CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2021
Cassazione n. 25571/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame, proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] o Marino avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti del 21 settembre 2021, che aveva riconosciuto e dato esecuzione, in base al Regolamento U.E. n. 1805 del 2018, alla misura di congelamento emessa dalla Procura presso la Corte di cassazione rumena. -- ---- In particolare, la suddetta Procura rumena aveva emesso il 20 gennaio 2021 la misura di congelamento al fine del sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza della somma di euro 141.569,18 (pari a lei 651.119,13) nei confronti del Marino, persona indagata per i reati di truffa per l'ottenimento di contributi comunitari per l'anno 2017. Il Tribunale del Riesame di Enna il 2 settembre 2021 aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che aveva emesso il 22 giugno 2021 il decreto di riconoscimento ed esecuzione, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura di Patti. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 8, lett. f), Regolamento U.E. n. 2018/1805 e 125 cod. proc. pen. La difesa aveva contestato davanti al Tribunale di Enna le carenze sostanziali del certificato e su tale omissione il Tribunale non ha fornito risposta (confondendo il diverso tema degli obblighi informativi gravanti sull'autorità di esecuzione). La stessa questione è stata devoluta anche al Tribunale di Messina, senza alcun esito. Il Tribunale non ha proceduto alla verifica del rispetto dei diritti procedurali minimi e del diritto ad un ricorso effettivo presso lo Stato di emissione (presso il quale è consentito in via esclusiva contestare il merito del provvedimento). 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 8, lett. a) e c.), e 6 Regolamento U.E. n. 2018/1805; gravi carenze e irregolarità del certificato in ordine al precedente sequestro per gli stessi fatti e interessi; violazione del divieto del ne bis idem e del canone di proporzionalità (art. 54 Conv. Schengen, artt. 49-50 Carta di Nizza, art. 4 Protocollo n. 7 CEDU). Il certificato dà atto che è stato disposto il 5 luglio 2018 un altro provvedimento di sequestro per i medesimi fatti nel medesimo procedimento in Romania, portando all'immobilizzazione di 462.086,28 lei sul conto corrente del Marino. Andava pertanto riconosciuto il divieto, previsto dal suddetto Regolamento e dalla normativa sopra indicata, del ne bis in idem anche con riferimento alle iniziative cautelar'. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere accolto, lambendo a tratti l'inammissibilità. 2. Va premesso che a decorrere dal 19 dicembre 2020 è entrato in vigore tra gli Stati U.E. il Regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca (art. 39). Il legislatore italiano non ha ancora emanato le norme di attuazione del regolamento in esame. È infatti ancora all'esame del Parlamento la legge di delegazione europea 2021, contenente anche la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento. [OSCURATO:PERSONA], pur contenendo disposizioni self-executing, necessita infatti di disposizioni nazionali sulle materie non compiutamente disciplinate. In assenza di tali disposizioni, il Collegio ritiene che siano applicabili le norme dettate dal d.lgs. n. 35 del 2016, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla decisione quadro 2003/577/GAI sul congelamento di beni tra gli Stati membri U.E. Va osservato a tal riguardo che il Regolamento viene a "sostituire", come stabilisce l'art. 39, la decisione quadro 2003/577/GAI per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri a decorrere dal 19 dicembre 2020 e molte delle disposizioni in esso contenute vengono a replicare quelle contenute nella decisione quadro, con un meccanismo non di vera e propria abrogazione ma di continuità normativa (l'art. 39 parla espressamente di "sostituzione"). [OSCURATO:PERSONA], infatti, prevede che "i riferimenti alla decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento dei beni.. si intendono fatti al presente regolamento" (art. 39, par. 3). E' possibile quindi ritenere che tali riferimenti siano anche quelli contenuti nella normativa nazionale, nella specie nelle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 35/2016, che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla suddetta decisione quadro. 3. Fatta questa premessa, deve quindi ritenersi correttamente esperito avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento il rimedio innpugnatorio del riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. con la applicabilità dell'art. 325 cod. proc. pen., come prevede l'art. 9, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 35/2016. Il ricorso per cassazione è quindi limitato ai soli casi di violazione di legge ed è in ogni caso preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (art. 33 del Regolamento e art. 9, comma 2 del decreto legislativo). 4. Il primo motivo non può essere accolto. [OSCURATO:PERSONA] prevede all'art. 8, par. 1, lett. e) che è motivo "facoltativo" ("L'autorità di esecuzione può decidere") di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento che "il certificato di congelamento è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato a seguito della consultazione di cui al paragrafo 2". Consultazione che il Regolamento prevede sia attuata dall'autorità di esecuzione prima di decidere di non riconoscere o dare esecuzione al provvedimento di congelamento, in tutto o in parte, in modo da chiedere all'autorità di emissione di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria. Il d.lgs. n. 35 del 2016 (art. 6) qualifica a sua volta come motivo "facoltativo" di non esecuzione l'incompletezza del certificato, che tuttavia va preventivamente risolta con la richiesta - entro un termine - della produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente, sempre che vi sia esigenza di acquisire altre informazioni. Quindi l'incompletezza del certificato non è mai di per sé motivo obbligatorio o automatico di rifiuto della cooperazione. La valutazione sul rifiuto va pertanto raccordata, come la suddetta norma del decreto legislativo pone in evidenza, con l'impossibilità da parte dell'autorità giudiziaria italiana di esercitare il controllo richiesto, dopo aver comunque consentito la sanatoria dell'incompletezza da parte dello Stato di emissione. Nel caso in esame, la difesa aveva dedotto in sede di Riesame l'incompletezza del certificato in ordine a varie informazioni: la fase del procedimento a quo; la partecipazione o meno del Marino al suddetto procedimento; la sussistenza di altri provvedimenti sanzionatori; la notificazione al Marino della misura originaria e di avvisi garanzia; il rimedio giurisdizionale esperibile nello Stato emittente. Ebbene, a parte la fase del procedimento, nessuna delle suddette informazioni è prevista dal modello europeo di certificato per il congelamento e non può quindi rilevare ai fini della sua completezza.Quanto alla fase del procedimento, il modello europeo di certificato richiede alla Sezione E) la indicazione del "motivi dell'emissione del provvedimento di congelamento", compresa una sintesi dei fatti, la fase delle indagini, i motivi del congelamento e altre informazioni pertinenti. Nel caso in esame, lo Stato di emissione ha fornito la informazione sulla fase delle indagini, specificando che il ricorrente ha assunto con l'ordinanza (che è stata allegata) del 18 gennaio 2021 la qualità di "imputato". La ordinanza in parola dava atto dello stato del procedimento ovvero degli atti di indagine compiuti e delle disposizioni di legge pertinenti. La difesa non ha tra l'altro indicato i motivi della incompletezza delle informazioni fornite e la loro rilevanza ai fini del controllo dello Stato di esecuzione. Relativamente al vaglio del rispetto dei diritti fondamentali, l'art. 8 del Regolamento (lett. f) prevede che "in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di congelamento comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e í diritti della difesa". Quindi la norma consente il rifiuto facoltativo solo in presenza "elementi specifici e oggettivi" e non autorizza un controllo "preventivo" e generico. Il modello europeo di certificato, quanto ai mezzi impugnatori nello Stato di emissione, prevede inoltre che sia soltanto indicato (Sezione L) "L'autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sui mezzi di impugnazione ivi applicabili e sulla disponibilità dell'assistenza legale, del servizio di interpretazione e traduzione" (nella specie puntualmente indicata dallo Stato di emissione.) 5. Anche il secondo motivo non può essere accolto. L'art. 8, par. 1, lett. a) del Regolamento stabilisce quale ulteriore motivo "facoltativo" di non riconoscimento e esecuzione che l'esecuzione del provvedimento di congelamento sia "contraria al principio del ne bis in idem" (replicando sostanzialmente l'analoga disposizione contenuta nella decisione quadro del 2003, art. 7: "Dalle informazioni contenute nel certificato risulti immediatamente evidente che l'assistenza giudiziaria prestata ai sensi dell'articolo 10 per il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro violerebbe il principio del ne bis in idem"). Il d.lgs. n. 35 del 2016 prevede che costituisce motivo facoltativo di non riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco se dalle informazio contenute nel certificato risulti evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Ancorché non sia espressamente previsto dal Regolamento, deve ritenersi necessario che la violazione del ne bis in idem emerga dal certificato o quantomeno da allegazioni difensive. Si è più volte affermato in tema del divieto sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. che, ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità derivante dalla pendenza di altro giudizio per il medesimo fatto, pur dovendo il giudice rilevarla d'ufficio nell'ambito della propria competenza funzionale, la parte che eccepisce tale preclusione deve assolvere all'onere della allegazione, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Rv. 281738). In tale prospettiva immune da rilievi è la decisione del Tribunale in ordine alla dedotta violazione del ne bis in idem, nel dare dato atto che dall'informazione contenuta nel certificato e negli atti allegati non emergevano i minimi elementi per stabilire la violazione del divieto: tra questi, in particolare, l'effettiva esecuzione di un precedente vincolo sui beni dell'indagato (elemento che tra l'altro ben poteva allegare la difesa, essendo il ricorrente il destinatario del provvedimento di sequestro che si assume emesso per il medesimo titolo). In tale prospettiva, ultroneo è stabilire in questa sede se sia corretta l'interpretazione del principio del ne bis in idem da parte del Tribunale. 6. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrent