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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 14614/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 30724 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30724del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A46 L219M) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56R31 L219F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A52 L219E) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA delle Entrate – Riscossione (C.F.: 1756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA del Demanio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.565/2021, pubblicata in data 20 maggio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione av- verso una cartella di pagamento notificatale dall’agente della Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 riscossione in virtù di crediti iscritti a ruolo dall’Agenzia del De- manio.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Torino.

La Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece respinta.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione e l’Agenzia del Demanio.

Èstata disposta la trattazione in camera di consigl io, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso (oggetto, peraltro, di espressa eccezione solle- vata dagli enti controricorrenti), che sortisce esito negativo, in quanto esso risulta tardivo.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 maggio 2021.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016.

Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza.

Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 20 novembre 2021.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 337 28 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 –01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez . 3 , Sentenza n. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzan. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3 , Ordi- nanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) .

Il ricorso risulta datato 29 novembre 2021 e notificato, a mezzo P.E.C., in pari data.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole in complessivi € 4.300,00, oltreeventuali spese pre- notate a debito, nonché accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito lo di contributo Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 30724 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 30724del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51A46 L219M) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56R31 L219F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57A52 L219E) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA delle Entrate – Riscossione (C.F.: 1756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA del Demanio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n.565/2021, pubblicata in data 20 maggio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione av- verso una cartella di pagamento notificatale dall’agente della Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 riscossione in virtù di crediti iscritti a ruolo dall’Agenzia del De- manio. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Torino. La Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece respinta. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione e l’Agenzia del Demanio. Èstata disposta la trattazione in camera di consigl io, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- lità del ricorso (oggetto, peraltro, di espressa eccezione solle- vata dagli enti controricorrenti), che sortisce esito negativo, in quanto esso risulta tardivo. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 maggio 2021. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2016. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorsoè quindi sca- duto in data 20 novembre 2021. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., cioè di un giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 337 28 del 18/12/2019, Rv. 656351 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 –01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 –01; Sez . 3 , Sentenza n. 8137 del 08/04/2014 , Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanzan. 171 del 11/01/2012 , Rv. 620864 – 01; Sez. 3 , Ordi- nanzan. 9998 del 27/04/2010 , Rv. 612770 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 4942 del 02/03/2010 , Rv. 611652 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 12250 del 25/05/2007 , Rv. 597640 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 2708 del 10/02/2005 , Rv. 579852 – 01 ) . Il ricorso risulta datato 29 novembre 2021 e notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole in complessivi € 4.300,00, oltreeventuali spese pre- notate a debito, nonché accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito lo di contributo Ric. n. 30724/2021 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso
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