CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 13484/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE. APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa M.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto Con ricorso depositato il 18 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila del 6 giugno 2022, che ha confermato la sentenza del tribunale di Vasto del 28 novembre 2019, che, a sua volta: lo aveva assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C:. S.N.C. , dichiarato il 16 novembre 2015, ascrittogli a capo A); lo aveva condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 del r.d. n. 267/42 - ascrittogli al capo B), in relazione al fallimento dell'omonima sua impresa individuale, dichiarato il 22 dicembre 2015 - escluse le aggravanti di cui all'art. 219 del medesimo r.d. - oltre alle pene accessorie di legge. Sono stati dedotti due motivi di ricorso. 1.11 primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali di cui all'art. 216 comma 1 n.1 I.f. con riferimento alla distrazione di un patrimonio immobiliare del valore di euro 2.294.517, di cui era proprietario in quanto titolare dell'impresa individuale costituita ad hoc il 14 marzo 2013 e dichiarata fallita il 22 dicembre 2015, conferito nella [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in data 7 giugno 2013 mediante acquisizione di quote di quest'ultima. Il ricorrente sostiene che al momento del conferimento dell'immobile l'impresa individuale non aveva debiti e che il suo fallimento è stato l'effetto, semplicemente, dell'avvenuta estensione del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile; pertanto, non vi sarebbe prova appagante - non tanto della proiezione distrattiva della condotta quanto - del "dolo" richiesto dalla norma incriminatrice. La finalità dell'operazione era in verità quella di liquidare il patrimonio immobiliare incorporato dall'acquisizione della quota, ancorchè tale scopo non si sia poi realizzato per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato. A sostegno della tesi difensiva, ha citato una pronuncia della quinta sezione penale di questa Corte, che ha affrontato un caso di scissione societaria. Ha aggiunto, infine, che i beni erano gravati da ipoteca e che non era stato dimostrato, nel processo di merito, il pregiudizio in danno dei creditori privilegiati "restando a carico della tesi accusatoria la prova che residuasse un attivo dalla differenza tra l'ipoteca iscritta ed il valore dell'immobile sottratto ai creditori chirografari". 2.Con il secondo motivo, ci si duole dell'inosservanza dell'art. 62 bis c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche, giudicate dalla Corte di merito come non riconoscibili in assenza di elementi di positiva valutazione offerti dall'imputato; in realtà - si sostiene nel ricorso - in primo e in secondo grado sono stati evidenziati la scarsa gravità del fatto, il corretto comportamento processuale dell'imputato, privo di precedenti specifici e di modesta pericolosità sociale, non essendo incorso nella commissione di ulteriori reati di analoga natura. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati. Va in primo luogo tenuto presente che in presenza di c.d. doppia conforme, come nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02). Va in secondo luogo rilevato che i motivi del ricorso per cassazione sono meramente ripropositivi dei motivi di appello, già adeguatamente respinti dalla Corte di merito. E' costante indirizzo di questa Corte che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Cass. sez.2, n.42046 del 17 luglio 2019; conformi: N. 19951 del 2008 Rv. 240109 - 01, N. 11951 del 2014 Rv. 259425 - 01, N. 11933 del 2005 Rv. 231708 - 01, N. 28011 del 2013 Rv. 255568 - 01, N. 20377 del 2009 Rv. 243838 - 01). 2.E così invero deve essere ritenuto a riguardo del primo motivo, in quanto la Corte d'appello ha affermato come il conferimento del patrimonio immobiliare - unico bene aggredibile - nella Holding si sia collocato nel periodo d'insolvenza della società di persone e dell'impresa individuale e che nessun beneficio economico ne sia conseguito - né a favore della società, né a favore del patrimonio personale del socio di essa - nemmeno nelle forme di un ipotetico contenimento delle rispettive masse passive. Né il motivo di doglianza potrebbe assumere maggiore pregnanza sotto il profilo della raggiunta prova dell'elemento soggettivo del reato, dal momento che "l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte" (Cass. sez. U, n.22474 del 31 marzo 2106, Passarelli).E' dunque irrilevante che l'operazione distrattiva si sia radicata nella fase della decozione - corrispondenza temporale che, comunque, la Corte di merito ha ravvisato con motivazione immune da censure - ed è ininfluente che l'imprenditore ne sia stato consapevole. Tale coscienza e volontà è, peraltro, logicamente traibile dalla circostanza, sottolineata dalla Corte d'appello, secondo la quale la costituzione dell'impresa individuale si sia rivelata strumentale all'operazione di "distacco", senza concreta contropartita, del compendio immobiliare di proprietà del ricorrente nella Holding, quando la società di persone e l'impresa individuale versavano in situazione di conclamato dissesto, dunque posta in essere con la precisa intenzione di spogliarsi di un cespite patrimoniale di significativo valore, nella previsione - come poi avvenuto, con il fallimento dell'impresa individuale - di rimanere travolto dagli effetti della dichiarazione di fallimento della società. Così ricostruite le ragioni, condivisibili, della sentenza impugnata, ne viene l'assoluta inconferenza a fini difensivi - con pedissequa ricaduta sul giudizio di manifesta infondatezza - del precedente di questa sezione, citato nel ricorso, che, quanto al percorso della motivazione, risulta semmai in linea con le argomentazioni adottate dalla Corte di merito. Proprio questa Corte, del resto, ha già avuto modo di stabilire che "è idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro" (cfr. per es. Cass. sez. 5, n.20807 del 5/3/18, Esposito e altri), in quanto di ogni evidenza dannosa per i creditori della fallita società e della fallita impresa individuale. Finanche contraddittorio appare - infine - il rilievo mosso dal ricorrente in ordine alla pretesa assenza della prova della utilità economica degli immobili rispetto alle prospettive di soddisfacimento dei creditori, dal momento che nei motivi di appello - come del resto rimarcato dalla sentenza impugnata a pag.3 e come si legge a pag. 4 dell'atto di appello - la difesa aveva obiettato proprio che nessun pregiudizio alla massa avrebbe arrecato l'operazione di conferimento dei beni immobili nella società di capitali, in quanto il loro valore di mercato sarebbe stato di gran lunga superiore al peso debitorio garantito dall'ipoteca gravante su di essi. Tale emergenza processuale è rimarcata anche nella sentenza di primo grado, a pag.8. 3.Analogamente, a riguardo del secondo motivo, si deve richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere dm motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Rv. 266460);il ricorrente, onde rendere ammissibile la censura dedotta, avrebbe dovuto indicare gli elementi positivi concretamente allegati ed ingiustificatamente pretermessi dal giudice di merito; ma, sul punto, mentre nulla di specifico si trae dai motivi d'appello - se non un riferimento indeterminato alla necessità di vagliare "la dimensione qualitativa -quantitativa dell'oggetto dell'azione" - quanto dedotto nel ricorso per cassazione è per un verso inconsistente e per altro verso generico e disancorato da una doverosa esplicitazione delle risultanze del processo idonee a conferirvi fondatezza: il trattamento sanzionatorio si è assestato sui minimi assoluti, mentre solo enunciati, se non di puro stile, appaiono i richiami alla "non particolare gravità" dei fatti, al mancato utilizzo di "particolari strategie dilatorie" e all'assenza di successive esperienze di rilevanza penale e all'insussistenza di una significativa pericolosità sociale. 4.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne profili di colpa, il ricorrente deve essere condannato - oltre al pagamento delle spese processuali - anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in fav