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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 05846/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10311-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'[OSCURATO:PERSONA] SERENA, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] agricolo R.G.N.10311/2018 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2024 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1227/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/11/2017 R.G.N. 14/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava le opposizioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.s. società agricola, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale Fattoria di Mocenni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società agricola, [OSCURATO:PERSONA] Giusti s.s., [OSCURATO:PERSONA] Agricola, avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto differenze contributive e sanzioni civili in relazione avari operai agricoli a tempo determinatofatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo.

Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell’Inps degli sgravi concessi.

Riteneva la Corte d’appello che sia le norme di legge, sia il contratto collettivo applicabile, non contemplassero per il rapporto subordinato di lavoro agricolo a tempo determinato la possibilità del datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo.

Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha in seguito depositato atto di rinuncia per aver presentato adesione alla definizione agevolata.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.1 l. n.389/89 e dell’art.40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, nonché dell’Avviso Comune del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di interpretazione autentica del CCNL, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, co.1, 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto provinciale di lavoro di Siena del 19.7.2004, con relativo verbale di interpretazione autentica del 20.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell’interpretazione delle sue disposizioni, ai canoni ermeneutici previsti dalle citate disposizioni codicistiche.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, anche in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la Corte ritenuto che la necessità di rapportare all’orario normale di lavoro la retribuzione imponibile a fini contributivi per gli operai agricoli a tempo determinato discendesse dall’obbligo di interpretazione della norma interna in conformità a quella comunitaria.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE o del d.lgs. n.368/01, anche se interpretato alla luce della direttiva, per avere la Corte ritenuto che nello stesso senso militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della citata direttiva.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.2, co.1 d.lgs. n.146/97, 9, co.5 l. n.67/88 per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricoleoperanti in zone svantaggiate.

Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116 l. n.388/00, per non avere la Corte disposto la riduzione delle sanzioni nonostante l’obiettiva difficoltà d’interpretazione della normativa di settore.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravventa carenza di interesse, non potendosi dichiarare l’estinzione atteso che,allo stato, non risulta sia stato pagato il debito, ed in presenza della sola dichiarazione di adesione.

Questa però integra manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, cui segue l’inammissibilità della stessa, con compensazione delle spese di lite, attesa la modalità di definizione del giudizio (v. nello stesso senso Cass.34822/23).

Segue alla inammissibilità sopravvenuta l’esclusione dell’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato (Cass.20697/21).Nei confronti degli altri ricorrenti, va detto che ilprimo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione.

Essi sono fondati.

Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s’intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, co.1 d.l. n.338/89, conv. dalla l. n. 389/89, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione.

In tali pronunce è stato chiarito che l’art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale.

La previsione contrattuale è conforme all’art.16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3.

Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE –in particolare la clausola 4.3 –poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo.

Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore di lavoro.

Dall’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi, e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10311-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'[OSCURATO:PERSONA] SERENA, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] agricolo R.G.N.10311/2018 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 CC I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1227/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/11/2017 R.G.N. 14/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze rigettava le opposizioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.s. società agricola, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale Fattoria di Mocenni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. società agricola, [OSCURATO:PERSONA] Giusti s.s., [OSCURATO:PERSONA] Agricola, avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto differenze contributive e sanzioni civili in relazione avari operai agricoli a tempo determinatofatti lavorare per orari inferiori all’orario pieno giornaliero sul quale andava calcolato il minimale contributivo. Dal mancato adempimento dell’obbligo contributivo seguiva altresì il disconoscimento da parte dell’Inps degli sgravi concessi. Riteneva la Corte d’appello che sia le norme di legge, sia il contratto collettivo applicabile, non contemplassero per il rapporto subordinato di lavoro agricolo a tempo determinato la possibilità del datore di determinare unilateralmente le ore dovute in misura inferiore al minimale contributivo. Avverso la sentenza, i ricorrenti propongono sei motivi di impugnazione, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha in seguito depositato atto di rinuncia per aver presentato adesione alla definizione agevolata. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1, co.1 l. n.389/89 e dell’art.40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, nonché dell’Avviso Comune del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di interpretazione autentica del CCNL, per avere la Corte ritenuto che, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, la retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato dovesse essere rapportata ad un orario normale di 6,30 ore settimanali e non alle ore effettivamente lavorate, sebbene di numero inferiore. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362, co.1, 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto provinciale di lavoro di Siena del 19.7.2004, con relativo verbale di interpretazione autentica del 20.11.2012, per non avere la Corte territoriale attribuito rilevanza, nell’interpretazione delle sue disposizioni, ai canoni ermeneutici previsti dalle citate disposizioni codicistiche. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, anche in relazione alla direttiva 2000/34/CE, per avere la Corte ritenuto che la necessità di rapportare all’orario normale di lavoro la retribuzione imponibile a fini contributivi per gli operai agricoli a tempo determinato discendesse dall’obbligo di interpretazione della norma interna in conformità a quella comunitaria. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE o del d.lgs. n.368/01, anche se interpretato alla luce della direttiva, per avere la Corte ritenuto che nello stesso senso militasse il divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della citata direttiva. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.2, co.1 d.lgs. n.146/97, 9, co.5 l. n.67/88 per non avere la Corte fatto applicazione dello sgravio contributivo previsto per le imprese agricoleoperanti in zone svantaggiate. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.116 l. n.388/00, per non avere la Corte disposto la riduzione delle sanzioni nonostante l’obiettiva difficoltà d’interpretazione della normativa di settore. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravventa carenza di interesse, non potendosi dichiarare l’estinzione atteso che,allo stato, non risulta sia stato pagato il debito, ed in presenza della sola dichiarazione di adesione. Questa però integra manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, cui segue l’inammissibilità della stessa, con compensazione delle spese di lite, attesa la modalità di definizione del giudizio (v. nello stesso senso Cass.34822/23). Segue alla inammissibilità sopravvenuta l’esclusione dell’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato (Cass.20697/21).Nei confronti degli altri ricorrenti, va detto che ilprimo, terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione. Essi sono fondati. Come già affermato da questa Corte con orientamento cui s’intende dare continuità (Cass.13185/22, Cass.14062/22), i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, co.1 d.l. n.338/89, conv. dalla l. n. 389/89, e dell’art. 40 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell'operaio in azienda a sua disposizione. In tali pronunce è stato chiarito che l’art.40 del citato CCNL legittima per gli operai agricoli a tempo determinato un orario di lavoro svincolato, ed anche inferiore, al normale orario giornaliero e settimanale. La previsione contrattuale è conforme all’art.16, co.1, lett. g) d.lgs. n.66/03, il quale esclude gli operai agricoli a tempo determinato dal normale orario di lavoro settimanale previsto al precedente art.3. Né in senso contrario vale il richiamo alla direttiva 99/70/CE –in particolare la clausola 4.3 –poiché essa disciplina il rapporto di lavoro, non già il regime del distinto rapporto contributivo. Stesso discorso vale per le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, le quali peraltro disciplinano l’orario massimo di lavoro, non l’orario minimo garantito al prestatore di lavoro. Dall’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo discende l’assorbimento dei restanti motivi, e
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