CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ROMA il 13/09/1963 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, dichiarando il non doversi procedere per i delitti di cui ai capi c), d), e), f), g) e h) dell'imputazione per mancanza di querela e, conseguentemente, riducendo il trattamento sanzionatorio per il residuo capo b), ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di numerosi episodi di furto aggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza di elementi probatori sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. nonostante la somma sottratta fosse pari ad euro 528,00, sia da considerarsi irrisoria rispetto al fatturato totale giornaliero dello studio medico da cui è stata trafugata, è manifestamente infondato. Invero, la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, a cui la Corte territoriale si è attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata che rileva come la somma non sia affatto modesta). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2 P.Q.M