CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 07618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 08/09/2021 il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha rigettato l'appello cautelare proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato di più delitti di illecita cessione pluriaggravata di sostanze stupefacenti, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, il precedente 24/06/2021, aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere cui il predetto è sottoposto con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Coronella, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Sostiene, in particolare, che i giudici della cautela avrebbero erroneamente ritenuto perduranti stringenti esigenze preventive, attribuendo rilievo a fattori - quali la gravità della condotta e la scaltrezza dell'agente, descritto come il dominus dell'attività di introduzione di stupefacenti nell'ambiente carcerario - di fatto smentiti dalle risultanze investigative, alla cui stregua emergerebbe, invece, la figura di un mero committente di acquisti di ridotti quantitativi di hashish, sprovvisto di uno stabile canale di rifornimento e privo, oltretutto, di conoscenze personali nel mondo dello spaccio. Osserva, inoltre, che anche la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione sarebbero state indebitamente desunte dalla gravità della condotta e dalla proclività a delinquere dell'agente, senza tener conto della breve durata dell'illecita attività, protrattasi per poco più di venti giorni e del ridotto quantitativo di stupefacente introdotto in carcere, ammontante a non più di 100,00 gr. Assume, infine, che non troverebbe logica giustificazione, fondando su mere presunzioni, la ritenuta inclinazione dell'imputato a svolgere professionalmente l'attività di spaccio, eventualmente anche in contesti extracarcerari, valutata di fatto come ostativa all'invocata sostituzione del presidio intramurario con quello autocustodiale, ancorchè rafforzato dall'applicazione del braccialetto elettronico. 3. Il medesimo difensore, in data 05/01/2022, ha presentato, poi, motivi nuovi, con i quali ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni sviluppate con l'originario motivo di ricorso, evidenziando che la ritenuta inadeguatezza di una misura coercitiva meno afflittiva di quella intramuraria troverebbe ulteriore smentita nella sentenza di condanna dell'imputato medio tempore pronunciata dal Tribunale di Napoli, con cui è stato riservato al predetto un trattamento sanzionatorio assai mite, frutto, peraltro, della concessione delle attenuanti generiche, valutate in termini di equivalenza alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274, 275 e 284 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero affermato la permanenza di stringenti esigenze preventive in ragione della valorizzazione della gravità della condotta, quantunque le concrete emergenze processuali tratteggiassero la figura dell'imputato come quella di un mero committente di acquisti di ridotti quantitativi di hashish, sprovvisto di uno stabile canale di rifornimento, la cui attività si era protratta per un lasso temporale di durata inferiore a un mese. Ritiene il Collegio che l'ordinanza gravata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sia adeguatamente motivata, in quanto basata su una corretta valutazione degli elementi giustificativi del mantenimento del presidio custodiale intramurario e per nulla scalfita dai fattuali argomenti a discarico. E invero i giudici della cautela, con motivazione lineare e congrua, hanno ancorato la ritenuta perduranza di esigenze cautelari di intensità tale da rendere necessario il mantenimento del più gravoso regime coercitivo all'intrinseca gravità del fatto, sostanziatosi nella reiterata introduzione in ambiente carcerario di non lievi quantitativi di hashish, alla condotta in concreto tenuta dall'imputato, risultato l'organizzatore dell'illecito traffico e alla pervicacia caratterizzante l'agire del predetto, intervenuto con tempestività a correggere la modalità di introduzione nel penitenziario della sostanza a seguito del disvelamento del sistema originariamente architettato. D'altro canto, costituisce consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale questo Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747-01 e, in precedenza, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). Per altro verso, mette conto evidenziare che costituisce logica conseguenza dell'enunciato principio di diritto con quello ulteriore secondo cui «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 47204 del del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). La manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso in concreto articolato dalla parte si trasmette ai motivi nuovi dalla stessa successivamente dedotti, comportandone l'inammissibilità (in tal senso Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc