Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47978/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. per non aver tenuto conto della scarsa gravità del reato commesso e delle caratteristiche soggettive del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, e inoltre inerente al trattamento punitivo, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al fatto che il reato contestato è stato commesso nel periodo in cui il ricorrente era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analogo reato commesso due settimane prima, conformemente al principio giurisprudenziale secondo cui la recidiva è applicata dal giudice del merito in base alla "riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto... della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" .Sez.Un., 27/05/2010, n. 35738).

Rilevato che con il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è altrettanto manifestamente infondato, posto che il giudice del merito ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha affermato che l'assenza di resipiscenza e la commissione del fatto quando il ricorrente si trovava sottoposto a misura cautelare non ne giustificavano l'applicazione; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. per non aver tenuto conto della scarsa gravità del reato commesso e delle caratteristiche soggettive del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, e inoltre inerente al trattamento punitivo, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al fatto che il reato contestato è stato commesso nel periodo in cui il ricorrente era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analogo reato commesso due settimane prima, conformemente al principio giurisprudenziale secondo cui la recidiva è applicata dal giudice del merito in base alla "riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto... della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" .Sez.Un., 27/05/2010, n. 35738). Rilevato che con il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è altrettanto manifestamente infondato, posto che il giudice del merito ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha affermato che l'assenza di resipiscenza e la commissione del fatto quando il ricorrente si trovava sottoposto a misura cautelare non ne giustificavano l'applicazione; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 47978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris