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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02464/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l' ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di PORDENONEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, pronunciando all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 comma secondo cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di archiviazione, formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata, quale amministratore della società Del.

Vi.

Componenti s.r.I., per i reati di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 L.F. ( bancarotta fraudolenta patrimoniale ) e 217 L.F. ( bancarotta semplice)- ordinando lo svolgimento di ulteriori indagini nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 409 comma quarto cod. proc. pen. 1.1.

In particolare, il G.I.P. ha disposto nuove indagini per due episodi di bancarotta impropria individuati, nel ricorso del Procuratore della Repubblica, rispettivamente, con riferimento all' artt. 223 comma 1 l.f., in relazione all'art. 216, (riguardo a una ipotesi di falso in bilancio - per la indicazione delle rimanenze su valori eccessivi e non attendibili), e all'art. 224 comma 1 primo alinea, in riferimento all'art. 217 L.F. (riguardante le operazioni dolose consistite nella sistematica omissione dell'adempimento delle obbligazioni fiscali e contributive, dalle quali sarebbe derivato l'aggravamento del dissesto).

Ha, inoltre, indicato le indagini, da svolgersi "mediante acquisizioni documentali o fonti dichiarative ed eventuali approfondimenti di natura tecnico- contabile", anche con "approfondimenti per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri amministratori".

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pordenone, deducendo l'abnormità della ordinanza impugnata, sotto un duplice profilo: - innanzitutto, perché, il G.I.P. ha ordinato nuove indagini per fatti non iscritti nel R.G.N.R.

Sostiene il ricorrente che il G.I.P. avrebbe dovuto pronunciarsi prima sui reati già iscritti ( ai sensi dell'art. 409 commi quarto e quinto cod. proc. pen. ), e, poi, disporre la trasmissione degli atti al P.M. affinché provvedesse all'iscrizione per fatti qualificabili diversamente, secondo le indicazioni date nel provvedimento.

Da qui l'abnormità. - sotto altro profilo, ricorrerebbe l'abnormità con riguardo alla genericità delle indicazione delle indagini da svolgere, giacchè la previsione normativa di cui all'art. 409 co. 4 cod. proc. pen., correttamente interpretata, alla luce dei criteri ermeneutici dettati nell'art. 12 delle preleggi, fa carico al G.I.P. di individuare specificamente le indagini da svolgere, non limitandosi alla indicazione del thema probandum.

Nel caso di specie, il G.I.P. non ha indicato quali acquisizioni documentali fossero necessarie, quali le fonti dichiarative da escutere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.1.11 provvedimento in questione è una ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 409 co.2 cod.proc.pen. con cui il G.I.P. ha pronunciato un rigetto, allo stato, della richiesta di archiviazione, invitando il P.M. a svolgere ulteriori indagini, avendo riguardo a ulteriori fattispecie, di bancarotta impropria, a carico anche di soggetti diversi dall' indagata.

1.1. Il Procuratore ricorrente ha strutturato la sua impugnazione nella prospettiva della affermazione del carattere abnorme del provvedimento impugnato, in quanto sarebbe caratterizzato dalla indicazione ex art. 409, comma 4 cod. proc. pen., non di ulteriori indagini integrative in relazione ai fatti - reato per i quali era stata disposta l'iscrizione del nominativo della indagata nel registro notizie di reato, quanto, piuttosto, di investigazioni finalizzate alla ricerca di prove in ordine a reati diversi; sebbene nel ricorso - impostato in termini assertivi - non ve ne sia traccia argomentativa, sostanzialmente il ricorrente contesta al G.I.P. la esondazione del suo potere di controllo e una non consentita ingerenza nelle prerogative dell'organo inquirente.

1.2. La prospettiva è, però, errata.

E' noto che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc.

Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez.

Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).

Si è affermato, in sintesi, che, ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali e, in positivo, che l'atto stesso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 26 del 24/11;1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).1.3.

Le Sezioni unite sono anche intervenute per chiarire i limiti del potere di controllo del giudice per le indagini preliminari sulla notitia criminis, tracciando una chiara linea di demarcazione tra l'attività del pubblico ministero e il potere di controllo del giudice nei procedimento di archiviazione.

Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (cfr.

Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002).

Rileva, altresì l'ulteriore intervento della Corte costituzionale (n. 263 del 1991), il cui dato saliente attiene alla sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari, non limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Il travalicamento di questo limite determina, sulla base della nozione giuridica sopra chiarita, l'abnormità della decisione.

1.4. Con una prima pronuncia - la già richiamata sentenza "Minervini" - le Sioni Unite hanno escluso l'abnormità, e, dunque, la ricorribilità per cassazione, dell'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis".

Tale ordine solo apparentemente non è contemplato dall'art.409 c.p.p., comma 4, in quanto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia le regole di legalità formale imposte dall'art.335 cod. proc. pen., al cui rispetto è in ogni caso obbligato l'organo inquirente.

1.5. Il principio - assertivo del mero potere del G.I.P. di ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato - è stato ripreso dalle Sezioni Unite nella successiva pronuncia n. 4319 del 2014, in cui il [OSCURATO:PERSONA] - dirimendo il contrasto giurisprudenziale che, in tema di abnormità, si era venuto a creare con riguardo al caso in cui il G.I.P., richiesto dell'archiviazione, disponga, invece, l'imputazione coatta per un fatto di reato diverso da quello originariamente contestato - ha precisato che, anche in tal caso, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., costituendo "atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione" (Sez.

Un., n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc.

L. e altro, Rv. 257786; conf.

Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

Ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita laddove fosse il G.I.P. a ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal P.M., i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge. 1.6.Secondo la linea interpretativa così tracciata, può ormai considerarsi ius receptum il principio secondo cui è inibito al giudice per le indagini preliminari l'ordine, rivolto al Pubblico ministero, di formulare imputazioni per reati diversi da quelli per cui sia stata domandata l'archiviazione, ovvero nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, potendo semplicemente disporre, in tali casi, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, qualora rilevi fattispecie diverse da quelle per le quali si procede, ovvero fatti ascrivibili a soggetti diversi da quelli per cui vi è stata richiesta di archiviazione, e di cui ritenga emergenti i requisiti dagli atti di indagine.

Tanto a presidio e a salvaguardia della titolarità dell'azione penale in capo al Pubblico ministero. (Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Rv. 268138). 1.7.Giova, a questo punto, richiamare quanto efficacemente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza " Minervini", che, nell'esaminare i rapporti fra il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero, così scrissero: "È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2), sia a livello di codice di rito(v.artt.335,405,409ss.)una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M., e allora nulla quaestio; può dissentire e ritenere che il P. M. non abbia esercitato bene l'azione penale e allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost., può invitarlo a compiere ulteriori indagini, ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.".

1.8. Secondo le coordinate provenienti dai citati arresti, il P.M. deve provvedere all'iscrizione nel RGNR delle ulteriori ipotesi di reato e, eventualmente, anche degli ulteriori nominativi di indagati, e svolgere le indagini nel termine di legge che il G.I.P. ha, nel caso di specie, individuato correttamente in sei mesi.1.9.

E' questa l'ottica che ha già condotto questa Corte ad escludere l'abnormità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, indichi la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l'archiviazione. (Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017 Rv. 270349 -In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato, non si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento).

1.10. Del resto, e per concludere, non resta nemmeno realizzata, nel caso in esame, l'ipotesi della c.d. abnormità funzionale, dato che il provvedimento adottato non determina una stasi del procedimento in quanto il Pubblico ministero sarà onerato della effettuazione delle indagini richieste, la cui specifica pertinenza con l'ipotesi di reato per la quale era stata richiesta l'archiviazione esula dal controllo di legittimità di questa Corte.

Non è, quindi, ipotizzabile, come erroneamente sostiene il Pubblico Ministero, alcuna abnormità nel provvedimento impugnato, essendosi il giudice per le indagini preliminari limitato ad esercitare il doveroso e legittimo controllo che gli spetta sull'attività del Pubblico Ministero.

2. Né l'abnormità è ravvisabile nell'omessa decisione sui reati per cui vi era stata l'iscrizione ab origine, non potendosi ritenere verificata, in ipotesi, una stasi processuale, dal momento che la decisione del G.I.P., non avendo statuito su tutto quanto devoluto, sarebbe da considerare, piuttosto, incompleta, non essendo stata presa in considerazione la posizione degli indagati in ordine a reati per cui vi era stata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero.

A tale inconveniente non si potrebbe ovviare, come preteso dal ricorrente, con un annullamento del provvedimento impugnato, che non avrebbe alcuna logica giustificazione, ma, piuttosto, con una restituzione degli atti al G.I.P. per il corso ulteriore in ordine alle residue imputazioni (Sez. 5, n. 29906 del 26/02/2009, Rv. 244637 ). 3.Alla luce di quanto finora osservato, e come premesso, il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l' ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di PORDENONEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, pronunciando all'esito dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 comma secondo cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di archiviazione, formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata, quale amministratore della società Del. Vi. Componenti s.r.I., per i reati di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 L.F. ( bancarotta fraudolenta patrimoniale ) e 217 L.F. ( bancarotta semplice)- ordinando lo svolgimento di ulteriori indagini nel termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 409 comma quarto cod. proc. pen. 1.1. In particolare, il G.I.P. ha disposto nuove indagini per due episodi di bancarotta impropria individuati, nel ricorso del Procuratore della Repubblica, rispettivamente, con riferimento all' artt. 223 comma 1 l.f., in relazione all'art. 216, (riguardo a una ipotesi di falso in bilancio - per la indicazione delle rimanenze su valori eccessivi e non attendibili), e all'art. 224 comma 1 primo alinea, in riferimento all'art. 217 L.F. (riguardante le operazioni dolose consistite nella sistematica omissione dell'adempimento delle obbligazioni fiscali e contributive, dalle quali sarebbe derivato l'aggravamento del dissesto). Ha, inoltre, indicato le indagini, da svolgersi "mediante acquisizioni documentali o fonti dichiarative ed eventuali approfondimenti di natura tecnico- contabile", anche con "approfondimenti per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri amministratori". 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pordenone, deducendo l'abnormità della ordinanza impugnata, sotto un duplice profilo: - innanzitutto, perché, il G.I.P. ha ordinato nuove indagini per fatti non iscritti nel R.G.N.R. Sostiene il ricorrente che il G.I.P. avrebbe dovuto pronunciarsi prima sui reati già iscritti ( ai sensi dell'art. 409 commi quarto e quinto cod. proc. pen. ), e, poi, disporre la trasmissione degli atti al P.M. affinché provvedesse all'iscrizione per fatti qualificabili diversamente, secondo le indicazioni date nel provvedimento. Da qui l'abnormità. - sotto altro profilo, ricorrerebbe l'abnormità con riguardo alla genericità delle indicazione delle indagini da svolgere, giacchè la previsione normativa di cui all'art. 409 co. 4 cod. proc. pen., correttamente interpretata, alla luce dei criteri ermeneutici dettati nell'art. 12 delle preleggi, fa carico al G.I.P. di individuare specificamente le indagini da svolgere, non limitandosi alla indicazione del thema probandum. Nel caso di specie, il G.I.P. non ha indicato quali acquisizioni documentali fossero necessarie, quali le fonti dichiarative da escutere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.1.11 provvedimento in questione è una ordinanza resa all'esito dell'udienza fissata ex art. 409 co.2 cod.proc.pen. con cui il G.I.P. ha pronunciato un rigetto, allo stato, della richiesta di archiviazione, invitando il P.M. a svolgere ulteriori indagini, avendo riguardo a ulteriori fattispecie, di bancarotta impropria, a carico anche di soggetti diversi dall' indagata. 1.1. Il Procuratore ricorrente ha strutturato la sua impugnazione nella prospettiva della affermazione del carattere abnorme del provvedimento impugnato, in quanto sarebbe caratterizzato dalla indicazione ex art. 409, comma 4 cod. proc. pen., non di ulteriori indagini integrative in relazione ai fatti - reato per i quali era stata disposta l'iscrizione del nominativo della indagata nel registro notizie di reato, quanto, piuttosto, di investigazioni finalizzate alla ricerca di prove in ordine a reati diversi; sebbene nel ricorso - impostato in termini assertivi - non ve ne sia traccia argomentativa, sostanzialmente il ricorrente contesta al G.I.P. la esondazione del suo potere di controllo e una non consentita ingerenza nelle prerogative dell'organo inquirente. 1.2. La prospettiva è, però, errata. E' noto che, secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Si è affermato, in sintesi, che, ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme, si richiede, in negativo, che non si tratti di atto adottato semplicemente in violazione di norme processuali e, in positivo, che l'atto stesso si caratterizzi per contenuti talmente atipici, da renderlo estraneo all'ordinamento processuale ovvero che, pur espressione di una legittima potestà processuale, esso sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11;1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).1.3. Le Sezioni unite sono anche intervenute per chiarire i limiti del potere di controllo del giudice per le indagini preliminari sulla notitia criminis, tracciando una chiara linea di demarcazione tra l'attività del pubblico ministero e il potere di controllo del giudice nei procedimento di archiviazione. Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite hanno affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (cfr. Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002). Rileva, altresì l'ulteriore intervento della Corte costituzionale (n. 263 del 1991), il cui dato saliente attiene alla sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari, non limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Il travalicamento di questo limite determina, sulla base della nozione giuridica sopra chiarita, l'abnormità della decisione. 1.4. Con una prima pronuncia - la già richiamata sentenza "Minervini" - le Sioni Unite hanno escluso l'abnormità, e, dunque, la ricorribilità per cassazione, dell'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis". Tale ordine solo apparentemente non è contemplato dall'art.409 c.p.p., comma 4, in quanto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia le regole di legalità formale imposte dall'art.335 cod. proc. pen., al cui rispetto è in ogni caso obbligato l'organo inquirente. 1.5. Il principio - assertivo del mero potere del G.I.P. di ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato - è stato ripreso dalle Sezioni Unite nella successiva pronuncia n. 4319 del 2014, in cui il [OSCURATO:PERSONA] - dirimendo il contrasto giurisprudenziale che, in tema di abnormità, si era venuto a creare con riguardo al caso in cui il G.I.P., richiesto dell'archiviazione, disponga, invece, l'imputazione coatta per un fatto di reato diverso da quello originariamente contestato - ha precisato che, anche in tal caso, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., costituendo "atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione" (Sez. Un., n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786; conf. Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581). Ciò in quanto l'autonomia dell'organo della pubblica accusa nella formulazione delle imputazioni risulterebbe incisivamente scalfita laddove fosse il G.I.P. a ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal P.M., i cui poteri verrebbero, pertanto, limitati al di là dei casi previsti dalla legge. 1.6.Secondo la linea interpretativa così tracciata, può ormai considerarsi ius receptum il principio secondo cui è inibito al giudice per le indagini preliminari l'ordine, rivolto al Pubblico ministero, di formulare imputazioni per reati diversi da quelli per cui sia stata domandata l'archiviazione, ovvero nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato, potendo semplicemente disporre, in tali casi, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, qualora rilevi fattispecie diverse da quelle per le quali si procede, ovvero fatti ascrivibili a soggetti diversi da quelli per cui vi è stata richiesta di archiviazione, e di cui ritenga emergenti i requisiti dagli atti di indagine. Tanto a presidio e a salvaguardia della titolarità dell'azione penale in capo al Pubblico ministero. (Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016, Rv. 268138). 1.7.Giova, a questo punto, richiamare quanto efficacemente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza " Minervini", che, nell'esaminare i rapporti fra il giudice per le indagini preliminari ed il Pubblico Ministero, così scrissero: "È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (art. 112 Cost. e art. 24 Cost., comma 2), sia a livello di codice di rito(v.artt.335,405,409ss.)una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M., e allora nulla quaestio; può dissentire e ritenere che il P. M. non abbia esercitato bene l'azione penale e allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost., può invitarlo a compiere ulteriori indagini, ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.". 1.8. Secondo le coordinate provenienti dai citati arresti, il P.M. deve provvedere all'iscrizione nel RGNR delle ulteriori ipotesi di reato e, eventualmente, anche degli ulteriori nominativi di indagati, e svolgere le indagini nel termine di legge che il G.I.P. ha, nel caso di specie, individuato correttamente in sei mesi.1.9. E' questa l'ottica che ha già condotto questa Corte ad escludere l'abnormità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, indichi la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l'archiviazione. (Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017 Rv. 270349 -In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato, non si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento). 1.10. Del resto, e per concludere, non resta nemmeno realizzata, nel caso in esame, l'ipotesi della c.d. abnormità funzionale, dato che il provvedimento adottato non determina una stasi del procedimento in quanto il Pubblico ministero sarà onerato della effettuazione delle indagini richieste, la cui specifica pertinenza con l'ipotesi di reato per la quale era stata richiesta l'archiviazione esula dal controllo di legittimità di questa Corte. Non è, quindi, ipotizzabile, come erroneamente sostiene il Pubblico Ministero, alcuna abnormità nel provvedimento impugnato, essendosi il giudice per le indagini preliminari limitato ad esercitare il doveroso e legittimo controllo che gli spetta sull'attività del Pubblico Ministero. 2. Né l'abnormità è ravvisabile nell'omessa decisione sui reati per cui vi era stata l'iscrizione ab origine, non potendosi ritenere verificata, in ipotesi, una stasi processuale, dal momento che la decisione del G.I.P., non avendo statuito su tutto quanto devoluto, sarebbe da considerare, piuttosto, incompleta, non essendo stata presa in considerazione la posizione degli indagati in ordine a reati per cui vi era stata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero. A tale inconveniente non si potrebbe ovviare, come preteso dal ricorrente, con un annullamento del provvedimento impugnato, che non avrebbe alcuna logica giustificazione, ma, piuttosto, con una restituzione degli atti al G.I.P. per il corso ulteriore in ordine alle residue imputazioni (Sez. 5, n. 29906 del 26/02/2009, Rv. 244637 ). 3.Alla luce di quanto finora osservato, e come premesso, il ri
Sentenza Cassazione n. 02464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris