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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 1994

Cassazione n. 17963/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1994 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che concerne l'applicazione della recidiva non risulta dedotto con l'atto d'appello e, quindi, è inammissibile davanti a questa Corte.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha adeguatamente illustrato il criterio seguito per l'esercizio dle suo potere discrezionale evidenziando i gravi precedenti penali (due rapine, un'estorsione, lesioni e porto d'arma).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C70 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — 5 MAi 2022 / [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/06/1994 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che concerne l'applicazione della recidiva non risulta dedotto con l'atto d'appello e, quindi, è inammissibile davanti a questa Corte. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha adeguatamente illustrato il criterio seguito per l'esercizio dle suo potere discrezionale evidenziando i gravi precedenti penali (due rapine, un'estorsione, lesioni e porto d'arma). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C70 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — 5 MAi 2022 / [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris