CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 18571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20287-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2022 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 565 che lo rappresenta e difende ope legis; (9e- - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto di accoglimento n. cronol. 2484/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli accoglieva l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 5-ter legge n. 89/01 proposta da [OSCURATO:PERSONA], e ridotta di due anni la sospensione del giudizio presupposto in attesa della definizione dell'appello contro una sentenza non definitiva, "in parziale riforma" (sic) del decreto monocratico (che aveva liquidato l'indennizzo nella minor somma di € 12.330,00) rideterminava in complessivi € 13.590,00, oltre interessi, l'importo spettante a titolo d'equa riparazione. Regolava a carico del Ministero della Giustizia le spese del procedimento, quantificate in € 600,00, oltre accessori. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale, da esaminare in via prioritaria per l'inerenza al capo di pronuncia relativo alla quantificazione dell'indennizzo, il Ministero della Giustizia denuncia la "motivazione apparente e/o inesistente in relazione al parametro costituzionale ex art. 111 Cost. con riferimento all'art. 360/1 n.4 c.p.c.". Sostiene detta parte che in relazione al giudizio presupposto, della durata complessiva di 31 anni circa (dalla citazione innanzi al Tribunale di Avellino del 13.2.1987 fino alla pubblicazione della pronuncia d'appello, in data 26.6.2018), la Corte territoriale si è limitata a scomputare il periodo di durata ragionevole e le stasi processuali (sospensione dal 4.7.2011 al 9.12.2014 e intervallo tra il primo e il secondo grado dal 5.5.2016 al 14.7.2016). Per contro — lamenta la difesa erariale — il decreto impugnato nulla afferma circa la complessità di tale processo, benché in esso fossero stati riuniti ben dieci giudizi, a loro volta introdotti in tempi diversi (tra il 1987 ed il 1995) e aventi ad oggetto l'annullamento di altrettante delibere condominiali. Allo stesso modo, nulla è detto sull'assenza di trattazione in attesa della riunione dei vari processi, sulla rilevanza degli interessi in gioco, sul numero delle parti in causa e sulla loro condotta processuale. Con la conseguenza che, essendo mancata la valutazione del caso concreto, non è dato evincere in base a quale iter logico-giuridico la Corte distrettuale sia pervenuta ad ascrivere all'Amministrazione della Giustizia i 23 anni di durata irragionevole. 2. - Il motivo è inammissibile. Sotto l'apparenza del vizio di nullità per difetto assoluto di motivazione, la difesa erariale censura, in realtà, profili di sola sufficienza motivazionale del provvedimento impugnato, secondo il paradigma del testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c. anteriore alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 132/12. Non senza sottolineare che detta norma, anche nella formulazione previgente, derivata dalla modifica di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 40/06, implicava che la motivazione della quaestio facti fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (cfr. n. 17037/15). La manifesta contrarietà dell'unico mezzo alla lettera della legge e alla giurisprudenza di questa Corte produce, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c., come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17, l'inammissibilità del ricorso incidentale. 3. - Col primo motivo del ricorso principale è dedotta, in relazione al n. 4 dell'art.360 c.p.c., la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte sul difetto assoluto di motivazione, rispetto al minimo costituzionale esigibile, e citato, in particolare, il precedente n. 8146/20, il mezzo lamenta che la Corte territoriale non abbia minimamente giustificato la quantificazione in complessivi C 600,00 delle spese del procedimento. 4. - Il secondo motivo, del pari formulato in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., allega la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver la Corte territoriale statuito sulle spese e gli esborsi anche della fase monitoria. Dal tenore del provvedimento, si sostiene, non è dato evincere in alcun modo se — come doveroso, visto l'accoglimento dell'opposizione — la Corte territoriale vi abbia provveduto. 5. - Col terzo mezzo è dedotta, in rapporto al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli arti. 91 c.p.c., 4 D.M. n. 55/14, 12 tabella allegatavi, e 2233, secondo comma, c.c., per avere la Corte distrettuale liquidato per le spese della fase d'opposizione una somma inferiore al minimo tariffario, operando così uno scostamento sensibile dai valori medi senza indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione. 6. - I suddetti tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono. Occorre premettere che gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione (intendi: quello instaurato per effetto dell'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01) vanno liquidati in base all'art. 12 della tariffa allegata al D.M. n. 55/14, relativa ai procedimenti contenziosi (cfr. ex multis, nn. 15493/20, 16770/29 e 23187/16, nonché 26110/19, non massimata); e che, accolta l'opposizione sotto qualsivoglia profilo, il decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 3 stessa legge, deve essere per ciò solo e per ciò stesso revocato e sostituito dal provvedimento collegiale, che deve regolare le spese, per compensi ed esborsi, anche della fase monitoria con un'unica ed omnicomprensiva liquidazione globale. Inoltre, nel liquidare le spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/14, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando questi decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano tale scostamento e la sua misura (cfr. nn. 89/21 e 19989/21). 6.1. - Nel caso di specie, tanto dalla motivazione quanto dal dispositivo del provvedimento impugnato non è dato desumere con certezza se, come imposto dall'accoglimento dell'opposizione di cui all'art. 5-ter legge n. 89/01, la Corte partenopea abbia riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente principale anche le spese vive e i compensi relativi alla fase monitoria, sebbene la dizione "parziale riforma", contenuta nel dispositivo, lasci intendere che i 600,00 euro per spese si riferiscano alla sola fase dell'opposizione, intatto, e quindi da aggiungere, l'importo indicato nel decreto opposto, pari a € 540,00 per compensi e 27,00 per esborsi. Nell'un caso come nell'altro, avuto riguardo allo scaglione di valore che include la somma riconosciuta a titolo di equa riparazione (€ 13.590,00), il minimo tabellare liquidabile in base al D.M. n. 55/14 — anche applicando la massima riduzione per ciascuna voce, ai sensi degli artt. 4, primo comma, D.M. n. 55/14, oppure dell'art. 9 D.M. n. 140/12 — si attesta in complessivi € 1.559,00. Ne deriva che, assente qualsivoglia motivazione sul superamento del minimo tabellare, la liquidazione così operata è illegittima. 7. - Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale nei sensi di cui sopra, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. F'. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, inammissibile il ricorso incidentale, e cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della C