel contesto dei rapporticoniugali ritenendo come sopra evidenziato esistenti una pluralitàdi elementi a sostegno della presunta relazione extraconiugale conla * e rispetto ai quali il * non prende posizionenella censura in esame.13. Con il sesto motivo di deduce l anomalia motivazionale ex art.360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. anche in relazione all art. 115132 n.4 cod. proc. civ. e art. 111 * con riguardo allecircostanze relative al soggiorno della famiglia * e dellasig.ra * con la figlia che si sarebbe verificato nellostesso luogo.13.1. La censura è inammissibile anche in tal caso rileva quantoosservato a proposito del quinto motivo a proposito delle ragioniposte a giustificazione dell addebito e con le quali il ricorrente nonsi confronta neppure nella presente censura.14. Con il settimo motivo si denuncia il difetto di motivazione exart. 360 comma 5 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 151comma 2 143 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. in relazione alfatto che la corte territoriale avrebbe preso in considerazionecircostanze successive alla separazione di fatto e all autorizzazionedel tribunale a vivere separati riferite a tempi distanti rispetto lacessazione della convivenza quali i versamenti effettuati dal* favore della signora * nei mesi compresi frafebbraio giugno 2018 e cioè un anno e più dopo il provvedimentodel giudice del 7 marzo 2017 che autorizzava i coniugi a vivereseparati nonché alla cessione di quote effettuate in favore dellasocia e della di lei figlia in contiguità temporale con la separazione.10 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/202314.1. La censura è inammissibile perché riguarda solo uno deiData pubblicazione 12/07/2023profili valorizzati dalla corte territoriale nella motivazione diriconoscimento dell addebito.14.2. Gli accertati versamenti posti in essere dal * benchésuccessivi all introduzione del giudizio di separazione siriverberano infatti sull osservanza da parte dello stesso deipermanenti doveri di mantenimento della famiglia dal momentoche il comportamento del coniuge a carico del quale è stataproposta una domanda di addebito per violazione dei doverimatrimoniali compreso quello di assistenza economica non puòessere considerato irrilevante ove confermi comportamenti giàmanifestatisi prima del giudizio vedi gli ingiustificati pagamentidelle vacanze della sig.ra * avvenute nei medesimiluoghi di villeggiatura della famiglia del ricorrente .15. Con l ottavo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazioneagli artt. 143 e 151 cod. civ. per avere la corte d appello ritenutoconcausa della pronuncia di addebito della separazione in capo almarito la condotta di aver lasciato la famiglia con scarsi mezzi disostentamento e senza comunicare la propria residenza per uncerto periodo.15.1. La censura è inammissibile.15.2. In tema di ricorso per cassazione l onere di specificità deimotivi sancito dall art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. impone alricorrente che denunci il vizio di cui all art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. a pena d inammissibilità della censura di indicare le normedi legge di cui intende lamentare la violazione di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata che è tenuto espressamente arichiamare al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo non potendosi demandare alla Corte il compitodi individuare con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende11 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/2023Numero di raccolta generale 19808/2023le sue funzioni la norma violata o i punti della sentenza che siData pubblicazione 12/07/2023pongono in contrasto con essa cfr. * * * 23745/2020 .15.3. * posto nel caso di specie il ricorrente non ha assolto alsuddetto onere di specificazione limitandosi a dedurre l asseritaerroneità della conclusione di merito formulata dalla corted appello conclusione insindacabile nei termini formulati dal giudicedi legittimità.16. Con il nono e decimo motivo il ricorrente lamenta la falsaapplicazione dell art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ . e degliarticoli 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all art. 337 septiescod. civ. ed all art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. per avere lacorte d appello non applicato i principi giuridici in materia dimantenimento dei figli maggiorenni e avere fissato la revocadell assegno di mantenimento della figlia * a far data daldicembre 2019 anziché come richiesto dal padre dal maggio 2017 oda altro periodo successivo.16.1. Le censure sono inammissibili perché prive di specificità.16.2. Il ricorrente infatti non fa riferimento ad elementicircostanziati in relazione all asserita stabile attività lavorativa chela figlia * avrebbe svolto prima del dicembre 2019 datadalla quale la corte di merito sulla base dell estratto conto Inps hafatto decorrere la revoca del contributo di mantenimento. Ilricorrente si limita a censurare il mancato rilievo “ad un periodo distabilità tra il mese di settembre 2018 e febbraio 2019 in cui* percepiva circa 1000 00 euro al mese” senza specificarequale attività e con quale contratto ciò sia avvenuto e pertanto nonè possibile alla Corte fare alcuna verifica circa la dedotta falsaapplicazione dei richiamati principi giurisprudenziali.17. * l esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va respintoe in applicazione del principio di soccombenza il ricorrente vacondannato alla rifusione delle spese di lite a favore dellacontroricorrente nella misura liquidata in dispositivo.12 di 13* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 26784/2021Numero sezionale 2606/202318. * i presupposti processuali per il versamento aiNumero di raccolta generale 19808/2023sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio * 0pu2bb l icnaz.io ne 12/07/2023115 da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione sedovuto. * dati personali in caso di diffusione dlepresente provvedimento. *La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro4.000 00 per compensi ed euro 200 00 per esborsi oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002 dàversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 11 maggio 2023.Il Presidente13 di 13* **La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro4.000 00 per compensi ed euro 200 00 per esborsi oltre 15% perrimborso spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002 dàversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma nella camera di consiglio della Prima sezionecivile il 11 maggio 2023.Il Presidente13 di 13* *
Sentenza Cassazione n. 19808/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris