Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04845/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.11515/2021 Cron.

Rep.

Ud.20/12/2022 PU -controricorrente - avverso la sentenza n. 326/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 555/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 30.11.2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla liquidazione della pensione di vecchiaia, previa neutralizzazione dei 429contributi settimanali versati alla Gestione separata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla base invece di complessivi 1773 contributi settimanali, in essi compresi quelli rivenienti dalla rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto di cui all’art. 13, l. n. 257/1992.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, nella specie, non potesse farsi applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in merito alla ratio di favore sottesa alla selezione dell’arco temporale di riferimento per le retribuzioni pensionabili, dal momento che il beneficio della rivalutazione contributiva poteva bensì giovare all’assicurato per conseguire l’anzianità necessaria per maturare il diritto a pensione, ma non anche per consentire a chi avesse altrimenti raggiunto tale anzianità di neutralizzare le settimane contributive sfavorevoli onde ottenere un aumento del rateo di pensione.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.L’INPS ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse diritto alla neutralizzazione delle settimane contributive accreditate presso la Gestione separata sull’erroneo presupposto che la rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto fosse sopraggiunta al momento del conseguimento della anzianità contributiva utile ai fini della liquidazione della pensione: a suo avviso, infatti, benché accreditatogli solo successivamente alla liquidazione della pensione di anzianità, a seguito di sentenza passata in giudicato, il beneficio della rivalutazione concernerebbe contributi maturati entro il 1992 e dunque riferibili ad un periodo precedente a quello cui si riferiscono i contributi accreditatigli quale lavoratore autonomo, per modo che avrebbe dovuto essergli senz’altro consentito, una volta conseguita l’anzianità anagrafica utile per l’accesso al diritto alla pensione di vecchiaia, di beneficiare di quest’ultima in luogo della precedente pensione di anzianità ottenuta tramite totalizzazione, e all’uopo rinunciare ai contributi non più utili allo scopo e anzi pregiudizievoli per il calcolo della pensione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. per avere la Corte territoriale leso i principi di adeguatezza della pensione alle sue esigenze di vita e di proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato durante la vita attiva, nonché per aver ritenuto che la previsione dell’art. 1, d.lgs. n. 42/2006, in virtù della quale egli aveva ottenuto la pensione di anzianità totalizzando (anche) i contributi versati presso la Gestione separata, ostasse alla possibilità di neutralizzare l’incidenza negativa di questi ultimi ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, ancorché la motivazione della sentenza impugnata vada corretta.

Va premesso che questa Corte, nell’interpretare la previsione dell’art. 22, comma 5°, l. n. 153/1969, secondo cui “la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia”, ha chiarito che essa va intesa nel senso che al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenzache diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all’assicurato un più elevato trattamento di pensione (così Cass. n. 11649 del 2018).

Così statuendo, questa Corte si è posta in consapevole linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale che aveva già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982, “nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato” (così Corte cost. n. 428 del 1992): è infatti evidente che in tanto si può predicare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, l. n. 297/1982, cit., in quanto si presupponga che il conseguimento dell’età pensionabile previsto per la pensione di vecchiaia non comporti soltanto l’equiparazione quoad effectum della prestazione di anzianità già conseguita a quella di vecchiaia, ma –ben più radicalmente –il mutamento del titolo in virtù del quale si percepisce la pensione e la conseguente riliquidazione di quest’ultima sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia.

Ha però chiarito questa Corte che l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982, non solo può operaresolo all'interno del periodo indicato dalla norma, restando in specie inapplicabile al montante contributivo relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, ma soprattutto può operare nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo (così da ult.

Cass. n. 29667 del 2022): e ciò perché i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1°.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 421/1992 e al d.lgs. n. 503/1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratiodi rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3, l. n. 297/1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l’opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell’attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così già Cass.n. 28025 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 790 e 26442 del 2021 e Cass. n. 29667 del 2022, cit.).

Ciò posto, può senz’altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievosecondo cui la rivalutazione contributiva ex art. 13, l. n. 257/1992, non potrebbe in specie considerarsi “sopravvenuta” alla liquidazione della pensione, come invece ritenuto dai giudici territoriali: e ciò sia perché trattasi di beneficio che incide suicontributi accreditati fino al 31.12.1992, sia perché la sentenza che tale beneficio ha riconosciuto non può che avere efficacia dichiarativa.

Del pari deve, però, convenirsi con il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel rilievo secondo cui, nel caso di specie, un ostacolo normativo dirimente per l’accoglimento della domanda dell’odierno ricorrente è rappresentato dalle previsioni di cui agli artt. 1, comma 3, e 4, d.lgs. n. 42/2006, che impongono, ai fini della liquidazione della pensione mediante totalizzazione, di tener conto di tutti i contributi:come si legge a pagg. 3-4 della sentenza impugnata, la pensione di vecchiaia dell’odierno ricorrente risulta infatti liquidata mediante totalizzazione di n. 1144 contributi versati sul Fondo assistenziale degli spedizionieri doganali, n. 517 sul Fondo pensioni lavoratori dipendenti e n. 429, come detto, sulla Gestione separata; ed è appena il caso di notare che non si potrebbe sostenere che l’attuale disciplina della totalizzazione non contrasti con la possibilità di una neutralizzazione dei periodi contributivi nocivi senza porsi in flagrante contrasto con la lettera della legge: l’art. 1, comma 3, d.lgs. cit., prevede infatti che “la totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi”, e ciò al fine di cui al successivo art. 4, il cui comma 2 prevede che il trattamento pensionistico così conseguito debba essere liquidato “esclusivamente con le regole del sistema contributivo”.

Si deve piuttosto aggiungere che difettano, nel caso di specie, i presupposti per poter anche solo dubitare della legittimità costituzionale di una disciplina del genere: come si è ricordato supra, nello storico di lite, la domanda proposta dall’odierno ricorrente concerne la neutralizzazione di 429 settimane di contribuzione, ossia di un ammontare eccedente il periodo massimo neutralizzabile previsto dall’art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982, così come risultante dai noti plurimi interventi della Corte costituzionale; né dal tenore del ricorso e da calcoli ivi esposti è dato comprendere se una neutralizzazione di misura ridotta consentirebbe egualmente all’odierno ricorrente di poter beneficiare di un più elevato rateo di pensione di vecchiaia.Pertanto, corretta negli anzidetti termini la sentenza impugnata, il ricorso va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite in ragione della particolare complessità della fattispecie.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11515-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.11515/2021 Cron. Rep. Ud.20/12/2022 PU -controricorrente - avverso la sentenza n. 326/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 555/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 30.11.2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla liquidazione della pensione di vecchiaia, previa neutralizzazione dei 429contributi settimanali versati alla Gestione separata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla base invece di complessivi 1773 contributi settimanali, in essi compresi quelli rivenienti dalla rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto di cui all’art. 13, l. n. 257/1992. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, nella specie, non potesse farsi applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte costituzionale in merito alla ratio di favore sottesa alla selezione dell’arco temporale di riferimento per le retribuzioni pensionabili, dal momento che il beneficio della rivalutazione contributiva poteva bensì giovare all’assicurato per conseguire l’anzianità necessaria per maturare il diritto a pensione, ma non anche per consentire a chi avesse altrimenti raggiunto tale anzianità di neutralizzare le settimane contributive sfavorevoli onde ottenere un aumento del rateo di pensione. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.L’INPS ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse diritto alla neutralizzazione delle settimane contributive accreditate presso la Gestione separata sull’erroneo presupposto che la rivalutazione contributiva per pregressa esposizione ad amianto fosse sopraggiunta al momento del conseguimento della anzianità contributiva utile ai fini della liquidazione della pensione: a suo avviso, infatti, benché accreditatogli solo successivamente alla liquidazione della pensione di anzianità, a seguito di sentenza passata in giudicato, il beneficio della rivalutazione concernerebbe contributi maturati entro il 1992 e dunque riferibili ad un periodo precedente a quello cui si riferiscono i contributi accreditatigli quale lavoratore autonomo, per modo che avrebbe dovuto essergli senz’altro consentito, una volta conseguita l’anzianità anagrafica utile per l’accesso al diritto alla pensione di vecchiaia, di beneficiare di quest’ultima in luogo della precedente pensione di anzianità ottenuta tramite totalizzazione, e all’uopo rinunciare ai contributi non più utili allo scopo e anzi pregiudizievoli per il calcolo della pensione. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. per avere la Corte territoriale leso i principi di adeguatezza della pensione alle sue esigenze di vita e di proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato durante la vita attiva, nonché per aver ritenuto che la previsione dell’art. 1, d.lgs. n. 42/2006, in virtù della quale egli aveva ottenuto la pensione di anzianità totalizzando (anche) i contributi versati presso la Gestione separata, ostasse alla possibilità di neutralizzare l’incidenza negativa di questi ultimi ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, ancorché la motivazione della sentenza impugnata vada corretta. Va premesso che questa Corte, nell’interpretare la previsione dell’art. 22, comma 5°, l. n. 153/1969, secondo cui “la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia”, ha chiarito che essa va intesa nel senso che al compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenzache diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all’assicurato un più elevato trattamento di pensione (così Cass. n. 11649 del 2018). Così statuendo, questa Corte si è posta in consapevole linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale che aveva già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982, “nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato” (così Corte cost. n. 428 del 1992): è infatti evidente che in tanto si può predicare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, l. n. 297/1982, cit., in quanto si presupponga che il conseguimento dell’età pensionabile previsto per la pensione di vecchiaia non comporti soltanto l’equiparazione quoad effectum della prestazione di anzianità già conseguita a quella di vecchiaia, ma –ben più radicalmente –il mutamento del titolo in virtù del quale si percepisce la pensione e la conseguente riliquidazione di quest’ultima sulla base del requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia. Ha però chiarito questa Corte che l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982, non solo può operaresolo all'interno del periodo indicato dalla norma, restando in specie inapplicabile al montante contributivo relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, ma soprattutto può operare nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo (così da ult. Cass. n. 29667 del 2022): e ciò perché i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1°.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla legge n. 421/1992 e al d.lgs. n. 503/1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratiodi rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3, l. n. 297/1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l’opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell’attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale (così già Cass.n. 28025 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 790 e 26442 del 2021 e Cass. n. 29667 del 2022, cit.). Ciò posto, può senz’altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievosecondo cui la rivalutazione contributiva ex art. 13, l. n. 257/1992, non potrebbe in specie considerarsi “sopravvenuta” alla liquidazione della pensione, come invece ritenuto dai giudici territoriali: e ciò sia perché trattasi di beneficio che incide suicontributi accreditati fino al 31.12.1992, sia perché la sentenza che tale beneficio ha riconosciuto non può che avere efficacia dichiarativa. Del pari deve, però, convenirsi con il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel rilievo secondo cui, nel caso di specie, un ostacolo normativo dirimente per l’accoglimento della domanda dell’odierno ricorrente è rappresentato dalle previsioni di cui agli artt. 1, comma 3, e 4, d.lgs. n. 42/2006, che impongono, ai fini della liquidazione della pensione mediante totalizzazione, di tener conto di tutti i contributi:come si legge a pagg. 3-4 della sentenza impugnata, la pensione di vecchiaia dell’odierno ricorrente risulta infatti liquidata mediante totalizzazione di n. 1144 contributi versati sul Fondo assistenziale degli spedizionieri doganali, n. 517 sul Fondo pensioni lavoratori dipendenti e n. 429, come detto, sulla Gestione separata; ed è appena il caso di notare che non si potrebbe sostenere che l’attuale disciplina della totalizzazione non contrasti con la possibilità di una neutralizzazione dei periodi contributivi nocivi senza porsi in flagrante contrasto con la lettera della legge: l’art. 1, comma 3, d.lgs. cit., prevede infatti che “la totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi”, e ciò al fine di cui al successivo art. 4, il cui comma 2 prevede che il trattamento pensionistico così conseguito debba essere liquidato “esclusivamente con le regole del sistema contributivo”. Si deve piuttosto aggiungere che difettano, nel caso di specie, i presupposti per poter anche solo dubitare della legittimità costituzionale di una disciplina del genere: come si è ricordato supra, nello storico di lite, la domanda proposta dall’odierno ricorrente concerne la neutralizzazione di 429 settimane di contribuzione, ossia di un ammontare eccedente il periodo massimo neutralizzabile previsto dall’art. 3, comma 8°, l. n. 297/1982, così come risultante dai noti plurimi interventi della Corte costituzionale; né dal tenore del ricorso e da calcoli ivi esposti è dato comprendere se una neutralizzazione di misura ridotta consentirebbe egualmente all’odierno ricorrente di poter beneficiare di un più elevato rateo di pensione di vecchiaia.Pertanto, corretta negli anzidetti termini la sentenza impugnata, il ricorso va rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite in ragione della particolare complessità della fattispecie. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 04845/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris