CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16816/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoPULLANO FRANCESCO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 386/2023,depositata il 27/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 27 marzo 2023, n. 386, che ha rigettato il gravame fatto valere dal ricorrente contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Catanzaro, che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di acquisto per usucapione della proprietà di una corte di pertinenza del proprio immobile. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile per tardività e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1 c.p.c. Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio. E’ stata depositata m emoria dal ricorrente in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è inammissibile, ma è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., che prescrive, a pena di improcedibilità, che insieme al ricorso sia depositata copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Il ricorrente ha dichiarato (v. pag. 2 del ricorso) che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 23 maggio 2023 e però non ha depositato insieme al ricorso,la relazione di notificazione. Agli atti – che la Corte è tenuta a consultare ai fini del preliminare controllo di procedibilità – non risulta depositata la relazione di notificazione della decisione impugnata. D’altro canto nello stesso ricorso, a pag. 21, si fa riferimento al deposito della “copia autentica sentenza Corte appello di Catanzaro n. 386/2023”, senza richiamare la relazione di notificazione. Neppure il controricorrente ha depositato tale atto. Considerato che il ricorso che è stato notificato in data 21 luglio 2023, quando erano ormai decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 27 marzo 2023, non opera il principio (cfr. Cass. n. 11386/2019 Cass. n. 17066/2013) che esenta dalle formalità di deposito della copia della sentenza notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine c.d. breve. Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce infatti l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione. La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando -come avvenuto nel caso in esame - la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia, come nel caso di specie, superiore a sessanta giorni (in tal senso cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 21349/2022). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Non avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.700,00di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seco