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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 27143/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19978/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5895/2018,depositata i l 20/12/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare euro 10.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo; ha poi rigettato la domanda riconvenzionale dell’opponente (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei danni morali causati dal comportamento diffamatorio del ricorrente).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 20 dicembre 2018, n. 5895, ha rigettato il gravame.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

Il difensore della ricorrente, con atto datato 9 giugno 2023, ha dichiarato l’avvenuto decesso della sua assistita (e ha depositato il certificato di morte) e ha chiesto a questa Corte di “dichiarare l’interruzione del processo, ovvero non luogo a provvedere”.

Quanto alla richiesta di dichiarare “non luogo a provvedere”, si tratta di espressione atecnica della quale non è chiaro il significato; circa la dichiarazione di interruzione del processo va invece precisato che “nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo” (così Cass. n. 1757/2016). [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, n. 5 c.p.c.

“violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.”: la ricorrente ha assolto il proprio onere della prova, avendo erroneamente la Corte d’appello ritenuto che fosse l’attrice a dovere provare l’infondatezza dell’eccezione dell’opponente, ossia che il prestito era stato dato a Renna personalmente e non alla gioielleria.

2. Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.

“violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, 2697 c.c.”: la Corte d’appello ha “inspiegabilmente” ritenutoche la ricorrente non avesse offerto la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero che il prestito di euro 15.000 fosse stato erogato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e non della società, della quale l’opponente era socio e legale rappresentante e ciò “pur in presenza di ben tre deposizioni testimoniali precise, univoche e concordanti”.

3. Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.

“violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.”: la Corte d’appello ha attribuito decisiva importanza al fatto che l’importo di euro 15.000 fu accreditato con due distinti bonifici su due distinti conti correnti e che l’importo più consistente, di euro 12.000, sia stato pagato sul conto intestato alla società, con argomentazioni “francamente incomprensibili, contraddittorie e fondate sul nulla assoluto”.

4. Il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.

“violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e questo quando aveva già erroneamente “negato il diritto [della ricorrente] a ricevere le somme effettivamente erogate”, conseguenza “ingiusta ed eccessivamente penalizzante”.

I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi.

Nei tre motivi (come d’altro canto nel quarto, v. infra ) si richiama il parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non contestando però l’omesso esame di fatti storici (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014), ma focalizzando l’attenzione nel primo motivo sulla regola dell’onere della prova, nel secondo motivo sulla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese da tre testimoni e nel terzo sulla valutazione dei bonifici effettuati dalla ricorrente.

Quanto alle denunciate violazioni di legge, la Corte d’appello non ha addossato il rischio della mancata prova violando l’art. 2697 c.c.: ha correttamente osservato che, essendo la ricorrente attrice in senso sostanziale, spettava a lei provare che la somma era stata data a Renna e non alla società, anche a fronte del fatto incontestato che uno dei due bonifici (quello di euro 12.000) era intestato alla società e la ricorrente ha agito per la restituzione di euro

10.000. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione delle prove, in particolare delle prove testimoniali e del bonifico di 12.000 euro cui si è già fatto cenno, rivalutazione inammissibile in quanto la valutazione delle prove spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove – come nel caso in esame –sia motivata (v. le pagg. 8-11 della sentenza impugnata).

Il quarto motivo non può essere accolto.

A prescindere dal poco comprensibile richiamo al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si contesta la condanna alle spese della ricorrente, condanna necessaria a fronte dell’integrale rigetto dell’appello.

II. Il ricorso va pertanto respinto.

Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19978/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5895/2018,depositata i l 20/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare euro 10.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo; ha poi rigettato la domanda riconvenzionale dell’opponente (di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei danni morali causati dal comportamento diffamatorio del ricorrente). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 20 dicembre 2018, n. 5895, ha rigettato il gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Il difensore della ricorrente, con atto datato 9 giugno 2023, ha dichiarato l’avvenuto decesso della sua assistita (e ha depositato il certificato di morte) e ha chiesto a questa Corte di “dichiarare l’interruzione del processo, ovvero non luogo a provvedere”. Quanto alla richiesta di dichiarare “non luogo a provvedere”, si tratta di espressione atecnica della quale non è chiaro il significato; circa la dichiarazione di interruzione del processo va invece precisato che “nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo” (così Cass. n. 1757/2016). [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, n. 5 c.p.c. “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.”: la ricorrente ha assolto il proprio onere della prova, avendo erroneamente la Corte d’appello ritenuto che fosse l’attrice a dovere provare l’infondatezza dell’eccezione dell’opponente, ossia che il prestito era stato dato a Renna personalmente e non alla gioielleria. 2. Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, 2697 c.c.”: la Corte d’appello ha “inspiegabilmente” ritenutoche la ricorrente non avesse offerto la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero che il prestito di euro 15.000 fosse stato erogato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e non della società, della quale l’opponente era socio e legale rappresentante e ciò “pur in presenza di ben tre deposizioni testimoniali precise, univoche e concordanti”. 3. Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.”: la Corte d’appello ha attribuito decisiva importanza al fatto che l’importo di euro 15.000 fu accreditato con due distinti bonifici su due distinti conti correnti e che l’importo più consistente, di euro 12.000, sia stato pagato sul conto intestato alla società, con argomentazioni “francamente incomprensibili, contraddittorie e fondate sul nulla assoluto”. 4. Il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e questo quando aveva già erroneamente “negato il diritto [della ricorrente] a ricevere le somme effettivamente erogate”, conseguenza “ingiusta ed eccessivamente penalizzante”. I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi. Nei tre motivi (come d’altro canto nel quarto, v. infra ) si richiama il parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non contestando però l’omesso esame di fatti storici (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014), ma focalizzando l’attenzione nel primo motivo sulla regola dell’onere della prova, nel secondo motivo sulla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese da tre testimoni e nel terzo sulla valutazione dei bonifici effettuati dalla ricorrente. Quanto alle denunciate violazioni di legge, la Corte d’appello non ha addossato il rischio della mancata prova violando l’art. 2697 c.c.: ha correttamente osservato che, essendo la ricorrente attrice in senso sostanziale, spettava a lei provare che la somma era stata data a Renna e non alla società, anche a fronte del fatto incontestato che uno dei due bonifici (quello di euro 12.000) era intestato alla società e la ricorrente ha agito per la restituzione di euro 10.000. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione delle prove, in particolare delle prove testimoniali e del bonifico di 12.000 euro cui si è già fatto cenno, rivalutazione inammissibile in quanto la valutazione delle prove spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove – come nel caso in esame –sia motivata (v. le pagg. 8-11 della sentenza impugnata). Il quarto motivo non può essere accolto. A prescindere dal poco comprensibile richiamo al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si contesta la condanna alle spese della ricorrente, condanna necessaria a fronte dell’integrale rigetto dell’appello. II. Il ricorso va pertanto respinto. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello
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