CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 09569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondata e reiterativa di questione già decisa, la sua istanza, intesa alla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno nella pena della reclusione di trent'anni. Nell'unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Rappresenta di essere stato condannato per fatti risalenti al 3 maggio 1990, epoca, quest'ultima, in cui la normativa processuale penale vigente avrebbe consentito l'opzione per il rito abbreviato e il beneficio sanzionatorio connesso (l'applicazione della pena di trent'anni di reclusione in luogo dell'ergastolo, con o senza isolamento diurno). Senonché, in data 23 aprile 1991, era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 176, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione, per eccesso di delega. Al tempo del giudizio, svoltosi successivamente, la possibilità di celebrare il giudizio abbreviato per i reati astrattamente puniti con l'ergastolo era dunque ormai caducata, e l'odierno ricorrente era stato processato con il rito ordinario e condannato alla pena perpetua. Tale esito violerebbe, tuttavia, l'art. 7 [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo l'interpretazione della Corte di Strasburgo, garantirebbe la non retroattività della norma penale sfavorevole e imporrebbe, in caso di successione di leggi penali nel tempo, l'applicazione della disciplina, anche intermedia, più mite. Il principio avrebbe trovato ulteriore consacrazione nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2020. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 4. L'assunto del ricorrente è infatti in palese contrasto con i principi espressi da Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932-01, che hanno precisato che l'individuazione della disposizione che prevede la pena più mite, con specifico riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato, non può essere ancorata al mero dato formale delle diverse leggi succedutesi tra la data di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva, ma presuppone la coordinazione di tale dato, di per sé neutro, con le modalità e con i tempi di celebrazione del processo da cui direttamente deriva il trattamento sanzionatorio da applicare. In altre parole, come ricordano le Sezioni Unite, «l'individuazione della pena [...] da applicare [...] per i reati punibili in astratto con l'ergastolo, senza o con isolamento diurno, è, per così dire, condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di tale tipo di reati e dalla richiesta di accesso al rito speciale da parte dell'interessato, elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi», perché possa da allora porsi un problema di successione di leggi penali nel tempo, e trovare così applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge più favorevole tra quelle di seguito in vigore. Il trattamento sanzionatorio "di partenza", cui riferire la stessa applicazione del principio di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. (ora costituzionalizzato per il tramite dell'art. 7 [OSCURATO:PERSONA]), non può essere, dunque, quello in vigore al momento del fatto, dovendosi avere semmai riguardo al momento dell'eventuale ammissione al rito, «che viene in definitiva a cristallizzare, in relazione al reato o ai reati per i quali si procede, il trattamento sanzionatorio» anzidetto. Alla richiesta di rito abbreviato deve imprescindibilmente essere misurata, in ambito intertemporale, l'applicazione della legge più favorevole tra quelle da quel momento succedutesi. Tale regola, con riferimento al mutamento di disciplina della pena, in tanto può operare, in quanto la fattispecie complessa a cui innanzi si faceva cenno risulti essere stata integrata in tutte le sue componenti durante la vigenza della lex mitior, come nella specie è appunto da escludere perché la sentenza costituzionale n. 176 del 1991, preclusiva dell'accesso al rito abbreviato, è intervenuta prima che questo potesse essere richiesto e disposto. Di qui la certa legalità convenzionale (sotto il parametro dell'art. 7 [OSCURATO:PERSONA]) della pena perpetua irrogata. 5. Del tutto inconferente risulta la sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale, la quale, stabilendo che il principio d'irretroattività della legge penale debba valere anche rispetto alle modifiche peggiorative riguardanti i requisiti di accesso alle misure alternative alla detenzione, è intervenuta su materia totalmente estranea a quella che ci occupa. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]