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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19858/2022

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO Rossella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tp) il 28 luglio 1974; avverso la sentenza n. 2334/2020 della Corte di appello di Palermo del 9 luglio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentita, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] LUCCHESE, del foro di Palermo, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha solo parzialmente confermato, accogliendo la impugnazione presentata dalla locale Procura generale e rigettando quella proposta dalla imputata, la sentenza con la quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole della violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere la stessa, in qualità di titolare di una impresa individuale quanto all'anno di imposta 2010 e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] quanto all'anno di imposta successivo, indicato nelle dichiarazioni fiscali da lei presentate nelle due vesti citate costi documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti e la aveva pertanto condannata, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre accessori; la Corte di appello, confermato il giudizio di responsabilità nei confronti della imputata, ha accolto la impugnazione della pubblica accusa ed ha, pertanto, disposto, in tal senso riformando la sentenza di primo grado, la confisca del profitto conseguito attraverso i due reati di cui alla contestazione.

Ha interposto ricorso per cassazione la difesa della imputata articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo è stata contestato l'accertamento della fittizietà delle operazioni commerciali documentati con le fatture di cui al capo di imputazione.

Ad avviso della ricorrente, in particolare, le fatture in questione sarebbero state semmai solo soggettivamente fittizie, in quanto riferite ad operazioni effettivamente eseguite, sebbene con altri soggetti commerciali rispetto a quelli indicati come emittente nei documenti in questione.

Con il secondo motivo è stata dedotta la inammissibilità della impugnazione presentata dalla pubblica accusa in quanto la stessa sarebbe stata proposta tardivamente rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata.

Infine, con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata la intervenuta prescrizione, quanto meno, del primo dei due reati a lei contestati, essendo stato lo stesso commesso prima della entrata in vigore della normativa che ha prolungato i relativi termini prescrizionali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso presentato dalla difesa dell'imputata è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.

Partendo dall'esame del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente difesa ha lamentato il fatto che, seppure era stata dai giudici del merito accertata la natura meramente soggettiva della fittizietà della fatture di cui al capo di imputazione, cionondinneno era stata dichiarata la penale responsabilità della prevenuta, si rileva come sia ingiustificato l'avviso di parte ricorrente secondo il quale una tale pronunzia sarebbe viziata in quanto ai fini della integrazione del reato sarebbe necessaria la sussistenza sia della fittizietà oggettiva che di quella soggettiva delle operazioni documentate con le fatture in discorso oltre che il dolo specifico consistente nella volontà di evadere le imposte.

L'assunto su cui si basa la tesi difensiva è errato; questa Corte ha, infatti, in plurime occasioni evidenziato che l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché per operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, il quale nel riferirsi all'uso di fatture concernenti operazioni inesistenti non distingue tra quello che lo sono solo soggettivamente e quelle che lo sono anche oggettivamente (fra tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 gennaio 2019, n. 4236).

E' stato, altresì, precisato che il dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti consiste nella consapevolezza in colui che utilizza il documento in una dichiarazione fiscale che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato da chi ha goduto della prestazione, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 dicembre 2019, n. 50362).

Deve, d'altra parte rilevarsi che i costi documentati attraverso la produzione di fatture inerenti operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette dal committente, che pur consapevolmènte li abbia sostenuti (in quanto segue risiedendo, altresì, la finalità di evasione delle imposte anche in capo al soggetto utilizzatore della fatture solo soggettivamente inesistenti, che sottende alla complessiva operazione), in quanto essi sono espressione di distrazione delle somme di danaro seppur effettivamente versate a soggetto diverso rispetto a quello che ha eseguito la prestazione, verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, comportando tale scarto finalistico la cessazione dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e la attività imprenditoriale, requisito questo che solo giustifica la deduzione dei costi in questione dalla massa del reddito imponibile.

Passando al secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la tardività del ricorso presentato in grado di appello dalla locale Procura generale, in ordine alla mancata previsione della confisca del profitto conseguito attraverso la commissione de reato, si rileva che l'impugnazione proposta dalla pubblica accusa è tempestiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 585, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera d), cod. proc. pen.

Deve, infatti, rilevarsi che il giudice di primo grado ha previsto per il deposito dei motivi della propria sentenza a carico della D'Aguanno il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc pen.; per effetto di tale evenienza il termine per impugnare la sentenza del Tribunale trapanese era pari non agli ordinari 30 giorni ma doveva intendersi quantificato, secondo la previsione di cui, appunto, all'art. 585, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in 45 giorni.

Tenuto conto di quanto sopra, considerato che l'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza, adempimento quest'ultimo eseguito in data 1 giugno 2019, al competente Procuratore generale è stato eseguito in data 6 giugno 2019, e che è da detta data che inizia a decorrere il termine per la impugnazione, la proposizione del ricorso da parte della pubblica accusa distrettuale in data 18 luglio 2019 risulta essere pienamente rispettosa del termine previsto per legge.

Quanto, infine, all'ultimo motivo di doglianza presentato dalla ricorrente difesa, attinente alla intervenuta prescrizione dei due reati contestati essendo decorso il termine di 7 anni e 6 mesi dalla commissione di essi si rileva che il motivo di impugnazione già aveva formato oggetto di doglianza di fronte allo stesso Tribunale di Trapani, il quale aveva, con esauriente motivazione, segnalato che, essendo anche il più remoto nel tempo dei due reati commessi dalla imputata assoggettato, ratione temporís, al termine di prescrizione dilatato entrato in vigore per effetto della introduzione nel dlgs n. 74 del 2000 del comma 1-bis dell'art. 17, a decorrere dal 17 settembre 2011, quindi anteriormente alla commissione del reato avente ad oggetto l'anno di imposta 2010, la durata del termine prescrizionale non era di 7 anni e 6 mesi ma, bensì, di 10 anni.

Sulla base di tale indiscutibile rilievo deve osservarsi che, quanto alla violazione avente ad oggetto la presentazione fraudolente della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2011, il reato è, pacificamente, tuttora indenne dal meccanismo estintivo legato alla decorrenza del tempo necessario per il maturare della prescrizione, essendo a tutt'oggi il relativo temine, decennale come già rilevato, non ancora integralmente decorso.

Per quanto attiene alla violazione riferita all'anno di imposta 2010, la inammissibilità del presente ricorso - per effetto della quale la definitività della affermazione della penale responsabilità della D'Aguanno deve essere fatta rimontare alla pronunzia della sentenza della Corte di appello di Palermo, cioè al 9 luglio 2020 - rende irrilevante l'apparente maturare della prescrizione in data 28 settembre 2021, essendo tale evento riferito ad un momento in cui l'accertamento della penale responsabilità della odierna ricorrente era, oramai, già definitivamente acquisito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO Rossella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tp) il 28 luglio 1974; avverso la sentenza n. 2334/2020 della Corte di appello di Palermo del 9 luglio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentita, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] LUCCHESE, del foro di Palermo, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha solo parzialmente confermato, accogliendo la impugnazione presentata dalla locale Procura generale e rigettando quella proposta dalla imputata, la sentenza con la quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole della violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere la stessa, in qualità di titolare di una impresa individuale quanto all'anno di imposta 2010 e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] quanto all'anno di imposta successivo, indicato nelle dichiarazioni fiscali da lei presentate nelle due vesti citate costi documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti e la aveva pertanto condannata, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione fra i reati contestati, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre accessori; la Corte di appello, confermato il giudizio di responsabilità nei confronti della imputata, ha accolto la impugnazione della pubblica accusa ed ha, pertanto, disposto, in tal senso riformando la sentenza di primo grado, la confisca del profitto conseguito attraverso i due reati di cui alla contestazione. Ha interposto ricorso per cassazione la difesa della imputata articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo è stata contestato l'accertamento della fittizietà delle operazioni commerciali documentati con le fatture di cui al capo di imputazione. Ad avviso della ricorrente, in particolare, le fatture in questione sarebbero state semmai solo soggettivamente fittizie, in quanto riferite ad operazioni effettivamente eseguite, sebbene con altri soggetti commerciali rispetto a quelli indicati come emittente nei documenti in questione. Con il secondo motivo è stata dedotta la inammissibilità della impugnazione presentata dalla pubblica accusa in quanto la stessa sarebbe stata proposta tardivamente rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata. Infine, con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata la intervenuta prescrizione, quanto meno, del primo dei due reati a lei contestati, essendo stato lo stesso commesso prima della entrata in vigore della normativa che ha prolungato i relativi termini prescrizionali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso presentato dalla difesa dell'imputata è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Partendo dall'esame del primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente difesa ha lamentato il fatto che, seppure era stata dai giudici del merito accertata la natura meramente soggettiva della fittizietà della fatture di cui al capo di imputazione, cionondinneno era stata dichiarata la penale responsabilità della prevenuta, si rileva come sia ingiustificato l'avviso di parte ricorrente secondo il quale una tale pronunzia sarebbe viziata in quanto ai fini della integrazione del reato sarebbe necessaria la sussistenza sia della fittizietà oggettiva che di quella soggettiva delle operazioni documentate con le fatture in discorso oltre che il dolo specifico consistente nella volontà di evadere le imposte. L'assunto su cui si basa la tesi difensiva è errato; questa Corte ha, infatti, in plurime occasioni evidenziato che l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché per operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, il quale nel riferirsi all'uso di fatture concernenti operazioni inesistenti non distingue tra quello che lo sono solo soggettivamente e quelle che lo sono anche oggettivamente (fra tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 gennaio 2019, n. 4236). E' stato, altresì, precisato che il dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti consiste nella consapevolezza in colui che utilizza il documento in una dichiarazione fiscale che chi ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato da chi ha goduto della prestazione, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'Iva versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 dicembre 2019, n. 50362). Deve, d'altra parte rilevarsi che i costi documentati attraverso la produzione di fatture inerenti operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette dal committente, che pur consapevolmènte li abbia sostenuti (in quanto segue risiedendo, altresì, la finalità di evasione delle imposte anche in capo al soggetto utilizzatore della fatture solo soggettivamente inesistenti, che sottende alla complessiva operazione), in quanto essi sono espressione di distrazione delle somme di danaro seppur effettivamente versate a soggetto diverso rispetto a quello che ha eseguito la prestazione, verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, comportando tale scarto finalistico la cessazione dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e la attività imprenditoriale, requisito questo che solo giustifica la deduzione dei costi in questione dalla massa del reddito imponibile. Passando al secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la tardività del ricorso presentato in grado di appello dalla locale Procura generale, in ordine alla mancata previsione della confisca del profitto conseguito attraverso la commissione de reato, si rileva che l'impugnazione proposta dalla pubblica accusa è tempestiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 585, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera d), cod. proc. pen. Deve, infatti, rilevarsi che il giudice di primo grado ha previsto per il deposito dei motivi della propria sentenza a carico della D'Aguanno il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc pen.; per effetto di tale evenienza il termine per impugnare la sentenza del Tribunale trapanese era pari non agli ordinari 30 giorni ma doveva intendersi quantificato, secondo la previsione di cui, appunto, all'art. 585, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in 45 giorni. Tenuto conto di quanto sopra, considerato che l'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza, adempimento quest'ultimo eseguito in data 1 giugno 2019, al competente Procuratore generale è stato eseguito in data 6 giugno 2019, e che è da detta data che inizia a decorrere il termine per la impugnazione, la proposizione del ricorso da parte della pubblica accusa distrettuale in data 18 luglio 2019 risulta essere pienamente rispettosa del termine previsto per legge. Quanto, infine, all'ultimo motivo di doglianza presentato dalla ricorrente difesa, attinente alla intervenuta prescrizione dei due reati contestati essendo decorso il termine di 7 anni e 6 mesi dalla commissione di essi si rileva che il motivo di impugnazione già aveva formato oggetto di doglianza di fronte allo stesso Tribunale di Trapani, il quale aveva, con esauriente motivazione, segnalato che, essendo anche il più remoto nel tempo dei due reati commessi dalla imputata assoggettato, ratione temporís, al termine di prescrizione dilatato entrato in vigore per effetto della introduzione nel dlgs n. 74 del 2000 del comma 1-bis dell'art. 17, a decorrere dal 17 settembre 2011, quindi anteriormente alla commissione del reato avente ad oggetto l'anno di imposta 2010, la durata del termine prescrizionale non era di 7 anni e 6 mesi ma, bensì, di 10 anni. Sulla base di tale indiscutibile rilievo deve osservarsi che, quanto alla violazione avente ad oggetto la presentazione fraudolente della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2011, il reato è, pacificamente, tuttora indenne dal meccanismo estintivo legato alla decorrenza del tempo necessario per il maturare della prescrizione, essendo a tutt'oggi il relativo temine, decennale come già rilevato, non ancora integralmente decorso. Per quanto attiene alla violazione riferita all'anno di imposta 2010, la inammissibilità del presente ricorso - per effetto della quale la definitività della affermazione della penale responsabilità della D'Aguanno deve essere fatta rimontare alla pronunzia della sentenza della Corte di appello di Palermo, cioè al 9 luglio 2020 - rende irrilevante l'apparente maturare della prescrizione in data 28 settembre 2021, essendo tale evento riferito ad un momento in cui l'accertamento della penale responsabilità della odierna ricorrente era, oramai, già definitivamente acquisito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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