CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 19 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza del 23 settembre 2019 aveva annullato la precedente sentenza di appello di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta contestatogli in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma I. fall., la rideterminava in anni sei. 2. Avverso la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per contraddittorietà e manifestai illogicità della motivazione quanto alla misura delle pene accessorie. Secondo la difesa, la rideterminazione in anni sei della durata delle predette sanzioni si basa su argomenti contraddetti dal fatto che dal 2010 in poi il ricorrente non ha commesso altri reati il che lo rendeva meritevole della loro riduzione al minimo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici e manifestamente infondati. 1.La vicenda processuale all'odierno esame viene devoluta a questa Corte limitatamente al punto riguardante la durata delle pene accessorie fallimentari, stabilita nei confronti del ricorrente in anni sei in conseguenza della pronuncia di condanna per fatti di bancarotta fallimentare, già divenuta irrevocabile all'esito del precedente giudizio di legittimità. 1.1 Nel caso di specie, la Corte distrettuale si è attenuta scrupolosamente ai principi enunciati dalla giurisprudenza e ha dato conto delle ragioni della commisurazione della durata delle pene accessorie. 1.2 Quella del provvedimento in verifica, per quanto sintetica, è dunque motivazione palesemente congrua ed immune da vizi logici poichè tiene conto dei plurimi fatti di reato ascritti all'imputato, delle modalità spregiudicate e prive di scrupoli delle condotte, commesse in pregiudizio degli interessi economici dei creditori e della collettività ed al fine di spogliare l'impresa di qualsiasi elemento attivo, elementi dai quali ha dedotto l'inaffidabilità dell'imputato circa la conduzione futura in modo lecito e regolare di attività d'impresa, già prima dei fatti giudicati risultata condotta con modalità criminose per la commissione di reati in materia di omissioni contributive del 2009 e del 2010 e di violazione alla disciplina sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori del 2010. Al caso di specie sono stati all'evidenza applicati i criteri legali dettati dai nn. 2) e 3) del comma 1 dell'art. 133 cod. pen., per cui la doglianza difensiva risulta generica e palesemente infondata. Del pari le obiezioni sulla mancata commissione di altri reati dopo il 2010 costituisce un elemento che non vale a contraddire la logicità e la correttezza giuridica del giudizio dosimetrico espresso nella sentenza impugnata, fondato sulla considerazione di una pluralità di dati comunque negativi, congruamente apprezzati e giustificati. 1.3 Né ha fondamento giuridico la pretesa del ricorrente di ottenere una risposta adeguatrice alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 216 I. fall., contenuta nella sentenza della Consulta n. 222 del 2018, che preveda l'automatica rideterminazione della pena accessoria in replica dell'entità di quella detentiva principale. Secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altro, rv. 276286, che si ritiene di recepire e ribadire nella piena condivisibilità dei relativi principi, il giudizio connmisurativo delle pene accessorie che, come nel caso dell'attuale formulazione dell'art. 216 ult. parte I. fall., contengono la previsione di un limite minimo ed uno massimo o il divieto di superamento di uno dei due estremi, resta svincolato dall'obbligatoria replicazione della durata della pena principale detentiva. Spetta, invece, al giudice stabilirla in via discrezionale in modo da adeguare la risposta punitiva in modo proporzionale ed individualizzato alle particolarità del caso specifico. Al giudice è consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta. Né può costituire eccezione al principio dell'autonoma determinazione delle pene accessorie la situazione in cui la forbice tra minimo e massimo sia molto ampia, come nel caso in esame, richiedendo sempre e comunque la relativa commisurazione un'operazione delibativa discrezionale da giustificare in modo effettivo e congruo. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende