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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11688/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, confermando la condanna per i reati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione, ha ridotto la pena inflitta da anni due e mesi quattro di reclusione a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta l'entità del trattamento sanzionatorio in punto di determinazione della pena base, giudizio di bilanciamento, misura degli aumenti per lai continuazione — è manifestamente infondato, poiché il ricorrente, nonostante abbia ottenuto, in secondo grado, un rilevante ridimensionamento della pena inflitta (decurtata di un anno di reclusione), continua a dolersi della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, che, invece, risulta più che adeguatamente motivato su tutti i profili (pag. 4); Chiarito che il reato tentato è una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante, sicché, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, all'aumento di pena, a tale titolo, ex art. 81 comma secondo, cod. pen., non va applicata una ulteriore diminuzione per il tentativo (nella specie a fronte di una pena detentiva che, per il furto tentato pluriaggravato va da anni uno ad anni sei e mesi otto di reclusione, il giudice di merito ha applicato un aumento minimale di pena pari a mesi tre di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere tensore Elisabett rosini L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, confermando la condanna per i reati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione, ha ridotto la pena inflitta da anni due e mesi quattro di reclusione a quella di anni uno e mesi quattro di reclusione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta l'entità del trattamento sanzionatorio in punto di determinazione della pena base, giudizio di bilanciamento, misura degli aumenti per lai continuazione — è manifestamente infondato, poiché il ricorrente, nonostante abbia ottenuto, in secondo grado, un rilevante ridimensionamento della pena inflitta (decurtata di un anno di reclusione), continua a dolersi della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, che, invece, risulta più che adeguatamente motivato su tutti i profili (pag. 4); Chiarito che il reato tentato è una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante, sicché, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, all'aumento di pena, a tale titolo, ex art. 81 comma secondo, cod. pen., non va applicata una ulteriore diminuzione per il tentativo (nella specie a fronte di una pena detentiva che, per il furto tentato pluriaggravato va da anni uno ad anni sei e mesi otto di reclusione, il giudice di merito ha applicato un aumento minimale di pena pari a mesi tre di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere tensore Elisabett rosini L
Sentenza Cassazione n. 11688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris