CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 30643/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 4/12/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, in data 21/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Lina, in relazione al reato di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen.. Propone ricorso l'imputata, deducendo: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; II) -r4 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131- bis cod. pen.. I motivi sono inammissibili. Quanto al primo motivo, va rammentato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, mettendo in correlazione le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione con quelle argomentate dalla decisione impugnata, e di indicare gli eventuali atti del processo da cui risulterebbe il vizio lamentato. E, nel caso di specie, il motivo è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, comma 1, lettera c) e 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in quanto, non essendo indicati né gli elementi alla base della censura formulata né gli atti da cui emergerebbero i generici travisamenti lamentati nonché mancando qualsiasi riferimento alla motivazione ampia e logicamente corretta in punto di penale responsabilità dell'imputata (v. pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato), non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Con riguardo al secondo motivo, le doglianze difensive sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformandosi al costante orientamento di questa Corte (v. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018 Ud. - Rv. 274647), per il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. E, nel caso di specie, i giudici d'appello hanno evidenziato come non si potesse ricondurre la condotta alle ipotesi di esclusione della colpevolezza, stante la non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità della condotta, valorizzando negativamente la reiterazione del comportamento in un breve lasso temporale e considerando rilevante l'elemento di cui all'art. 133, comma 1, numero 1) cod. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Maria iela [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] D I'. P O S ITATA 1