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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32959/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto a non allontanarsi, se non autorizzato, dalla propria dimora, è stato sorpreso in [OSCURATO:PERSONA], Viale del Tramonto alle ore 01,00 dell'i agosto 2018; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, egli deduce, in termini del tutto generici, «la parzialità della sentenza succitata laddove non è arrivata ad una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova»; che, incontestate la materialità della violazione e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato oggetto di addebito, l'obiezione mossa dal ricorrente - secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto «giungere ad una più complessa e particolareggiata motivazione in ordine agli elementi a carico dell'odierno prevenuto» — appare priva del necessario crisma di specificità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto a non allontanarsi, se non autorizzato, dalla propria dimora, è stato sorpreso in [OSCURATO:PERSONA], Viale del Tramonto alle ore 01,00 dell'i agosto 2018; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, egli deduce, in termini del tutto generici, «la parzialità della sentenza succitata laddove non è arrivata ad una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova»; che, incontestate la materialità della violazione e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato oggetto di addebito, l'obiezione mossa dal ricorrente - secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto «giungere ad una più complessa e particolareggiata motivazione in ordine agli elementi a carico dell'odierno prevenuto» — appare priva del necessario crisma di specificità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 32959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris