CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11793-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 63, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 364/2016 della Corte d'appello di Bari, depositata il 31/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. Con decreto del 26 ottobre 2015, il Tribunale di Bari ha omologato il concordato preventivo cui è stata ammessa la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rigettando le opposizioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto reclamo la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo il compimento di un atto in frode, rilevante ex art. 173 l.fall., la qualificazione di un credito come chirografario anzichè privilegiato, e l’irrisorietà della percentuale offerta ai creditori, tale da integrare la mancanza in concreto della causa concordataria. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito, contestando le avverse doglianze ed eccependo, in principalità, l’inammissibilità del reclamo, in ragione della sua tardività. 4. L’adita Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 346/2016, resa pubblica medante deposito in cancelleria in data 31 marzo 2016, ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dalla società resistente, dichiarando inammissibile il reclamo. 4.1. Ad avviso della Corte distrettuale, infatti, la regola di matrice giurisprudenziale in virtù della quale il reclamo alla corte d’appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull’omologazione del concordato preventivo, ai sensi dell’art. 183, l. fall., va proposto entro 30 giorni -in quanto con lo stesso reclamo può essere impugnata anche la sentenza dichiarativa di fallimento- si applica solo quando al diniego di omologazione del concordato si accompagna la sentenza dichiarativa di fallimento. 4.2. Viceversa, a giudizio della C orte distrettuale, quando al decreto di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato preventivo non segua la sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ed a maggior ragione quando si sia in presenza di un provvedimento di omologazione del concordato, il richiamato orientamento giurisprudenziale non può trovare applicazione, sicché il modello procedimentale cui fare riferimento per colmare le lacune normative è quello di cui all’art. 739 cod. proc. civ., con la conseguenza che il reclamo andava proposto nel termine di dieci giorni dalla notificazione del decreto, effettuata dal commissario giudiziale alla banca [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo pec, nella specie il 27 ottobre 2015. 4.3. Il reclamo proposto, invece, in data 2 dicembre 2015 era ad avviso del giudice d’appello inammissibile, in quanto tardivo. 5.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza affidato a due motivi. 6.-La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. considerato che 7. Rileva preliminarmente il collegio che il ricorso per cassazione (avviato per la notifica il 2/5/2016) è tempestivo, dovendosi applicare (Cass. 30201/2019) il principio secondo cui, in tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l.fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria (effettuata nel caso di specie il 31/3/2016), permanendo, anche rispetto all'impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il rinvio al procedimento di reclamo di cui all'art.183, comma 2, l. fall. deve intendersi riferito all'intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall'art. 18 l. fall. e non solo alla porzione del reclamo. 8. Ciò posto, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 183 l. fall., nonché dell’art. 739, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce l’erroneità della decisione impugnata per aver disposto che il termine per proporre reclamo fosse quello cui all’art. 739, cod. proc. civ., pari a 10 giorni dalla comunicazione del decreto di omologazione. 8.1. Ad avviso della Banca ricorrente, infatti, il termine per proporre reclamo avverso il decreto che omologa il concordato preventivo sarebbe, invece, quello di 30 giorni, di cui all’art.18 l. fall., applicabile al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo in virtù del rinvio operato dall’art. 183, comma 2 l. fall. all’art. 180 della medesima legge. 8.2. A sostegno della tesi esposta la ricorrente cita le pronunce Cass. n.4304/2012 e Cass. n.8575/2015. 9. Con il secondo motivo (omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta che il giudice d’appello, nel dichiarare l’inammissibilità del reclamo, abbia omesso ogni valutazione nel merito della vicenda, con la conseguente necessità, in caso di accoglimento del primo motivo, di cassare la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinché vi provveda. 10. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato (violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 183 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. censura la decisione impugnata per aver ritenuto che il dies a quo per il decorso del termine per proporre reclamo per i terzi decorresse dalla data di iscrizione del decreto nel Registro delle Imprese, nonostante vi sia prova che la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] avesse avuto conoscenza legale del decreto già prima di tale momento. 10.1. Il ricorrente incidentale, infatti, sostiene che la Banca aveva già avuto conoscenza legale del decreto in data 27 ottobre 2015, momento in cui i Commissari giudiziali hanno inoltrato il provvedimento via PEC all’indirizzo di domiciliazione che il procuratore costituito della Banca aveva ritualmente indicato nell’atto di opposizione dichiarando di ivi voler ricevere le comunicazioni di cancelleria. 10.2. Secondo questa impostazione, pertanto, anche a voler ritenere che il termine per proporre reclamo fosse quello di cui all’art. 18 l. fall. e non quello di 10 giorni previsto dall’art. 739, cod. proc. civ., lo stesso sarebbe comunque inutilmente spirato in data 26 novembre 2015, con conseguente tardività del reclamo proposto in data 2 dicembre 2015. 11. Il primo motivo di ricorso principale è fondato. 11.1.E’ stato ripetutamente chiarito che il reclamo alla corte d'appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183 legge fall., va proposto entro il termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 18 legge fall.. 11.2. In particolare èla previsione espressa della impugnabilità del decreto con lo stesso reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata ai sensi della l. fall., art. 180, a rendere applicabile il termine di cui alla l. fall., art. 18, anche per l'impugnazione del solo decreto di omologazione o di diniego di omologazione non potendo, uno stesso termine di impugnazione, mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e della eventualità che contestualmente al diniego di omologazione possa o non possa (ad esempio perché non vi sono istanze di creditori) essere pronunciata la "separata" ma "contestuale" sentenza di fallimento, impugnabile "con lo stesso reclamo”(Cass., n. 4304/2012;id. 21606/2013; id. 3463/2017; id.20892/2019). 11.3. L’assunto della corte d’appello in ordine all’applicabilità del termine di cui all’art. 739 cod. proc. civ. non merita quindi condivisione e la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, dovendosi confermare l’applicabilità del termine dell’art. 18 l. fall. Decorrente, però, non dalla iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese - perché ad impugnare è una persona individuata, l’opponente che ha partecipato al procedimento, non un terzo- bensì dalla notificazione dello stesso a cura della Cancelleria (Cass.n.30201/19). 12. Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 13. Il motivo di ricorso incidentale condizionato è inammissibile. 13.1 Con esso la parte, infatti, si limita a ribadire la diversa decorrenza del termine dalla comunicazione del provvedimento eseguita dal Commissario giudiziale, senza però precisare il suo contenuto, né indicare la collocazione del documento nel fascicolo, in violazione dell’art.366 n.6 cos proc. civ., così da non consentire a questa Corte di verificare –in assenza di indicazioni specifiche nel provvedimento impugnato- la equiparabilità in diritto della comunicazione in questione alla notificazione da parte della Cancelleria. 14. In definitiva, a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbimento del secondo motivo e inammissibilità di quello incidentale condizionato, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra indicati nonché per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa e