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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 34957/2022

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so iscritto al n.14757/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA DELL’ANIMA n. 39, presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ex legedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso gli uffici dell’[OSCURATO:SOCIETA] che la rappresenta e difende -contro ricorrente avverso la sentenza n.1371/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA , depositata il4/01/2016 R.G.N. 134 /201 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - Trasferimento nei ruoli dell’[OSCURATO:PERSONA] distrettuale - Inquadramento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N.14757/2016 Cron.

C.C. 6/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenzan. 1371 del 2015, riformando la decisione del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] -già dipendente dalla amministrazione delle Poste, inquadrato in IV categoria, come operatore di esercizio, comandato presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania ed in seguito trasferito definitivamente nei ruoli dell’avvocatura, ai sensi del d.l. n. 163 del 1995,conv. in l. n. 273 del 1995 -volta ad ottenere l’inquadramento nell’Area B, posizione economica B2, anziché in quella B1, riconosciutagli dell’[OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, richiamando Sez.

U. n. 503/2011, Cass. n. 22696/2011, Cass. n. 144582012, osservava chenel quadro della mobilità di cui alla l . n. 273 del 1995 e sulla base dell’art. 53 della l. n. 449 del 1997, il passaggio nei ruoli dello Stato del personale già dipendente dall'Amministrazione delle Poste comportava una semplice novazione soggettiva nel lato datoriale del rapportodi lavoro, con conseguente continuità giuridica del rapporto ed obbligo per l’amministrazione di destinazione di garantire l'esatta equivalenza tra il nuovo inquadramento attribuitoe quello dell’amministrazione di provenienza.

Quanto alle modalità di comparazione, secondo la Corte territoriale occorreva porre a raffronto l'inquadramento formale rivestito nell'ambito dell'ordinamento di provenienza con quello di destinazione, secondo il principio generale valido per il rapporto di lavoro pubblico, anche contrattualizzato, senza che su tali profili potesse operare in via autoritativa la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso un d.P.C.M., che, in quanto atto amministrativo, proveniente da autorità esterna al rapporto di lavoro, è privo della capacità di operare il reinquadramento del personale in mobilità, mancando il fondamento normativo all’esercizio di un siffatto potere.

Nello specifico, la Corte di Appello di Catania ritenevache il confronto dovesse operarsi tra l’inquadramento rivestito dal lavoratore nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico dei dipendenti postali ex lege n. 797/1981 (prevedente la IV categoria) ele declaratorie delle qualifiche funzionali del personale statale di cui alla l. n. 312 del 1980, anziché tra l’inquadramento rivestito ex legen. 797/1981 e l’area operativa introdotta dal contratto collettivo dei dipendenti postali del 26.11.1994.

Tanto premesso, a giudizio del giudice di appello il contenuto delle mansioni proprie della categoria IV Poste di cui all’art. 3 della l. n. 797 del 1981 corrispondeva a quello della IV qualifica funzionale del personale statale di cui all’art. 2 della l. n. 312 del 1980, poi confluita nella categoria B1 del c.c.n.l. di comparto (cfr. art. 16, tabella B di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione -c.c.n.l. comparto Ministeri del 16.2.1999).

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura, cui l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell'allegato A del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 nella parte riguardante la disciplina dell'area B, posizioni B1 e B2, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Ha censurato la sentenza per aver omesso di operareil doveroso confronto con il nuovo sistema di classificazione del personale previsto dalla contrattazione collettiva innanzi richiamata, che aveva sostituito il sistema delle qualifiche funzionali, non più vigente alla data di inquadramento - 2 ottobre 20 01 - di [OSCURATO:PERSONA] nei ruoli statali.

Nel dettaglio,si deduce che il metodo di comparazione utilizzato dal giudice di appello aveva comportato la mancata considerazione delle "specifiche" che connotano le posizioni B1 e B2 dell'area B di cui all'allegato A del c.c.n.l. 1998- 2001 del [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, la violazione dell’art. 53 della l. n. 449 del 1997 e degli stessi principi enunciati da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 503/2001.

2. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire ed assicurare continuità al principio di diritto di cui a Sez.

L, n. 11549 del 2021, riguardante un dipendente postale parimenti trasferito nei ruoli dell’avvocatura dello Stato per effetto del d.P.C.M. 2 ottobre 2001 ed inquadrato presso l’Amministrazione delle Poste nella categoria IV.Nello specifico la S.C. ha escluso che termine di riferimento per valutare l'esatto inquadramento potesse essere il d.m. 10 luglio 1997 (prevedente un quadro di equiparazione ai soli fini dell'inquadramento del personale dell'ex Amministrazione P.T. assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per effetto della l. n. 71 del 1994 e della l. n. 650 del 1996) e ha evidenziato che una trasposizione meramente orizzontale della categoria dell'ordinamento pubblico dell'Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente nell'ordinamento dello Stato ex l. n. 312 del 1980, quale quella operata mediante il d.m. (ed il d.P.C.M. del 2 ottobre 2001 che aveva disposto l'inquadramento sulla base di detto d.m.), ben poteva non corrispondere ai contenuti professionali propri della posizione ricoperta dal personale trasferitopresso l’Ente a quo.

In particolare, si è sottolineato, anche quanto al profilo temporale, che il sistema delle qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, di cui alla l. n. 312 del 1980, era già stato sostituito dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal c.c.n.l. 1998/2001 del 16 febbraio 1999, prevedente la classificazione in aree e posizioni economiche, all’atto della procedura di mobilità, che, come anticipato ha avuto luogo il 2 ottobre 2001.

Nel dettaglio, il giudice di legittimità ha rilevato che nell'area B erano confluite la IV, la V e la VI qualifica funzionale di cui alla L. n. 312 del 1980 e che, a sua volta, l'area B comprendeva tre posizioni economiche (B1, B2, B3) cui corrispondevano profili professionali equivalenti.

Nell’operare nello specifico la comparazione, la S.C. ha rilevato chel’art. 3 della l. n. 797 del 1981 così definiva la Categoria IV(inquadramento di provenienza): «Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione», sottolineando che del tutto analogo è il contenuto professionale della posizione B2, riguardante il personale che svolge attività che implica «discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire», «autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite», nel cui ambito rientra il «lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione».

In entrambi i casi, quindi, i lavoratori svolgono attività amministrative o tecniche implicanti conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Le prestazioni attengono a fasi del procedimento amministrativo (svolge attività preparatorie di atti, predispone computi ...), caratterizzate da autonomia operativa nell'ambito di procedure predeterminate, con margini valutativi nell'esecuzione.

Diversamente, la posizione B1 è priva di qualsiasi margine di valutazione nell'esecuzione di atti implicando conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione: nella posizione B1 rientra infatti il lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari;il lavoratore che protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; chepartecipa alla raccolta ed al riordino dei dati, collabora alle attività di sportello; il livello di conoscenze è «di base» e non «specialistico».

In sintesi, nella IV categoria postale, come pure nella declaratoria della posizione B2, il carattere specialistico è riferito al livello di conoscenze richiesto per l'esplicazione delle attività proprie del profilo professionale rivestito, mentre nell'inferiore posizione B1 tale riferimento attiene alle capacità manuali o tecniche, dunque alla sola capacità operativa.

Non si fa cenno, nella posizione B1, alla capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi; le prestazioni non sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.

Èstato così affermato - e va qui ribadito - il principio di diritto secondo cui: «la IV categoria del personale dell'ex Amministrazione P.T. di cui alla l. n. 797 del 1981, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del C.C.N.L. comparto Ministeri».Da ultimo, è infondato il rilievo svolto dall'Amministrazione controricorrente secondo cui si sarebbe formata un'accettazione tacita per non avere il lavoratore contestato l'inquadramento, riconosciuto già all’atto del distacco.

Come già osservato anche nel precedente citato, a tal fine sarebbe stata piuttosto necessaria la prova, gravante sull'Amministrazione, di significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà della parte di accettare l'inquadramento ricevuto, che invece non è stata né allegata né offerta.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, sulla base del principio di diritto qui ribadito; la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà procedere al riesame del merito alla luce del richiamato principio.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità PQM accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so iscritto al n.14757/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA DELL’ANIMA n. 39, presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ex legedomiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso gli uffici dell’[OSCURATO:SOCIETA] che la rappresenta e difende -contro ricorrente avverso la sentenza n.1371/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA , depositata il4/01/2016 R.G.N. 134 /201 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - Trasferimento nei ruoli dell’[OSCURATO:PERSONA] distrettuale - Inquadramento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - R.G.N.14757/2016 Cron. C.C. 6/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenzan. 1371 del 2015, riformando la decisione del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] -già dipendente dalla amministrazione delle Poste, inquadrato in IV categoria, come operatore di esercizio, comandato presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania ed in seguito trasferito definitivamente nei ruoli dell’avvocatura, ai sensi del d.l. n. 163 del 1995,conv. in l. n. 273 del 1995 -volta ad ottenere l’inquadramento nell’Area B, posizione economica B2, anziché in quella B1, riconosciutagli dell’[OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, richiamando Sez. U. n. 503/2011, Cass. n. 22696/2011, Cass. n. 144582012, osservava chenel quadro della mobilità di cui alla l . n. 273 del 1995 e sulla base dell’art. 53 della l. n. 449 del 1997, il passaggio nei ruoli dello Stato del personale già dipendente dall'Amministrazione delle Poste comportava una semplice novazione soggettiva nel lato datoriale del rapportodi lavoro, con conseguente continuità giuridica del rapporto ed obbligo per l’amministrazione di destinazione di garantire l'esatta equivalenza tra il nuovo inquadramento attribuitoe quello dell’amministrazione di provenienza. Quanto alle modalità di comparazione, secondo la Corte territoriale occorreva porre a raffronto l'inquadramento formale rivestito nell'ambito dell'ordinamento di provenienza con quello di destinazione, secondo il principio generale valido per il rapporto di lavoro pubblico, anche contrattualizzato, senza che su tali profili potesse operare in via autoritativa la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso un d.P.C.M., che, in quanto atto amministrativo, proveniente da autorità esterna al rapporto di lavoro, è privo della capacità di operare il reinquadramento del personale in mobilità, mancando il fondamento normativo all’esercizio di un siffatto potere. Nello specifico, la Corte di Appello di Catania ritenevache il confronto dovesse operarsi tra l’inquadramento rivestito dal lavoratore nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico dei dipendenti postali ex lege n. 797/1981 (prevedente la IV categoria) ele declaratorie delle qualifiche funzionali del personale statale di cui alla l. n. 312 del 1980, anziché tra l’inquadramento rivestito ex legen. 797/1981 e l’area operativa introdotta dal contratto collettivo dei dipendenti postali del 26.11.1994. Tanto premesso, a giudizio del giudice di appello il contenuto delle mansioni proprie della categoria IV Poste di cui all’art. 3 della l. n. 797 del 1981 corrispondeva a quello della IV qualifica funzionale del personale statale di cui all’art. 2 della l. n. 312 del 1980, poi confluita nella categoria B1 del c.c.n.l. di comparto (cfr. art. 16, tabella B di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione -c.c.n.l. comparto Ministeri del 16.2.1999). Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura, cui l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell'allegato A del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 1998-2001 nella parte riguardante la disciplina dell'area B, posizioni B1 e B2, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Ha censurato la sentenza per aver omesso di operareil doveroso confronto con il nuovo sistema di classificazione del personale previsto dalla contrattazione collettiva innanzi richiamata, che aveva sostituito il sistema delle qualifiche funzionali, non più vigente alla data di inquadramento - 2 ottobre 20 01 - di [OSCURATO:PERSONA] nei ruoli statali. Nel dettaglio,si deduce che il metodo di comparazione utilizzato dal giudice di appello aveva comportato la mancata considerazione delle "specifiche" che connotano le posizioni B1 e B2 dell'area B di cui all'allegato A del c.c.n.l. 1998- 2001 del [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, la violazione dell’art. 53 della l. n. 449 del 1997 e degli stessi principi enunciati da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 503/2001. 2. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire ed assicurare continuità al principio di diritto di cui a Sez. L, n. 11549 del 2021, riguardante un dipendente postale parimenti trasferito nei ruoli dell’avvocatura dello Stato per effetto del d.P.C.M. 2 ottobre 2001 ed inquadrato presso l’Amministrazione delle Poste nella categoria IV.Nello specifico la S.C. ha escluso che termine di riferimento per valutare l'esatto inquadramento potesse essere il d.m. 10 luglio 1997 (prevedente un quadro di equiparazione ai soli fini dell'inquadramento del personale dell'ex Amministrazione P.T. assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per effetto della l. n. 71 del 1994 e della l. n. 650 del 1996) e ha evidenziato che una trasposizione meramente orizzontale della categoria dell'ordinamento pubblico dell'Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente nell'ordinamento dello Stato ex l. n. 312 del 1980, quale quella operata mediante il d.m. (ed il d.P.C.M. del 2 ottobre 2001 che aveva disposto l'inquadramento sulla base di detto d.m.), ben poteva non corrispondere ai contenuti professionali propri della posizione ricoperta dal personale trasferitopresso l’Ente a quo. In particolare, si è sottolineato, anche quanto al profilo temporale, che il sistema delle qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, di cui alla l. n. 312 del 1980, era già stato sostituito dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal c.c.n.l. 1998/2001 del 16 febbraio 1999, prevedente la classificazione in aree e posizioni economiche, all’atto della procedura di mobilità, che, come anticipato ha avuto luogo il 2 ottobre 2001. Nel dettaglio, il giudice di legittimità ha rilevato che nell'area B erano confluite la IV, la V e la VI qualifica funzionale di cui alla L. n. 312 del 1980 e che, a sua volta, l'area B comprendeva tre posizioni economiche (B1, B2, B3) cui corrispondevano profili professionali equivalenti. Nell’operare nello specifico la comparazione, la S.C. ha rilevato chel’art. 3 della l. n. 797 del 1981 così definiva la Categoria IV(inquadramento di provenienza): «Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione», sottolineando che del tutto analogo è il contenuto professionale della posizione B2, riguardante il personale che svolge attività che implica «discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire», «autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite», nel cui ambito rientra il «lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione». In entrambi i casi, quindi, i lavoratori svolgono attività amministrative o tecniche implicanti conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Le prestazioni attengono a fasi del procedimento amministrativo (svolge attività preparatorie di atti, predispone computi ...), caratterizzate da autonomia operativa nell'ambito di procedure predeterminate, con margini valutativi nell'esecuzione. Diversamente, la posizione B1 è priva di qualsiasi margine di valutazione nell'esecuzione di atti implicando conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione: nella posizione B1 rientra infatti il lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari;il lavoratore che protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; chepartecipa alla raccolta ed al riordino dei dati, collabora alle attività di sportello; il livello di conoscenze è «di base» e non «specialistico». In sintesi, nella IV categoria postale, come pure nella declaratoria della posizione B2, il carattere specialistico è riferito al livello di conoscenze richiesto per l'esplicazione delle attività proprie del profilo professionale rivestito, mentre nell'inferiore posizione B1 tale riferimento attiene alle capacità manuali o tecniche, dunque alla sola capacità operativa. Non si fa cenno, nella posizione B1, alla capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi; le prestazioni non sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione. Èstato così affermato - e va qui ribadito - il principio di diritto secondo cui: «la IV categoria del personale dell'ex Amministrazione P.T. di cui alla l. n. 797 del 1981, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del C.C.N.L. comparto Ministeri».Da ultimo, è infondato il rilievo svolto dall'Amministrazione controricorrente secondo cui si sarebbe formata un'accettazione tacita per non avere il lavoratore contestato l'inquadramento, riconosciuto già all’atto del distacco. Come già osservato anche nel precedente citato, a tal fine sarebbe stata piuttosto necessaria la prova, gravante sull'Amministrazione, di significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà della parte di accettare l'inquadramento ricevuto, che invece non è stata né allegata né offerta. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, sulla base del principio di diritto qui ribadito; la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà procedere al riesame del merito alla luce del richiamato principio. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità PQM accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catani
Sentenza Cassazione n. 34957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris