CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 10784/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC dello stesso avvocato [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 4067/07/2018, depositata il 28 . 09 .20 18; e sul ricorso iscritto al n. 12523/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Tributi–Accisa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4333/07/2018, depositata il 16.10.2018; e sul ricorso iscritto al n. 11150/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC dello stesso avvocato [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2310/09/2020, depositata il 13.10.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza n. 4067/07/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., operante come cliente grossista nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale,avverso la sentenza della CTP di Milano che rigettava il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso un avviso di pagamento e il conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative , con i quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) aveva contestato il parziale o omesso versamento delle rate di acconto per accisa su gas naturale per il periodo gennaio / dicembre 2012, oltre interessi e sanzioni; - con sentenza n. 4333/07/2018, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro altra sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso un avviso di pagamento e il conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, con i quali l’ADM aveva contestato il parziale o omesso versamento delle rate di acconto per accisa su gas naturale per il periodo dicembre 2011 e gennaio / febbraio 2012, oltre all’errata compilazione delle dichiarazioni di consumo per l’esercizio 2012; -la CTR rilevava in entrambe le sentenze che: - la CTP aveva respinto i ricors i non ritenendo applicabile la compensazione del debito contestato con eventuali crediti maturati verso l’Erario e non ritenendo sussistente alcuna situazione che potesse legittimare la non applicazione delle sanzioni; -i giudizi riguardava no solo l’applic azione delle sanzioni, posto che la questione del pagamento dell’imposta era stata definita con l’accoglimento dell’istanza presentata dalla società contribuente; -la società si era trovata in una situazione di forza maggiore che non le aveva consentito di pagare nel termine dovuto, causata dall’inerzia della stessa Amministrazione creditrice che non aveva proceduto al rimborso di quanto richiesto, nonostante la presentazione di numerose istanze, fondate su dati contabili riscontrabili , volte a consentire alla società di pagare in misura ridotta, rimaste sempre inevase, ponendo così la contribuente nella posizione di non potere disporre delle somme necessarie per il pagamento degli acconti; - la mancata risposta dell’Amministrazione induceva a ritenere non colpevole il comportamento del la contribuente che aveva in buona fedefatto affidamento sul silenzio serbato dall’Ufficio attribuendo allo stesso il significato di una risposta positiva, quale quella data su una identica istanza presentata per la rata precedentemente in scadenza; - l ’A DM impugnava la sentenz a n. 4067/07/2018 con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resisteva con controricorso; - l’ADM impugnava anche la sentenza n. 4333/07/2018 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimaneva intimata; - a seguito del ricorso per revocazione proposto dall’ADM avverso le sopra indicate sentenze e della sentenzadella CTR della Lombardia n. 4066/2018, la medesima CTR , riuniti i ricorsi, con sentenza n. 2310/09/2020, disponeva la revocazione delle sentenze impugnate , ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sostene ndo che i presunti versamenti, che secondo le sentenze impugnate per revocazione avrebbero chiuso definitivamente i procedimenti in discussione, non risultavano in realtà effettuati o risultavano parzialmente effettuati e l’esclusione delle sanzioniper forza maggiore si fondava “su un fatto” (mancanza di liquidità) “la cui verità non è stata provata”; - avverso tale ultima pronuncia la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, che ha dato origine al giudizio iscritto al n. R.G. 11150/2021, affidato a quattro motivi; -l’ADM resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va rilevato che i tre ricorsi (quelli proposti dall’ADM avverso le sentenzedella CTR della Lombardia n. 4067/07/2018 e n.4333/07/2018, iscritti rispettivamente al n. 10784/2019 R.G. e al n. 12523/2019 R.G., e quello proposto dalla società contribuente avverso la sentenzadella medesima CTR n. 2310/09/2020 , iscritto al n. 11150/2021 R.G., con cui è stata accolta l'impugnazione per revocazione delle pr ecedenti decision i) vanno riuniti , in quanto risultano contemporaneamentependenti in sede di legittimità; -d eve darsi, invero, continuità al principio affermato da questa Corte (Cass. S.U., n. 10933 del1997, n. 1814 del 2004, n. 21938 del 2006, n. 23445 del 2014, n. 10534 e n. 11898 del 2015 ; n. 16435 del 2016),secondo cui i ricorsi per cassazione, proposti, rispettivamente, contro la decisione della Corte d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso (come quello in esam e) di contemporanea pendenza in sede di legittimità, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distintiprovvedimenti) della norma dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza ; i nfatti, la riunione di detti ricorsi, purnon essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazioneproposto contro la sentenza rese in sede di appello può risultare determinante la pronuncia di cassazioneriguardante la sentenza resa in sede di revocazione; -ciò premesso, nel ricorso iscritto al n. 10784/2019 R.G., con il primo motivo, l’ADM denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la presentazione della richiesta di rateazione all’agente della riscossione non comportava alcuna definizione della lite nè acquiescenza o rinuncia della pretesa; -con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente avesse aderito alla definizione agevolata, con conseguente estinzione dell’obbligazione tributaria; -con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, comma 5, e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la sanzione amministrativa irrogata, ravvisando nella omessa risposta dell’Amministrazione alle istanze di rimborso, presentate dalla società, una causa di forza maggiore e, dunque, di non punibilità, da cui sarebbe derivata una situazione di illiquidità, e ritenendo che detta inerzia avesse comunque indotto la medesima società ad operare in buona fede; - con il quarto motivo, lamenta la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che una parte del credito non poteva essere utilizzato a compensazione del debito n el frattempo sorto a titolo di accisa, in quanto riguardava l’addizionale erariale e non l’accisa, mentre la mancata erogazione del rimborso era stata determinata dall’esistenza di una posizione debitoria della contribuente; con riferimento all’ulteriore credito sorto a seguito di conguaglio con la dichiarazione presentata per l’anno 2011, invece, la società aveva manifestato, in sede di ricorso, la volontà di portarlo in detrazione, senza rinunciare al rimborso e ai relativi interessi, come previsto dalla legge; - nel ricorso iscritto al n. 12523/2019 R.G., con il primo motivo, l’ADM denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per essere la CTR incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto, nell’ afferma re che “stante l’avvenuta chiusura tra le parti delle questioni riguardanti il pagamento dell’imposta, avvenuta con l’accoglimento dell’istanza presentata dal contribuente, residua soltanto la questione delle sanzioni…”, si è pronunciata sull’imposta che non era oggetto del giudizio, avendo la società contribuente compensato gli importi dovuti con il credito risultante dalla dichiarazione di consumo del gas naturale relativa all’EF 2011, e l’avviso di pagamento impugnato riguardava solo gli interessi e l’indennità di mora, dovut i ai sensi dell’art. 3 TUA per il ritardo/omesso versamento delle rate di acconto; - con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla debenza delle somme dovute a titolo di interessi e di indennità di mora , ai sensi de gli art t . 3 e 26 del TUA , per il ritardo / omesso pagamento delle rate di acconto, oggetto dell’avviso di pagamento impugnato; - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione de gli artt. 5, 6, comma 5, e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la sanzione amministrativa irrogata, ravvisando nella omessa risposta dell’Amministrazione alle istanze di rimborso, presentate dalla società, una causa di forza maggiore e, dunque, di non punibilità, da cui era derivata una situazione di illiquidità, e ritenendo che detta inerzia avesse comunque indotto la medesimasocietà ad operare in buona fede ; - nel ricorso iscritto al n. 1115 0/2021 R.G., con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto la richiesta di sospensione del giudizio, avendola società contribuente presentato per tutti i carichi pendenti distinte dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ex d.l. n. 193 del 2016;- con il secondo motivo, deduce la violazi one e/o falsa applicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR disposto la revocazione delle sentenze impugnate sulla base di un supposto errato apprezzamento delle risultanze fattuali e documentali da parte del giudice di merito; - con il terzo motivo, denuncia l’omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del TUA, nonché delle norme e dei principi in materia di compensazione; errata e insufficiente motivazione; illegittimità e infondatezza degli atti impugnati; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; - con il quarto motivo, lamenta l’omessa pronuncia in ordine al giudicato formatosi per omessa impugnazione del capo della sentenza di appello, concernente l’annullamento delle sanzioni per difetto del requisito di colpevolezza ex art. 5 del d.gls. n. 472 del 1997, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; -ciò posto, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 15.02.2023, con modalità telematiche, sia nel procedimento n. 10784/2019 R.G. che nel procedimento n. 11150/2021 R.G., distinte richieste di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede ch e: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguitodi rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, le istanze di sospensione vanno accolte, sicchè i giudizi in cui è stata presentata domanda vanno sospesi fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte, riunito al ricorso n. 10784/2019 R.G. il ricorso n. 12523/2019 R.G. e il ricorso n. 11150/2021 R.G.,sospende il gi