CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33123/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2024 il Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la revoca della confisca dell'area della superficie di 150 mq, disposta con la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 256, secondo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 12/3/2018 e divenuta irrevocabile il 7/9/2018, sottolineando la obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 256, terzo comma, d.lgs. 152/2006. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'errata applicazione dell'art. 256, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, e un vizio della motivazione, per il travisamento di una prova. Ha, anzitutto, lamentato l'errata applicazione dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 citato, per essere stata confermata la confisca della suddetta area della superficie di 150 mq. e delle cisterne ivi insistenti, benché tale sanzione non sia prevista dal secondo comma dell'art. 256 citato, in relazione al quale era stata pronunciata la condanna di [OSCURATO:PERSONA], essendo tale sanzione prevista solo per la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di cui al terzo comma della medesima disposizione. Ha, inoltre, lamentato la mancata considerazione dei documenti prodotti a corredo della istanza di revoca della confisca, dai quali risultava che l'area oggetto del provvedimento ablatorio non era di proprietà esclusiva dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], rny dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente illegittimità della confisca anche sotto questo ulteriore profilo, non potendo la confisca essere disposta sui beni di terzi neppure nel caso della condanna per il reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si citano le sentenze nn. 19752 del 2011 e 6542 del 2021) secondo cui non è consentito disporre la confisca per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, applicabile solo al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva. 2 L [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La confisca dell'area oggetto di una delle condotte illecite contemplate dall'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 è prevista solamente per il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva di cui al terzo comma di tale disposizione (tra l'altro solamente se l'area sia di proprietà per intero dell'autore o degli autori del reato, cfr. Sez. 3, n. 28751 del 11/05/2018, Canaccini, Rv. 273151 - 01; Sez. 3, n. 26950 del 07/04/2009, Mero, Rv. 244242 - 01), mentre è illegittima, con riguardo al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, la confisca dell'area, che, come notato, è applicabile solamente con riguardo al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva (Sez. 3, n. 6542 del 18/11/2020, dep. 2021, Canino, Rv. 281009 - 01; Sez. 3, n. 19752 del 19/04/2011, Mastrogiuseppe, Rv. 250337 - 01). Ora, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la sentenza del 12/3/2018 del Tribunale di Agrigento, irrevocabile il 7/9/2018, in relazione al reato di cui all'art. 256, secondo comma, d.lgs. n. 152 del 2006 (per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti di varia natura, pericolosi e non pericolosi, quali pneumatici di bicicletta, banconi in legno, sacchetti in plastica contenenti rifiuti solidi urbani, materiale plastico vario e tre cisterne; in Favara, il 17/11/2015). Ne consegue l'illegittimità della disposta confisca, non consentita in relazione al reato per il quale l'imputato è stato condannato con la sentenza con la quale il provvedimento ablatorio è stato disposto. Il giudice dell'esecuzione ha, inoltre, omesso di considerare i documenti allegati dai ricorrenti alla istanza di revoca della confisca, dai quali, secondo la prospettazione dei ricorrenti medesimi, sembrerebbe che l'area sia anche di loro proprietà, il che ne precluderebbe, alla stregua dell'orientamento richiamato, la confisca. Un approfondimento sul punto risulta, però, precluso dal dato assorbente della impossibilità di disporre la confisca dell'area oggetto della condotta illecita quando questa, come nel caso in esame, sia stata qualificata ai sensi dell'art. 256, secondo comma, d.lgs. 152/2006, potendo, come ricordato, essere disposta solo per il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata e la confisca revocata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e revoca la confisca disposta con la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di Agrigento