CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissib . 'tà del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 6 giugno 2019 dal Tribunale di Modena, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 189, comma 7, d. lgd. 30 aprile 1992, n.285 perché il fatto non costituisce reato ma confermando la sentenza di primo grado con riguardo alla condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada commesso in Carpi il 17 marzo 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo, con unico articolato motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art.189, comma 6, cod. strada nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, premesso che il reato di fuga ha natura di reato omissivo di pericolo che si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ritiene che la rilevanza penale del fatto debba essere valutata in relazione al comportamento concretamente tenuto dall'imputato, essendosi egli fermato, avendo discusso con la conducente del veicolo antagonista, ed essendosi solo successivamente allontanato a piedi per avvertire il datore di lavoro, ritornando sul posto a distanza di un'ora e mezza e, in ogni caso, lasciando sul posto il proprio motoveicolo. Difetta, nel caso in esame, si sostiene, l'incidenza del comportamento sulla possibilità di identificare il conducente del motociclo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.1. Nella sentenza impugnata si afferma che la condotta di fuga del prevenuto risulta integrata dal fatto che l'imputato si sia allontanato dal luogo del sinistro, non incidendo sulla configurabilità del reato il successivo ritorno, allorchè gli operanti erano pervenuti autonomamente alla sua identificazione. 1.2. Tale motivazione non sembra, però, in linea con le risultanze fattuali della vicenda come sopra ricostruita, non potendosi negare che il prevenuto si sia fermato dopo l'incidente ed abbia interloquito, per diversi minuti, con l'altro conducente e che, soprattutto, si sia allontanato a piedi lasciando il proprio motociclo sul luogo del sinistro. 2. Inoltre la sentenza confonde due ben distinti comportamenti tenuti dal Murgo nel corso della vicenda: il primo, in cui lo stesso, nell'immediatezza, comunque ottempera all'obbligo di fermarsi, interloquendo con l'altro conducente e constatando l'assenza di feriti a seguito dell'incidente; il secondo, successivo, in cui si allontana senza fornire i propri dati personali, di fatto consentendo alla controparte e alle forze dell'ordine di verificare il suo numero di targa. 2.1. Ebbene, se si considera che il reato di fuga ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015, Dandaro, Rv. 26270901), appare evidente che la rilevanza penale del fatto, nel caso in esame, debba essere valutata soltanto in relazione al primo comportamento, che si è concretamente atteggiato in una condotta sostanzialmente conforme al dettato normativo, mentre il secondo costituisce un post-factum irrilevante rispetto alla integrazione della fattispecie di reato in contestazione, che poteva ritenersi già esclusa nel momento in cui il prevenuto aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi subito dopo l'urto, restando sul luogo dell'incidente per un tempo apprezzabile e significativo ai fini della verifica dei veicoli incidentati e delle condizioni personali delle persone coinvolte nel sinistro. 2.2. Peraltro, la condotta di non fornire le proprie generalità nonché le altre informazioni utili a fini identificativi non può, di per sé sola, integrare il reato di fuga di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, come sembra sostenere la sentenza impugnata, trattandosi di condotta autonomamente prevista e sanzionata, come illecito amministrativo, dall'art. 189, commi 4 e 9, cod. strada. Conseguentemente per il reato di cui si tratta occorre valutare il comportamento complessivo dell'agente, che si deve concretizzare nell'immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell'incidente, comportamento da cui discende l'inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell'immediatezza del fatto (salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservare, ove possibile, le tracce utili all'accertamento delle responsabilità, constatare i danni ai veicoli e verificare l'eventuale presenza di feriti ecc.), rispetto ai quali quello di essere personalmente identificato costituisce solo uno degli aspetti, certamente significativo ma non esclusivo ai fini della verifica della riconducibilità del fatto storico all'ipotesi criminosa di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. 3. Dalle superiori considerazioni discende che il fatto di cui si è reso protagonista l'imputato non è sussumibile nella fattispecie del reato oggetto di imputazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senz