CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1992
Cassazione n. 14383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1992 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, comma n. 7, cod. pen., è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna la quale, peraltro, ha già fornito sul punto adeguati argomenti giuridici in alcun modo criticati dal motivo in esame (cfr. quarta pagina sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22